Art. 831. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
Art. 831. (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto).I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e’ diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.Gli edifici destinati all’eserciziopubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazioneneppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita’ delle leggi che li riguardano.
La proprietà collettiva si distingue in due tipologie:
- la proprietà collettiva “chiusa”, in cui sono ammessi a godere dell’uso delle
risorse naturali i residenti in una certa zona, che però siano anche discendenti
dagli antichi originari (rapporto agnatizio); - la proprietà collettiva “aperta”, in cui lo sfruttamento delle risorse è garantito a
tutti gli abitanti residenti in una certa zona (rapporto di incolato), dunque anche
ai non originari che si sono stabilmente insediati sul territorio.
La proprietà collettiva “chiusa” è definita dagli economisti alla stregua di un regime di
proprietà privata117, in primo luogo perché appartiene ad un gruppo di soggetti definiti, i
co-proprietari, e in secondo luogo perché tutti gli altri soggetti esterni al gruppo sono, o
possono essere, esclusi dall’utilizzo delle risorse e, in ogni caso, dal prendere decisioni sul
suo controllo118. In termini più estesi la proprietà collettiva è un assetto particolare di vita
associata che si struttura su una stretta relazione tra risorse naturali, comunità e singoli
attori119.
In questa sede si tratterà della proprietà collettiva “chiusa”, che in termini generali
corrisponde al sistema più antico e diffuso di gestione collettiva delle risorse. A prescindere
da questa distinzione, comunque, entrambe le tipologie trovano senso di esistere su
fondamenti comuni e rispondono ai medesimi interessi e funzionalità120