Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano.  Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano.

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Articolo 2 – Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano

(vedi sentenza della Corte Costituzionale del 19-28.11.12 – ndr)

(Legge n. 4, 21 gennaio 2005 – testo coordinato del DL 277/04)

1. E’ costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 1, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell’interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.
(vedi ordinanza tribunale di Torino del 31.05.11– ndr)

3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonchè di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all’atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonchè altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6-bis. Ai sensi dell’articolo 831 del codice civile, per l’Abbazia di Staffarda viene mantenuto l’uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo.

7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione.