2004 L’approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauruziano (art. 7). Formulazione del testo Al riguardo appare opportuno un chiarimento sul rapporto tra le due Fondazioni previste dall’art. 2.

XIV Legislatura – Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi – Dipartimento affari sociali
Titolo: Riordino e risanamento dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino – D.L. 277/2004 – A.C. 5499
Serie: Decreti-legge    Numero: 170
Data: 20/12/04
Abstract: Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa; schede di lettura; ddl di conversione del decreto-legge; iter al Senato; normativa nazionale; provvedimenti della Regione Piemonte; atti di sindacato ispettivo; documentazione; giurisprudenza.
Descrittori:
ASSISTENZA OSPEDALIERA ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
OSPEDALI TORINO, TORINO – Prov, PIEMONTE
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.5499/14 DL n.277 del 19/11/04
AS n.3227/14
Servizio studi

 

decreti-legge
Riordino e risanamento dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

D.L. 277/2004 – A.C. 5499

 

n. 170

 

xiv legislatura

20 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato realizzato in collaborazione con i Dipartimenti Istituzioni e Cultura.

 

Dipartimento Affari sociali

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D04277

 

 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi

Struttura e oggetto

Elementi per l’istruttoria legislativa

Schede di lettura

Quadro di riferimento normativo nazionale

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5499)

Iter al Senato

Esame in sede referente

Seduta del 23 novembre 2004

Seduta del 24 novembre 2004 (antimeridiana)

Seduta del 24 novembre 2004 (pomeridiana)

Seduta del 25 novembre 2004 (antimeridiana)

Seduta del 25 novembre 2004 (pomeridiana)

Esame in sede consultiva

–       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 novembre 2004

–       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 24 novembre 2004

–       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 24 novembre 2004 (antimeridiana)

Seduta del 24 novembre 2004 (pomeridiana)

Seduta del 25 novembre 2004

–       7ª Commissione (Istruzione)

Seduta del 24 novembre 2004

–       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 24 novembre 2004

–       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 novembre 2004

–       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 novembre 2004

Seduta del 15 dicembre 2004

Discussione in Assemblea

Seduta del 1° dicembre 2004

Seduta del 15 dicembre 2004

Seduta del 16 dicembre 2004 (antimeridiana)

Seduta del 16 dicembre 2004 (pomeridiana)

Atti di sindacato ispettivo

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

  • Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77 e 117 e norma finale n. XIV)
  • L. 5 novembre 1962, n. 1596. Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione
  • L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale (art. 41)
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e art. 4, co. 12. così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517)
  • D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 10)
  • D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, conv. con mod., L. 3 dicembre 1999, n. 453. Disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma (art. 2)
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 248)
  • Ministro per i beni e le attività culturali. D.M. 27 novembre 2001, n. 491. Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
  • D.M. 7 novembre 2003. Approvazione dello statuto dell’Ente Ordine Mauriziano
  • D.P.R. 8 aprile 2003. Proroga dell’incarico di commissario straordinario per la gestione dell’Ente Ordine Mauriziano.
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 12, co. 1-9 e art. 45)
  • D.P.C.M. 27 aprile 2004. Nomina del Commissario straordinario dell’Ordine Mauriziano
  • D.P.C.M. 21 ottobre 2004. Conferma del commissario straordinario dell’Ordine Mauriziano

Provvedimenti della Regione Piemonte

  • L.R. 14 gennaio 1992, n. 1. Istituzione del Parco Naturale di Stupinigi
  • L.R. 18 gennaio 1995, n. 8. Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere  (artt. 2 e 7)
  • L.R. 12 dicembre 1997, n. 61. Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999  (Parte II- Rapporti con Enti)
  • Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Ordine Mauriziano di Torino. Provvedimenti correlati all’autorizzazione dei Ministeri Vigilanti sull’Ordine Mauriziano. (Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 57-11013)
  • Convenzione tra l’Ordine Mauriziano e la regione Piemonte (dal BUR Piemonte – Parte I e II – n. 18 del 6 maggio 2004)

Altra documentazione

  • Statuto dell’Ordine Mauriziano, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 582/2003 in data 23 settembre 2003

Giurisprudenza

  • Consiglio di Stato. Decisione 18 ottobre 1977, n. 875

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione A.C. 5499
Numero del decreto-legge 277
Titolo del decreto-legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino
Settore d’intervento Sanità; beni culturali; pubblica amministrazione
Iter al Senato Si
Numero di articoli
§       testo originario 4
§       testo approvato dal Senato 4
Date
§       emanazione 19 novembre 2004
§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale 22 novembre 2004
§       approvazione del Senato 16 dicembre 2004
§       assegnazione 17 dicembre 2004
§       scadenza 21 gennaio 2005
Commissione competente XII (Affari sociali)

Comitato per la legislazione

Pareri previsti I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame, modificato dal Senato, è volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell’Ordine Mauriziano, ente ospedaliero disciplinato dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

In particolare:

–               la regione Piemonte disciplina con legge regionale la natura giuridica dell’Ente ospedaliero (costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo) ed il suo inserimento nell’organizzazione sanitaria regionale (art. 1);

–               è creata la Fondazione Mauriziana, con il compito di gestire i beni di proprietà dell’Ente (ad eccezione delle strutture ospedaliere e ad alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal decreto legge in esame, affidati ad un’altra Fondazione), e alla loro valorizzazione, nonché al risanamento della situazione di dissesto finanziario (art. 2);

–               sono dettate norme specifiche per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell’Ente, in attesa dell’avvio delle azioni di risanamento da parte del Commissario dell’Ente (art. 3).

Relazioni allegate

Risultano allegate al disegno di legge del Governo, presentato al Senato (A.S. 3227) la relazione illustrativa, la relazione tecnica sull’assenza di oneri finanziari e l’analisi tecnico normativa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come segnalato dalla relazione di accompagnamento, in passato si è fatto ricorso ad un decreto legge per emanare norme analoghe all’art. 3 del presente provvedimento, per la sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende Policlinico Umberto I e S. Andrea di Roma.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto legge si evidenzia l’urgenza di adottare misure che, da una lato, garantiscano la prosecuzione dell’attività dell’Ordine Mauriziano e, dall’altro, consentano il tempestivo risanamento finanziario dell’Ente, profili sottolineati anche nelle relazioni allegate al provvedimento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si pone innanzitutto come attuazione della XIV disposizione della Costituzioneche, al terzo comma, rinvia alla legge ordinaria la disciplina del funzionamento dell’Ordine Mauriziano in qualità di “ente ospedaliero”.

La relazione tecnica sottolinea che la legge regionale di cui all’art. 1 del decreto-legge sarà adottata ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, con riferimento alla materia “tutela della salute”, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Accanto alla tutela della salute, va comunque segnalato che il provvedimento in esame riguarda anche altri profili, come quello dell’”ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e, con specifico riguardo all’art. 3 del presente decreto legge, dell’”ordinamento civile”, materie entrambe rimesse alla potestà esclusiva dello Stato.

Si segnala, infine, che le norme recate dall’articolo 2, commi 4-7, possono essere ricondotte alla materia dei “beni culturali”. Al riguardo, occorre considerare che l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l’art. 117, co. 2, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, co. 3, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La compatibilità tra gli interventi strutturali recati dal provvedimento in esame – con particolare riguardo alla previsione che una legge regionale regoli la natura giuridica dell’ente e alla costituzione, accanto ad esso, di una fondazione – e il terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (che recita: “L’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”) ha formato oggetto di dibattito nel corso dell’esame al Senato.

Sui termini del dibattito e sulle interpretazioni che giurisprudenza e dottrina hanno dato della disposizione costituzionale, si rinvia alle schede di lettura.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le norme in esame appaiono volte, sia pure sotto diversi profili, a dettare un nuovo ordinamento dell’Ente ed il ristabilimento dei suoi equilibri economico-finanziari.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Con legge regionale sarà definita la natura dell’Ente ed il suo inquadramento nell’ordinamento sanitario regionale (art. 1).

E inoltre demandata ad un decreto del Ministro dell’interno – da adottarsi con il concerto dei Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione – l’approvazione dello statuto della Fondazione Ordine Mauruziano (art. 7).

Formulazione del testo

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sul rapporto tra le due Fondazioni previste dall’art. 2 nonché tra le disposizioni che prevedono due relazioni al Parlamento sulla situazione della Fondazione (cfr. più diffusamente la scheda sull’art. 2).

 

 

 

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Ente Ordine Mauriziano di Torino)

 

L’articolo in esame, modificato dal Senato, specifica che l’Ordine Mauriziano di Torino è costituito dall’ospedale Umberto I di Torino e dall’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), nel rispetto dello Statuto dell’Ordine e della legislazione in materia (comma 1).

La Regione Piemonte definirà con legge la natura giuridica dell’Ente e il suo inserimento nell’ordinamento sanitario della regione, nel rispetto della pevisione della XIV disposizione finale della Costituzione (comma 2).

 

Si ricorda che la XIV disposizione finale della Costituzione dispone che l’Ordine Mauriziano “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. La disciplina attuativa del disposto costituzionale è rappresentata dalla legge n. 1596 del 1962.

Lo Statuto vigente dell’Ordine Mauriziano è stato adottato con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2003, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alla normativa generale sul servizio sanitario nazionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione.

I rapporti giuridici e finanziari tra le strutture ospedaliere dell’Ordine e la Regione Piemonte sono stati oggetto nel tempo di numerosi provvedimenti regionali. Di recente, in seguito all’aggravarsi della situazione economico finanziaria dell’Ente, sono stati sottoscritti tra Regione e Ordine Mauriziano un Protocollo d’intesa in data 9 dicembre 2003 ed una successiva Convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture ospedaliere ed a risolvere il contenzioso in atto.

 

(Per una ricostruzione dettagliata della normativa regionale e dei provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte cfr. infra la scheda di lettura)

 

 


Articolo 2
(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

 

Il comma 1 dispone la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino.

 

Ai sensi del comma 2, a detta fondazione è trasferito il complesso dei beni mobili e immobili dell’Ente, con la sola esclusione dei presìdi ospedalieri menzionati al precedente articolo 1.

 

Il comma 3 dispone altresì che la Fondazione subentri all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte nei presìdi ospedalieri (sono comunque trasferite alla Fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto).

Da quanto esposto si ricava l’intendimento – peraltro dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa al d.d.l. di conversione ed emerso nel corso dell’esame al Senato – di far fronte alla preoccupante situazione finanziaria dell’Ente attraverso un intervento strutturale che, da un lato, salvaguardi la prosecuzione dell’attività sanitaria da parte dell’Ente, dall’altro – attraverso la costituzione di un’apposita fondazione – consenta di perseguire il risanamento economico attraverso l’utilizzazione dei beni già facenti parte del suo patrimonio.

Un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, integrando il comma 2 dell’articolo, prepone un apposito comitato alla vigilanza sull’attività di gestione della fondazione. Il comitato è composto da cinque membri rispettivamente nominati:

  • dal Presidente del Consiglio dei ministri (con funzioni di presidente del comitato);
  • dal ministro dell’interno;
  • dal ministro per i beni e le attività culturali;
  • dalla Regione Piemonte;
  • dall’Ordinario diocesano di Torino.

Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari. A tale ultimo riguardo, parrebbe preferibile un più generale riferimento alle Camere. Potrebbe inoltre risultare opportuno un coordinamento tra l’obbligo di relazione qui disposto e quello (rivolto direttamente al Parlamento) che l’art. 3, co. 2, ultimo periodo, pone in capo agli organi statutari della fondazione.

Gli oneri per il funzionamento del comitato sono a carico dell’Ente Ordine Mauriziano.

A parte quest’ultima precisazione (e, al comma 4, l’inserimento tra i fini della fondazione del risanamento del dissesto finanziario dell’Ente[1]), dal testo dell’articolo non emergono altri collegamenti espliciti, di ordine strutturale o funzionale, tra la Fondazione costituita ai sensi dell’articolo in esame e l’Ente Ordine Mauriziano.

 

Lo statuto della fondazione è approvato (ai sensi del successivo comma 7) con decreto del ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione. La previsione del parere parlamentare è stata introdotta da un emendamento approvato al Senato.

 

Ai sensi del comma 4 la Fondazione Ordine Mauriziano:

  • gestisce il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano [2] (di cui entra in possesso ai sensi del comma 2);
  • provvede al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente (per la somma computata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame [3]) anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • conserva e valorizza il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal già citato Codice.

 

Con riguardo alla procedura di dismissione richiamata dal comma 4, si ricorda che l’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riproducendo i contenuti dell’articolo 27 del DL n. 269/2003[4] ha innovato la normativa precedente fondata sulla presunzione generale di interesse culturale  dei beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro. L’articolo prescrive infatti che i beni in questione (ora indicati dall’art.10, comma 1, del Codice) vengano assoggettati ad uno specifico procedimento di verifica dell’interesse culturale, ferma restando, medio tempore, la loro sottoposizione alla disciplina di tutela (anche cautelare e preventiva: art. 28).

L’accertamento è affidato ai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali sulla base di indirizzi generali stabiliti da quest’ultimo per assicurate uniformità nella valutazione[5]. Qualora il procedimento si concluda con esito negativo, i beni in questione vengono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di tutela contenute nel Codice (Titolo I, artt.10-100); inoltre, se questi ultimi fanno parte del demanio dello Stato, della regione o di altri enti pubblici, viene avviata la procedura di sdemanializzazione con conseguente possibilità di procedere alla loro alienazione (art.12 commi 4-6).

compiti di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio, attribuiti alla Fondazione nel rispetto delle prescrizioni del già richiamato Codice dei beni culturali, sono definiti preliminarmente dagli articoli 3 (Tutela del patrimonio culturale) e 6 (Valorizzazione) del Codice stesso; al Titolo I, capo III, artt. 20-38 sono poi indicate specifiche misure di protezione, nonché obblighi  ed interventi conservativi; al Titolo II, capo II, artt.111-113 e 114 sono indicati i principi della valorizzazione, anche con riguardo a beni di proprietà privata.

 

Il comma 5, come sostituito da un emendamento approvato dal Senatodispone che la Fondazione Ordine Mauriziano partecipi all’atto costitutivo ed  approvi lo statuto di un’altra fondazione alla quale prendono parte il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati[6].

Tale costituenda fondazione, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, avrà in godimento dalla Fondazione Ordine Mauriziano i beni sabaudi indicati in una apposita tabella allegata al DL; si tratta in particolare:

  • della Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca e gli archivi storici; il giardino retrostante, Esedre; il Padiglione denominato «Castelvecchio»;
  • del complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il complesso edilizio del Concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest’ultimo;
  • del complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarla con il complesso edilizio del Concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest’ultimo.

 

Con riguardo ai beni culturale trasferiti in uso alla costituenda fondazione, si presume che questi ultimi,  già oggetto di tutela ai sensi della legge n 1089/1939[7], siano automaticamente sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I del Codice. Esse attribuiscono al ministero poteri di vigilanza (articolo 18) ed ispezione (articolo 19), disciplinano l’attività di protezione e gli interventi conservativi spettanti ai privati possessori o detentori a qualsiasi titolo (Capo III artt. 20-40) nonché la procedura dell’alienazione  (Sezione I del Capo IV).

In relazione alla disposizione sopra commentata si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 368/1998[8] e del relativo regolamento di applicazione (DM 491/2001)[9]il  Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare a Fondazioni “allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali” (art 1 del DM). In caso di fondazioni partecipate dal ministero, tuttavia, l’atto costitutivo e lo statuto di queste ultime devono conformarsi al regolamento sopra richiamato, che reca disposizioni specifiche in merito agli organi di gestione ed assegna al mistero stesso funzioni di controllo e vigilanza, estensibili fino allo scioglimento degli organi.

In relazione a quanto sopra esposto sembrerebbe da valutare la previsione del comma 5 che riserva esclusivamente alla Fondazione Ordine Mauriziano l’approvazione dello statuto della costituenda fondazione.

Dalla formulazione dei commi 1-6 inoltre non appare chiaro il rapporto esistente tra le due fondazioni: la Fondazione Ordine Mauriziano, costituita ai sensi dei commi 1-4, sembrerebbe preposta essenzialmente alla gestione ed eventuale dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente per sanare la situazione debitoria, anche se l’ultimo periodo del comma 4 fa riferimento a funzioni di conservazione e valorizzazione; la fondazione disciplinata  dal comma 5 sembrerebbe esclusivamente finalizzata alla  tutela ed alla valorizzazione degli immobili e delle aree appartenenti al patrimonio sabaudo.

 

A proposito dei commi 4 e 5 dell’articolo in commento, si segnala infine che la 7° Commissione del Senato, in sede di espressione del parere sul ddl di conversione del decreto legge in esame (AS 3227), ha raccomandato che le procedure di dismissione e di conferimento in uso previste dai commi 4[10] e 5 dell’articolo 2 non comportino in alcun modo il mutamento di destinazione delle aree o l’aumento di volumetria degli immobili ovvero la modifica dell’uso prettamente agricolo[11].

 

Il comma 6 dell’articolo in esame assoggetta i terreni del Parco naturale di Stupinigi[12], istituito con legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1[13], all’articolo 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’articolo 45, al fine della tutela dei beni culturali, consente al Ministero di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Agli articoli successivi (art.46-47) viene disciplinato il procedimento per la “tutela indiretta”, la cui iniziativa compete al sovrintendente, e si dispone la notifica al proprietario. Si precisa inoltre (nel medesimo art. 45, al comma2) che gli enti pubblici territoriali interessati provvedono ad uniformare alle prescrizioni medesime i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici.

In relazione alla disposizione in commento si segnala che la legge regionale n. 1/1992 (artt .5 e 9) esclude interventi sugli edifici esistenti nel parco o edificazione di nuove strutture in assenza del Piano di area, appositamente predisposto dalla Regione d’intesa con l’Ordine, o se non previsti da questo.

 

Il comma 6 bis, introdotto dal Senatoprecisa che viene mantenuto l’uso sacro della Abbazia di Staffarla in conformità con la prescrizione dell’art. 831 del Codice Civile, ai sensi del quale gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico  non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione.

Una disciplina speciale per i beni culturali di interesse religioso è prevista dalla legge 121/1985 di ratifica dell’accordo di modifica  al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede[14]. Il provvedimento, oltre a salvaguardare lo status degli edifici di culto escludendo interventi (requisizione, occupazione, espropriazione, demolizione) non concordati con la competente autorità ecclesiastica (art.5), prefigura un regime di collaborazione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana per la tutela del patrimonio storico ed artistico, tramite l’adozione di opportuni accordi volti ad armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso (art.12)[15]. L’osservanza di tali accordi è prescritta da ultimo dall’art. 9 del Codice dei beni culturali, di cui al D.Lgs. 42/2004.

***

 

Nel corso dell’esame al Senato si è dibattuto ampiamente sulla compatibilità tra gli interventi strutturali recati dal provvedimento in esame, e in particolar modo dal suo art. 2, e il più volte citato terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione. La questione ha formato l’oggetto di una questione pregiudiziale, respinta dall’Assemblea nella seduta del 15 dicembre. Secondo i presentatori della pregiudiziale[16] la legge regionale non potrebbe regolare la natura giuridica dell’ente, né potrebbe costituirsi, accanto ad esso, una fondazione: la norma costituzionale, infatti, riferendosi all’Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, impedirebbe al legislatore ordinario di introdurre norme che ne intaccassero l’essenza e il modo di essere, affidando solo un mandato a disciplinare il funzionamento dell’ente, conservato nella sua unitarietà.

Il relatore e il rappresentante del Governo hanno per altro verso ribadito l’assoluta convinzione della regolarità costituzionale del provvedimento il quale, mantenendo in vita l’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione, reca misure indispensabili al suo risanamento finanziario, oltre che rispettose dell’attuale riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di sanità.

Sulle interpretazioni che la giurisprudenza e la dottrina hanno dato del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, si veda quanto ricordato nel paragrafo che illustra il quadro normativo di riferimento.

 

 

 


Articolo 3
(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

 

La norma in esame, modificata dal Senato, prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell’Ordine Mauriziano.

 

La relazione di accompagnamento sottolinea a tale riguardo che le misure in esame ripropongono in larga parte gli istituti già sperimentati in occasione della creazione in azienda ospedaliera, dotata di personalità giuridica pubblica, dell’azienda universitaria Policlinico Umberto I e della struttura ospedaliera Sant’Andrea di Roma.

 

La norma in esame dispone, al comma 1:

  1. a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell’Ente;
  2. b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
  3. c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione, la quale ne può disporre per le finalità previste dalla legge e dallo Statuto;
  4. d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria,
  5. e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso accertando a tal fine la massa attiva e passiva;
  6. f) il Ministero dell’interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi;
  7. g) il rappresentante della Fondazione è autorizzato a procedere in via transattivi in merito alle richieste dei creditori.

 

In base al comma 2, in attesa dell’insediamento dei nuovi organi della Fondazione, è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri un commissario straordinario dell’Ente per l’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 2 e 3 (lettere e), f), g) del decreto legge in esame.

Il Senato ha disposto altresì che il Commissario straordinario presenti entro sei mesi una dettagliata relazione sulle attività svolte al comitato di cui all’art. 2, comma 2. Una volta approvato lo Statuto della Fondazione, tale relazione dovrà essere presentata annualmente dagli organi statutari competenti al Parlamento.

 

 


Quadro di riferimento normativo nazionale

L’Ordine Mauriziano trae le sue origini dall’unione dei due Ordini di S. Maurizio (istituito dal Duca Amedeo VIII di Savoia nel 1434) e di S. Lazzaro (risalente ai tempi delle crociate) avvenuta nel 1572 con Bolle Pontificie di Papa Gregorio XIII.

 

La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, al terzo comma, ha disposto la conservazione dell’Ordine Mauriziano in qualità di “ente ospedaliero”. Per quanto riguarda il suo funzionamento, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria.

 

Nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, la proposta di inserire tra le disposizioni transitorie una norma volta a mantenere l’Ordine Mauriziano quale ente, conservandone “soltanto la funzione ospitaliera di assistenza e beneficenza”, onde evitare che, con lo scioglimento degli Ordini cavallereschi che l’abolizione dei titoli nobiliari avrebbe determinato, se ne disperdesse il patrimonio, fu formulata dall’on. Einaudi ed accolta nella seduta della seconda Sottocommissione del 30 gennaio 1947. Il Comitato di redazione della Commissione dei 75 introdusse la norma in oggetto in sede di ultima stesura della disposizione IV (futura XIV disposizione) del progetto da sottoporre all’Assemblea, nell’ambito cioè della norma che reca il non riconoscimento dei titoli nobiliari e prevede la soppressione della Consulta araldica. Il comma assunse l’attuale formulazione con l’accoglimento, in un testo riformulato, di un emendamento presentato in Assemblea dall’on. Giua (seduta del 5 dicembre 1947).

La dottrina prevalente [17] dubita della natura propriamente “transitoria” della disposizione, che si configura come una norma di diritto singolare, in quanto rivolta a disciplinare lo status di un unico soggetto, e ritiene che essa possa leggersi, da un lato, quale norma di garanzia dell’esistenza dell’ente e dell’intangibilità delle sue funzioni; dall’altro, quale norma attributiva di competenze, in quanto rinvia alla legge la disciplina del funzionamento dell’ente. In senso analogo pare altresì orientata la giurisprudenza [18].

V’è però in dottrina chi, sulla base dei lavori preparatori e di considerazioni sistematiche ha ipotizzato una diversa lettura del terzo comma della XIV disposizione, non già come norma proiettata nel futuro a garanzia dell’Ordine e dei suoi fini, bensì come norma con valore transitorio di esenzione dell’Ordine dalla soppressione automatica dovuta all’abolizione dei titoli nobiliari [19].

 

In applicazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione, è stata approvata la legge 5 novembre 1962, n. 1596Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

In particolare, la legge ribadisce la natura di ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano, cui sono attribuiti anche compiti in “materia di beneficenza, istruzione e culto” (art. 1).

L’Ordine, posto sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2). Ha sede a Torino.

Gli organi dell’Ordine sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori (art. 3).

Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro dell’Interno, dura in carica quattro anni, dirige e coordina l’attività dell’Ente e presiede il Consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva (art. 4)

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’Interno, dura in carica quattro anni ed ha la seguente composizione (art. 5):

  • il Presidente dell’Ordine;
  • l’Ordinario diocesano di Torino o un suo delegato;
  • quattro membri, scelti fra persone estranee all’amministrazione attiva dello Stato, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Interno, dal Ministro della pubblica istruzione e dal ministro della salute;
  • tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte, tra personalità con competenze amministrative o sanitarie, residenti nel Piemonte.

La giunta esecutiva si compone del presidente e di due membri scelti annualmente al proprio interno dal Consiglio di amministrazione.

 

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’Istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvedesse al nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano, in applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione e nel rispetto, per ciò che riguarda l’assistenza ospedaliera, dei principi recati dalla legge medesima di istituzione del SSN (art. 41, secondo comma).

Si sottolinea che l’articolo 4, comma 12, del D.lgs 502/1992 ha successivamente disposto che “nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli art. 40, 41 e 43, comma 2” della legge n. 833/1978 “fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al sevizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità di cui al presente articolo”.

 

Con decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2003  è adottato il nuovo Statuto dell’ Ente Ordine Mauriziano. Come specificato nelle motivazioni del decreto, lo Statuto “contiene essenzialmente adeguamenti all’ordinamento interno dell’Ordine Mauriziano alle norme” di cui al D.lvo n. 419/99 [20], al D.lvo n. 286/99 [21] e al DPR n. 439/98 [22].

Gli stessi riferimenti normativi sono riportati nella premessa dello Statuto, che applica, in quanto compatibili, anche le seguenti norme di legge:

  • legge 241/1990 [23];
  • D.Lgs. 502/1992 [24];
  • legge 59/1997 [25];
  • D.Lgs. 165/2001[26].

 

In base all’art. 1 del nuovo Statuto, l’Ordine Mauriziano esercita le seguenti attività “ispirandosi ai valori di solidarietà sociale contenuti nella Costituzione”:

  • attività sanitaria ed assistenziale, mediante l’erogazione di prestazioni  con carattere di prevenzione, diagnosi, cura  e riabilitazione, nonché attività di ricerca;
  • attività di beneficenza a favore di soggetti bisognosi nonché di istituzioni ed enti aventi finalità sociale;
  • valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dell’ente;
  • compiti in materia di culto;
  • attività di istruzione.

 

Lo Statuto ribadisce, con qualche variante, composizione e funzioni degli organi dell’Ordine (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori; è soppressa invece la Giunta esecutiva) (art. 3-7).

In particolare, il Presidente è sempre nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consigli,o di concerto con il ministro dell’Interno e dura in carica quattro anni; spettano ad esso compiti propositivi nel confronti del Consiglio di amministrazione e l’adozione di provvedimenti di assoluta necessità ed urgenza (art. 4).

È anche confermata (art. 4) la composizione del Consiglio di amministrazione di cui alla legge n, 1596 del 1962 (sopra citata) e la durata dei loro membri, scelti “tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’Ente, con esclusione di rappresentanti […] di Amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali”. Al Consiglio di amministrazione spettano funzioni di indirizzo politico e di indirizzo strategico.

 

L’art. 11 dello Statuto conferma la natura di ente pubblico dell’Ordine, sottoposto al potere di vigilanza del Ministro dell’Interno.
In particolare, sono sottoposti all’approvazione del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

  • le deliberazioni sul programma annuale di attività, sul bilancio preventivo  e sul consuntivo annuale;
  • le delibere sui regolamenti per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale che, per effetto dell’articolo 4, comma 12, del D.lgs. n. 502/92, richiedono anche il parere del Ministero della salute;
  • le modifiche dello Statuto.

 

L’articolo 12 elenca i casi in cui l’Ente può essere commissariato:

  • reiterate violazioni di legge o gravi inadempienze nell’attività dell’Ente;
  • grave stato di dissesto finanziario;
  • altre gravi carenze funzionali dell’Ente.

Il commissariamento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante. Analoga procedura è prevista per l’eventuale nomina di subcommissari.

Il Commissario può rimanere in carica per un periodo non superiore ai diciotto mesi e entro tale periodo devono essere ricostituiti gli organi statutari.

 

Si segnala, infine, che lo Statuto della Fondazione Scientifica Mauriziana-Onlus del 1999 prevede tra le sue finalità lo svolgimento di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di provvedere alla tutela del patrimonio artistico (vedi anche la scheda sull’art. 2).

I provvedimenti regionali e la situazione economica finanziaria  dell’Ordine Mauriziano

La relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo sottolinea la grave situazione dal punto di vista economico finanziario dell’Ordine Mauriziano, accertato dall’autorità vigilante (Ministro dell’Interno), che ha condotto allo scioglimento degli organi amministrativi dell’Ente e alla nomina del Commissario Straordinario (D.P.R. 19 settembre 2002) Anna Maria D’Ascenzo, il cui incarico è stato prorogato sino al 30 aprile 2004.

I provvedimenti di ulteriore proroga del commissario, sono stati assunti con D.P.C.M. del 27 aprile 2004 e del 21 ottobre 2004 (termine della proroga: 27 ottobre 2005).

 

Secondo quanto precisato dal sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, in data 15 ottobre scorso, in risposta ad una interpellanza urgente presentata alla Camera[27], gli ultimi provvedimento di proroga sono stati emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto (che prevede un termine massimo di 18 mesi per la durata dell’incarico); i precedenti provvedimenti sono stati adottati con D.P.R., ai sensi della L. 419/1999 e pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Lo stesso sottosegretario fornisce dati sulla progressiva riduzione del disavanzo dell’Ente (81 milioni di euro del consuntivo 2002; 27 milioni del preventivo 2004; tendenza al pareggio di bilancio del 2005) che non corrispondono peraltro ai dati contenuti nella relazione di accompagnamento (che indica un disavanzo di 350 milioni di euro).

 

Le indicazioni contenute nel protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall’Ordine Mauriziano il 9 dicembre 2003 (Deliberazione della giunta regionale  del Piemonte 17 novembre 2003) consentono di ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato l’avvio del processo di risanamento delI’Ente e di superamento del contenzioso con la Regione Piemonte.

Si ricorda che il Commissario straordinario, nell’ambito della ricognizione dei crediti vantati dall’Ente verso altri soggetti, ha cointeressato la Regione Piemonte per l’esame dei reciproci rapporti finanziari e patrimoniali, tenuto conto anche dell’impugnazione da parte dell’Ordine di alcuni provvedimenti della regione Piemonte concernenti i rapporti finanziari riguardanti le attività sanitarie prestate dall’Ordine.

Al termine dei lavori di una Commissione appositamente istituita dalle due parti, la Regione riconosce, relativamente alla situazione dei cassa per gli anni 2001-2002, la corresponsione di alcune somme non ancora trasferite. Con la Convenzione, le parti si accordano per la concessione all’Ordine  di un contributo straordinario a carico della Regione nell’ambito dei bilanci 2004-2005. Sarà nel contempo assunta dalla Regione Piemonte la gestione dei presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo in esame, della riscossione del contributo da parte dell’ente, e di un’apposita Convenzione tra le parti (vedi oltre) per la disciplina e lo svolgimento dell’attività sanitaria da parte dei presidi mauriziani di Torino, Ospedale Umberto I e l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, l’Ordine rinuncia ai ricorsi pendenti in sede giurisdizionale amministrativa avverso i già citati provvedimenti regionali.

 

Nel maggio 2004 è stata stipulata la Convenzione tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte.

In base ad essa il Servizio sanitario regionale del Piemonte si avvale dell’ospedale Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca e cura del Cancro di Candiolo per l’assistenza sanitaria. L’obiettivo principale che le parti intendono realizzare si identifica nel miglioramento della qualità delle attività sanitarie, a tal fine l’Ordine Mauriziano si impegna per garantire lo sviluppo ed il miglioramento del sistema aziendale ed a predisporre iniziative volte alla continua formazione ed aggiornamento professionale del personale (art. 1).

Nell’ambito della definizione del piano di attività annuale sono adottati gli indirizzi per la razionalizzazione delle attività ed il recupero di efficienza gestionale. Le attività dei citati ospedali mauriziani sono sottoposte al controllo ed al monitoraggio previsti dalle leggi regionali, con particolare riferimento alla qualità dell’assistenza ed all’appropriatezza delle prestazioni rese (art. 3).

Per la copertura delle spese connesse alla realizzazione delle attività previste dal piano di attività per l’ospedale Umberto I di Torino e dall’Istituto per la Ricerca e cura di Candiolo concorrono gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate. La regione può inoltre valutare la possibilità di concedere ulteriori contributi in conto capitale in favore dell’Ordine Mauriziano per la realizzazione di opere di adeguamento strutturale ed impiantistico e di manutenzione straordinaria dell’ospedale Umberto I di Torino (art. 6).

La Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2006 (art. 8).

Al fine di garantire la piena realizzazione del programma di risanamento dell’Ente Ordine Mauriziano le parti hanno disposto la conferma annuale delle assegnazioni economiche riconosciute all’Ospedale nell’anno 2002 (120.302.000 euro, compresi 6.972.168 euro per il finanziamento del DEA) (art. 9).

 

 

 


D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5499)

 

 

 

 

 

 


Iter al Senato

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3277

DISEGNO DI LEGGE
 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2004

 

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Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

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Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge contiene interventi straordinari e misure urgenti volti al risanamento economico dell’Ordine Mauriziano.

Lo storico Ordine, ente ospedaliero di rilevanza costituzionale, è, com’è noto, titolare dell’ospedale Umberto I di Torino, che costituisce uno dei principali presìdi ospedalieri della regione Piemonte, inserito a pieno titolo nell’ambito del sistema sanitario nazionale. L’Ente svolge, altresì, attività sanitaria presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO), indicato dalla stessa regione, nell’ambito del progetto organizzativo della rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, come polo oncologico con afferenza all’intero territorio regionale per le specialità dallo stesso trattate.

Le vicende finanziarie del suddetto ente hanno pertanto più volte destato preoccupazione e allarme nell’opinione pubblica. È noto, infatti, che il grave dissesto finanziario in cui versa l’Ordine Mauriziano, ammontante a circa 350 milioni di euro, è tuttora persistente, nonostante le significative misure di risanamento tempestivamente avviate dal commissario straordinario.

Inoltre, la situazione debitoria dell’Ente e l’incertezza sul suo futuro hanno indotto i creditori a promuovere numerose azioni esecutive – pignoramenti presso terzi e immobiliari – ed il tesoriere a ridurre le anticipazioni di cassa nonché a sospendere l’erogazione dei finanziamenti già deliberati.

Per effetto di tale situazione, alcuni dei beni destinati alla vendita per il ripianamento del disavanzo sono stati pignorati, con conseguente vanificazione della possibilità di procedere alla alienazione, mentre le entrate correnti, come il finanziamento sanitario da parte della regione Piemonte, decurtate dai numerosi pignoramenti, non sono più sufficienti a garantire il pagamento delle forniture di materiale sanitario indispensabili per perseguire le attività di ricovero e cura dei due presìdi ospedalieri dell’Ordine, nonché, a breve, a permettere il pagamento degli stipendi al personale dipendente (circa 2.000 unità).

A fronte della gravissima situazione e sulla base del protocollo d’intesa già approvato tra l’Ordine Mauriziano e la regione Piemonte, quest’ultima, in risposta alle polemiche degli ultimi mesi, si è impegnata al rilancio dell’ente attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro e siglando un’apposita Convenzione con la quale viene confermato per il triennio 2003-2006 il finanziamento annuale di 120 milioni di euro.

Per attuare, tuttavia, il definitivo risanamento dell’Ente, consentendogli nel futuro di svolgere la propria attività nel delicato settore dei servizi sanitari, sono tuttavia necessari ulteriori e più incisivi interventi.

La posizione dell’Ordine Mauriziano è stata, pertanto, sottoposta ad una approfondita valutazione, così come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 settembre 2004, in ordine al regolamento per l’individuazione degli enti indispensabili.

Il provvedimento d’urgenza affronta, quindi, anche sotto il profilo strutturale, il futuro dell’ente, preoccupandosi, da un lato, di garantire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ordine Mauriziano; dall’altro, di avviare le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante l’utilizzazione dei beni facenti parte del suo patrimonio disponibile attraverso la costituzione di un’apposita fondazione.

In particolare, con l’articolo 1, in conformità al disposto della XIV disposizione transitoria della Costituzione, si prevede la conservazione dell’Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente» quale «ente ospedaliero» in attesa che la regione Piemonte ne disciplini, con apposita legge regionale, la natura giuridica e l’inserimento nel proprio ordinamento giuridico sanitario.

Con norma transitoria si prevede altresì, che l’Ente, costituito dai presìdi ospedalieri dell’Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo, nelle more dell’adozione di specifiche norme da parte della regione, continui a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Con l’articolo 2 viene, invece, regolamentata la destinazione del rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, formato da beni di rilevante valore storico-artistico-culturale e da altre unità immobiliari e agrarie.

Il suddetto patrimonio, con esclusione dei presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo, viene trasferito alla Fondazione Mauriziana, costituita a norma dello stesso articolo.

La Fondazione succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente, ivi compresi quelli contenziosi, ad eccezione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nelle attività ospedaliere, e nelle situazioni debitorie e creditorie maturate dall’Ente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene, altresì, precisato che l’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio dell’attività dei due presìdi ospedalieri, mentre sono trasferite alla Fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte dagli stessi contratti per le prestazioni e le forniture eseguite prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L’amministrazione del patrimonio, e cioè dei beni mobili ed immobili così trasferiti, costituisce lo scopo della Fondazione che dovrà provvedere, da un lato, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e, dall’altro, al risanamento del dissesto finanziario in cui attualmente versa l’Ordine Mauriziano, anche attraverso la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile; tali impegni sono comunque svolti nel rispetto delle norme dettate dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La Fondazione inoltre partecipa ad altra Fondazione che sarà costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, indicando, a tale fine, in una allegata tabella, i beni di particolare importanza storica-artistica che saranno conferiti in uso alla Fondazione Mauriziana per la stessa partecipazione. Infine, viene conservata allo Stato una funzione di «vigilanza» sulla prima Fondazione, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi con il concerto dei Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, l’approvazione del relativo statuto.

L’articolo 3, in analogia a quanto già disposto dall’articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453 (disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico «Umberto I» e per l’Azienda «S. Andrea di Roma»), e dall’articolo 248 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, appresta una serie di misure straordinarie ed urgenti necessarie a consentire la piena ed efficace realizzazione delle finalità che il provvedimento intende raggiungere.

Si prevede, pertanto, che per un periodo di ventiquattro mesi (cioè, per il periodo di tempo occorrente ad addivenire all’incasso del contributo straordinario da parte della regione Piemonte e alla vendita dei beni patrimoniali disponibili trasferiti alla Fondazione, con un ricavato presunto di 240 milioni realizzabile in un periodo di cinque anni) siano sospese le azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per debiti già contratti dall’Ordine Mauriziano e viene, altresì, sospeso il decorso degli interessi moratori sui debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con ulteriori disposizioni è stata, inoltre, attribuita al legale rappresentante della Fondazione la possibilità di definire transattivamente le pretese creditorie, con determinazione delle percentuali di pagamento e dei tempi di liquidazione. A garanzia dei creditori e per assicurare stabilità e certezza all’entità della massa passiva, è previsto che i creditori esclusi possano proporre ricorso al Ministero dell’interno alla cui vigilanza era sottoposto l’Ordine Mauriziano a norma dell’articolo 2 della citata legge n. 1596 del 1962.

Infine, con norma transitoria, per evitare un infruttuoso decorso del tempo, si prevede che, in attesa dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari le funzioni attribuite al rappresentante legale della Fondazione siano esercitate da un Commissario straordinario appositamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

Relazione tecnica

 

Il provvedimento non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 1, infatti, in adesione al dettato costituzionale dispone la convenzione dell’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero.

Quest’ultimo – costituito dai presìdi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo – continuerà a svolgere la propria attività secondo le attuali disposizioni fino all’emanazione della legge regionale che nel disciplinare la natura giuridica dell’ente segnerà l’inserimento dei presìdi stessi nell’ambito dell’ordinamento giuridico sanitario della regione.

Fino a quella data, pertanto, le strutture ospedaliere continueranno ad essere regolate dalla convenzione già stipulata tra l’Ordine Mauriziano e la regione Piemonte.

In ragione della citata convenzione, le suddette strutture ospedaliere già assicurano lo svolgimento dell’attività sanitaria con organizzazione funzionale conforme a quella prevista dalle leggi nazionali o regionali per gli ospedali pubblici, attraverso un piano di attività annuale adottato in aderenza alla programmazione operativa a livello locale e sono, altresì, soggetti ai controlli stabiliti dalla normativa regionale per quanto concerne la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese.

In virtù di tale accordo la regione già corrisponde all’ente un cospicuo contributo annuo secondo le modalità di erogazione prescritte per le aziende ospedaliere regionali.

Alla stregua di quanto già avvenuto per gli altri due ospedali dell’Ordine Mauriziano, già transitati definitivamente alla regione stessa, con il presente provvedimento vengono trasferiti – senza alcun onere per la regione – tutti i beni mobili (attrezzature mediche, posti letti e così via) delle strutture ospedaliere di cui trattasi.

Sulla regione, inoltre, non graverà il pregresso debito contratto dall’Ente Ordine Mauriziano, in quanto lo stesso è, a norma dello stesso decreto-legge, trasferito alla costituenda Fondazione Mauriziana.

Nel computo delle passività è ricompreso anche il debito maturato nell’ambito dei rapporti di lavoro del personale sanitario che, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, passerà alla regione scevro di qualsivoglia pendenza.

All’atto dell’emanazione della legge regionale, adottata ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione che iscrive la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente non vi saranno maggiori oneri a carico della regione, la quale, nell’assumere, in proprio, lo svolgimento del servizio sanitario esercitato dall’ente, è comunque tenuta all’osservanza del patto di stabilità. Inoltre, una volta rilevati i presìdi ospedalieri in argomento, la Regione sosterrà i relativi oneri, ma non sarà più tenuta a corrispondere la somma oggi dovuta in forza della predetta convenzione che ammonta a 120.302.000 di euro per anno.

Alla data del 1º novembre 2004, il personale del comparto Sanità, comprensivo dei ruoli tecnico-amministrativo-professionale-sanitario, dipendente dall’Ente Ordine Mauriziano è, in totale, di 1.977 unità, di cui 1.718 in servizio presso l’Ospedale Umberto I di Torino e 259 presso l’IRCC di Candiolo. La relativa spesa ammonta allo stato a circa 108 milioni di euro e, pertanto, sarebbe ampiamente ricompresa nella somma attualmente a carico del bilancio della regione Piemonte sulla base della suddetta convenzione.

 

Analisi tecnico-normativa

Il presente decreto-legge intende garantire la sopravvivenza dell’Ente Ordine Mauriziano, di seguito denominato «Ente», al quale resta la titolarità dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino ed Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (TO); successivamente la regione Piemonte ne disciplinerà, con apposita legge la natura giuridica e l’integrazione nel rispetto ordinamento sanitario.

La restante parte del patrimonio immobiliare e mobiliare è trasferita alla Fondazione Mauriziana, costituita con il presente decreto, con il compito di gestire tale patrimonio, garantendone la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse culturale e nel contempo l’utilizzo volto al risanamento economico dell’Ente; viene comunque assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per il risanamento finanziario dell’Ente, il decreto-legge apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell’attività sanitaria di ricovero e cura già esercitato dall’Ente.

A tale fine il provvedimento apporta, altresì, una serie di misure economiche urgenti, necessarie ad evitare il rischio di un irreparabile pregiudizio anche alla prosecuzione dell’attività sanitaria di ricovero e cura già esercitate dall’Ente.

Il presente decreto-legge è adottato in conformità al disposto contenuto nella XIV disposizione transitoria della Costituzione ed è aderente ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione, che include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente.

Il provvedimento non si pone in contrasto con alcuna normativa comunitaria ed è stato adottato in conformità a quanto già previsto dal decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, e dall’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004.

 

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell’Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell’Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Vigilanza sull’Ente Ordine Mauriziano)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione.
  2. L’Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
  3. Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

 

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

  1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».
  2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
  3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all’articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.
  5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
  6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:
  2. a)non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ente, insoluti alla data predetta;
  3. b)le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla letterae), a titolo di capitale, accessori e spese;
  4. c)i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;
  5. d)i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
  6. e)il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all’accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l’impiego anche del ricavato dall’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
  7. f)avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l’esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
  8. g)il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
  9. Nelle more dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall’articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, letteree), f)g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell’Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

Tabella A

(prevista dall’articolo 2, comma 5)

 

1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all’interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3)  Il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 


Esame in sede referente

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2004

452a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,35

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, illustra il contenuto delle sue disposizioni, soffermandosi in particolare sull’articolo 1, che prefigura una legge regionale della Regione Piemonte volta a disciplinare la natura giuridica e l’inserimento dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino nell’ordinamento giuridico sanitario della Regione. Osserva come, a suo avviso, tale disposizione sia conforme al dettato della XIV Disposizione finale della Costituzione, dovendosi intendere pienamente rispettata la riserva di legge ivi sancita: le modalità di funzionamento troveranno infatti disciplina in fonti di rango primario statali (il decreto-legge all’esame) e regionali (la legge regionale prefigurata, appunto dall’articolo 1); il provvedimento all’esame rispetta inoltre le competenze regionali in materia sanitaria. Illustra quindi l’articolo 2, con il quale si provvede a costituire la Fondazione Mauriziana cui viene trasferito l’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presídi ospedalieri. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi e dunque anche in tutte le situazioni debitorie e nei contenziosi in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277. Dà quindi conto dell’articolo 3, che reca i provvedimenti con carattere di assoluta urgenza ai fini del risanamento dell’Ente. Conclude ribadendo l’innegabile urgenza e opportunità delle misure dettate dal decreto-legge n. 277 con le quali viene garantita la sopravvivenza di un Ente di rilievo costituzionale; segnala peraltro l’esigenza di acquisire dal Governo elementi informativi di maggiore dettaglio sulla evoluzione nel tempo della situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Il sottosegretario D’ALI’ si dichiara disponibile a fornire gli elementi richiesti in merito alla dinamica storica della situazione finanziaria dell’Ente, chiarendo sin d’ora che l’ammontare delle rilevantissime perdite non ha subíto incrementi dopo la nomina del commissario straordinario, cui il Governo ha provveduto sin dal 2001 in considerazione della difficile situazione economica e giudiziaria in cui l’Ente versava. Auspica una rapida conversione in legge del provvedimento in esame, del quale sottolinea la conformità alle norme costituzionali. Segnala, inoltre, la differente disciplina che viene dettata per i beni che compongono il patrimonio dell’Ente, a seconda che si tratti di beni strumentali all’attività sanitaria dell’Ente stesso, ovvero che si tratti di beni del patrimonio immobiliare e mobiliare diversi dai presídi ospedalieri: tali beni sono trasferiti alla Fondazione mauriziana, che provvederà alla conservazione e alla valorizzazione di quelli di rilevante valore storico artistico e culturale, da un lato, e alla dismissione di quelli appartenenti al patrimonio disponibile dell’Ente, ai fini del risanamento della sua situazione economica, dall’altro. Conclude segnalando che l’intervento straordinario che viene così realizzato non è di carattere finanziario, essendo il patrimonio disponibile dell’Ente sufficiente a realizzare il suo risanamento economico, bensì di natura strutturale, agevolando, in particolare, le dismissioni necessarie.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 24 novembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2004

453a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l’interno D’Ali’.

 

La seduta inizia alle ore 9,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ricorda che l’Ordine Mauriziano ha svolto un’opera straordinaria sia sotto il profilo sanitario, sia per la conservazione e valorizzazione dei beni di grande rilievo storico, artistico e culturale di cui è proprietario. A fronte di un passivo ormai cospicuo e delle comprensibili preoccupazioni dei creditori, con il provvedimento in esame si appronta una soluzione giuridica assai complessa che prevede la creazione di due distinti organismi, uno dei quali con lo specifico scopo di ripianare il debito finanziario. A tale fine questo organismo, denominato Fondazione Mauriziana, potrà alienare i beni mobili e immobili che non rientrino nei presidii sanitari dell’Ordine Mauriziano di Torino, fatta eccezione per tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale. Sottolinea tuttavia come a questi ultimi accedano alcune pertinenze che vanno considerate in maniera inscindibile sotto il profilo della tutela artistico-culturale e ambientale; preannuncia quindi la presentazione di un emendamento che include anche tali pertinenze tra i beni che la Fondazione Mauriziana non potrà alienare, evitando così possibili speculazioni – concernenti ad esempio le cascine di Stupinigi – che a suo avviso non sarebbero adeguatamente escluse da una loro semplice destinazione a fini agricoli, potendo quest’ultima essere modificata nel tempo.

Quanto alle cause del debito accumulato dall’Ordine Mauriziano di Torino, vi è chi ne attribuisce la piena responsabilità amministrazione dell’Ordine, e chi invece ritiene che con il mancato rimborso delle prestazioni sanitarie da parte della Regione si sia voluto colpire l’Ordine rendendo necessario un provvedimento sostanzialmente espropriativo del suo ingente patrimonio a favore della Regione stessa; osserva come sia comunque opportuno tentare il risanamento economico dell’Ordine limitando l’alienazione ai soli beni privi di rilievo artistico e culturale, rinviando semmai a un momento successivo, e con criteri che si riterrà di adottare, l’eventuale ampliamento delle categorie di beni alienabili. Conclude sottolineando che il decreto-legge in esame, pur conservando formalmente l’Ordine Mauriziano, prevede la creazione di un ente ospedaliero sostanzialmente regionale, in quanto posto sotto la sorveglianza e la gestione della Regione, con ciò contraddicendo al dettato della XIV disposizione finale della Costituzione che espressamente richiede la sua conservazione “come Ente ospedaliero”.

Ha quindi la parola il senatore SCARABOSIO (FI) il quale, dopo aver preannunciato un proprio emendamento volto a correggere la denominazione della Fondazione Mauriziana in “Fondazione Mauriziano”, ritiene che non sia possibile procedere a una individuazione in astratto degli immobili da alienare, trattandosi di un’operazione che deve essere demandata al Commissario straordinario o alla Fondazione stessa, in quanto richiede inevitabilmente valutazioni discrezionali sulla base di elementi concreti. Ritiene peraltro che le scelte operate in merito a tale individuazione dovranno essere valutate, ricordando anch’egli il valore inestimabile sia sotto il profilo artistico culturale e storico, sia sotto il profilo economico di molti beni dell’Ordine. Il provvedimento in esame va interpretato nel senso che le strutture ospedaliere resteranno all’Ordine Mauriziano, ma che la loro gestione sarà affidata alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 1: in caso diverso, infatti, dovrebbe concordare con la valutazione di contrarietà alla XIV disposizione finale enunciata dal senatore Zancan. Conclude dichiarando che il decreto-legge n. 277 configura una soluzione condivisibile rispetto alla difficile situazione in cui versa l’Ordine Mauriziano di Torino.

Interviene quindi il sottosegretario D’ALI’ per confermare la propria disponibilità a fornire alla Commissione, come già preannunciato, ulteriori chiarimenti e informazioni sul provvedimento in esame nel corso della seduta pomeridiana.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,35.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2004

454a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno D’Ali’ e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara che con il provvedimento d’urgenza all’esame si procede a disciplinare l’Ordine Mauriziano con eccessiva leggerezza e approssimazione, ignorando sia il dibattito che si svolse in Assemblea costituente sulla XIV disposizione finale, sia le sentenze in materia della giurisdizione amministrativa: da questi atti emerge una qualificazione dell’Ordine Mauriziano quale ente unitario che svolge compiti inerenti l’assistenza sanitaria, la beneficenza, l’istruzione e il culto, come espressamente previsto dal suo statuto. La tutela che la XIV disposizione assicura all’Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, come volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula utilizzata dalla Carta costituzionale richiama infatti a suo avviso in modo sintetico tutti i fini statutariamente attribuiti all’Ordine, precludendo quindi al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.

Esprime la propria contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere nella materia in esame dal Ministero dell’interno al Ministero per i beni culturali, mentre ritiene che le misure previste dall’articolo 3 siano condivisibili. Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame; perplessità desta inoltre l’assenza di indicazioni in merito all’apporto della Regione Piemonte alla Fondazione Mauriziana, cui partecipa, a fronte del trasferimento di beni da parte  dell’Ordine Mauriziano. Ritiene comunque indispensabile accertare le responsabilità di coloro che hanno condotto l’Ordine Mauriziano di Torino a un così ingente debito, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino al 1995 era in attivo.

Dopo aver segnalato che i vincoli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili speculazioni, osserva come per il risanamento economico dell’Ordine Mauriziano sia preferibile una convenzione con la Regione; esprime ancora una volta la propria forte contrarietà al decreto-legge in esame, che a suo avviso presenta inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale.

Interviene il senatore SCARABOSIO (FI) che osserva come la Fondazione Mauriziana viene istituita per legge al solo scopo di ripianare la situazione debitoria: alcuni dei beni che le saranno conferiti non saranno alienati, perché destinati ad essere successivamente concessi in uso alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, di cui all’articolo 2, comma 5, alla quale partecipano il Ministero per i beni culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici e privati. Ribadisce l’opportunità delle disposizioni in esame, senza le quali sono concretamente impossibili le alienazioni necessarie al ripianamento dalla situazione debitoria, a causa dei provvedimenti di pignoramento in atto.

Ha quindi la parola il sottosegretario D’ALI’ che sottolinea come il Governo, resosi immediatamente conto dello stato di precario equilibrio finanziario dell’Ordine Mauriziano di Torino, ha attivato nel 2002 un’ispezione svolta congiuntamente dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell’interno, conclusasi nel giugno 2002 con una relazione dalla quale emerge come l’attuale dissesto finanziario sia imputabile soprattutto alle decisioni degli ultimi anni di gestione, assunte senza ottemperare agli obblighi di informativa e previa autorizzazione dei ministri competenti a vigilare: si riferisce, in particolare, all’aumento indiscriminato delle assunzioni di personale, che ammonta attualmente a circa 2000 unità. Per fare fronte a tale situazione è stato deciso, nel settembre del 2002, il commissariamento dell’Ente. Segnala che la gran parte dei beni immobili di natura agricola sono attualmente affittati, con contratti di scarsa redditività; quanto alle disposizioni di cui all’articolo 1, chiarisce che oggetto del trasferimento all’Ente Ordine Mauriziano sono i soli presidi ospedalieri, ossia le attrezzature e le attività sanitarie svolte, e non anche il bene immobiliare in cui esse si svolgono: l’edificio dell’Umberto I di Torino, in particolare, rientra nel patrimonio immobiliare che viene trasferito alla Fondazione di cui all’articolo 2 ed è escluso dalle procedure di alienazione, essendo più probabilmente destinato ad essere affittato alla Regione,  assicurando così un profitto per l’Ordine stesso. Tale disposizione è a suo avviso pienamente coerente con la Costituzione vigente, che attribuisce alle Regioni competenze specifiche in materia sanitaria.

L’articolo 2 istituisce la Fondazione Mauriziana, la cui denominazione può essere certamente modificata, e prevede altresì la costituzione di una Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella Regione Piemonte, cui viene attribuito il compito di valorizzare non solo i beni dell’Ordine Mauriziano, bensì anche quelli di altri enti, che abbiano le medesime caratteristiche; sottolinea al riguardo che la titolarità dei beni dell’Ordine resterà alla Fondazione Mauriziana, prevedendosi solo il conferimento in uso alla Fondazione di cui al comma 5, nell’intento di sgravare l’Ordine stesso dalla gestione di quei beni, assicurandogli peraltro la partecipazione alla Fondazione stessa.

Segnala al senatore Eufemi che le misure recate dall’articolo 3 non possono essere considerate avulse dal contesto in cui sono poste: si tratta infatti di un regime transitorio dei beni, previsto per un periodo limitato al fine di consentire la realizzazione del piano di risanamento. Sull’emendamento 3.1 segnala che l’articolo 3, comma 1, lettera g) ha carattere autorizzatorio, richiedendosi in ogni caso il raggiungimento di una transazione. Quanto al problema della destinazione a fini non agricoli dei beni, ricorda che in merito è competente l’ente locale e che proposte emendative volte a rendere immodificabile la destinazione non possono a suo avviso essere accolte, senza violare le prerogative costituzionalmente tutelate degli enti locali. Si dichiara favorevole all’accoglimento di emendamenti che prevedano un monitoraggio della gestione dei beni in questione. In conclusione il Governo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti l’unico strumento idoneo a garantire il mantenimento dell’Ordine Mauriziano di Torino e il perseguimento delle sue finalità in base alle sue effettive risorse finanziarie, che verranno così risanate.

Mette infine a disposizione del Presidente della Commissione la relazione sulla situazione debitoria dell’Ente, informando che essa è stata a suo tempo trasmessa alla Corte dei conti e che sono in corso anche dei procedimenti giudiziari.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ribadisce la propria fortissima preoccupazione derivante dalle ricorrenti voci di possibili speculazioni alberghiere che interesserebbero in particolare le cascine pertinenziali storiche, risalenti al ‘700, nel circondario del casino di caccia di Stupinigi; gli strumenti di tutela attualmente previsti sono a suo avviso inadeguati ad assicurare l’indispensabile salvaguardia di questi beni di valore mondiale.

Il sottosegretario D’ALI’ ricorda che il vincolo derivante dalla legislazione in materia di beni culturali non preclude la destinazione ad uso alberghiero; ribadisce che i beni in questione sono attualmente affittati con scarso rendimento e che l’imposizione di ulteriori vincoli comporterebbe un eccessivo vantaggio a favore degli attuali affittuari, che sono titolari di un diritto di prelazione. Si dichiara contrario a considerare inalienabili tali beni e a vincolarli alla stessa stregua del casino di caccia cui ineriscono, ritenendo che una loro efficace tutela potrà realizzarsi anche con un’attenta vigilanza dell’ente locale.

Il senatore EUFEMI (UDC) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti non ritenendo però condivisibile la scelta operata con la nomina del Commissario straordinario, e rilevando altresì che la previsione di trasferire i presidi sanitari all’Ente di cui all’articolo 1 e di affittare l’Umberto I alla Regione realizzi un meccanismo astruso e a suo avviso inefficace: appare invece preferibile che sia direttamente l’Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione di tale contenuto con la Regione, assicurandosi i corrispondenti proventi e garantendo così la conservazione dell’unitarietà dell’Ordine stesso.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore STIFFONI (LP) il sottosegretario D’ALI’ risponde che la Fondazione Mauriziana succederà all’Ente in tutte le situazioni, attive e passive, lasciandolo libero da ogni debito pregresso.

 

Il presidente PASTORE, dopo aver riassunto i termini delle posizioni emerse nel corso del dibattito, e dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti l’emendamento 1.1 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore EUFEMI (UDC), viene respinto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3227

 

al testo del decreto legge

 

 

Art. 1

 

1.1

EUFEMI

 

Sopprimere l’articolo.

__________________________

 

1.2

EUFEMI

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero regionale e posto sotto la vigilanza della regione Piemonte”.

__________________________

 

 

Art. 2

 

2.2

EUFEMI

 

Sopprimere l’articolo.

__________________________

 

2.3

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 1.

__________________________

 

 

2.11

MALAN, relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: “Fondazione Mauriziana”, con le seguenti: ” “Fondazione Ordine Mauriziano”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: “(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)”.

__________________________

 

 

2.4

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 2.

__________________________

 

2.5

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 3.

__________________________

 

2.6

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 4

__________________________

 

2.7

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 5.

__________________________

 

2.8

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 6.

__________________________

 

2.10

MALAN, relatore

 

Al comma 6 sostituire le parole: “approvato con”, con le seguenti: “di cui al”.

__________________________

 

2.1

EUFEMI

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e a vincoli agricoli e ambientali senza trasformazioni di qualsiasi natura”.

__________________________

 

2.9

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 7.

__________________________

 

Tab. A. 1

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali”.

__________________________

 

Tab. A. 2

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 2), sostituire le parole da “per una fascia” fino alla fine con le seguenti: “per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali”.

__________________________

 

Tab. A. 3

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al punto 3), sostituire le parole da “per una fascia” fino alla fine con le seguenti:  “per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali”.

__________________________

 

 

Art. 3

 

3.1

TURRONI, ZANCAN, DONATI Anna, ACCIARINI Maria Chiara, CAMBURSANO, BOCO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

__________________________

 

3.4

EUFEMI

 

Sopprimere il comma 2.

__________________________

 

3.2

STIFFONI

 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Presidente del Consiglio ed al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte.  Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.”

__________________________

 

3.3

EUFEMI

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“3. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano.”

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2004

455a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Ali’

 

La seduta inizia alle ore 10,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente PASTORE, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 1, comma 1: il suo tenore letterale infatti, potrebbe indurre a ritenere che la conservazione dell’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero operi “dalla data di entrata in vigore” del decreto-legge n. 277 anziché dalla entrata in vigore della XIV disposizione finale della Costituzione. Soprattutto, nel prevedere che tale mantenimento avviene “fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica”, il provvedimento in esame sembra prefigurare un termine finale per la conservazione dell’Ente e consentire alla legge regionale, intervenendo sulla sua natura giuridica, di escludere che sia mantenuto quale ente ospedaliero. In conclusione, ritiene necessaria una riformulazione dell’articolo 1, comma 1, che fughi tali dubbi di conformità alla XIV disposizione finale della Costituzione.

 

Il relatore MALAN (FI) concorda pienamente con le perplessità espresse dal presidente, riservandosi di presentare emendamenti in tal senso per l’esame in Assemblea; preannuncia che in tale fase presenterà anche un emendamento all’articolo 2, comma 7, volto a individuare alcuni contenuti necessari dello Statuto della Fondazione Mauriziana. Presenta invece sin d’ora un emendamento formale (2.100, pubblicato in allegato al presente resoconto) di contenuto identico ad altro emendamento a propria firma. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, tranne che sull’emendamento 3.2 sul quale il parere è favorevole.

 

Il sottosegretario D’ALI’, dopo aver dichiarato di concordare con le modifiche prefigurate dal presidente e dal relatore, segnala l’opportunità di riformulare anche l’articolo 2, comma 5, stabilendo che i beni dell’Ordine Mauriziano sono conferiti in godimento – e non in uso – alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, e chiarendo alcuni aspetti in merito alla costituzione di quest’ultima.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli del relatore e dell’emendamento 3.2, su cui il parere è favorevole.

 

In assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2, 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti.

Viene invece approvato l’emendamento 2.11.

Gli emendamenti da 2.4 a 2.6, in assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti, mentre l’emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.

Dopo che gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati dichiarati decaduti, viene approvato l’emendamento 2.10.

Dichiarati decaduti gli emendamenti da 2.1 a 3.4, viene posto in votazione e approvato l’emendamento 3.2, mentre anche l’emendamento 3.3 viene dichiarato decaduto.

 

In attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sul provvedimento in titolo, il seguito dell’esame viene rinviato.

 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

 

Il presidente PASTORE avverte che l’ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con il seguito dell’esame in sede referente del disegno di legge n. 3227, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3227

al testo del decreto-legge

 

2.100

MALAN, relatore

 

Al comma 4, sostituire le parole: “approvato con “, con le seguenti: “di cui al”.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2004

456a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher. Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Enzo Ghigo, il Presidente della Regione Marche Vito D’Ambrosio e l’assessore per gli affari istituzionali della Regione Emilia-Romagna Luciano Vandelli, accompagnati da Alessia Grillo, Alessio Limonet, Stefano Mirabelli, Laura Morandi e Iaia Pasquini, nonché il professore Antonio Baldassarre e il professore Beniamino Caravita di Toritto.

 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

(Seguito e conclusione dell’esame)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo. Ricorda, quindi, che nella seduta precedente era stato esaurito l’esame degli emendamenti.

Il senatore EUFEMI (UDC) conferma le perplessità già esposte nella seduta di ieri, in particolare sotto il profilo della compatibilità costituzionale del decreto-legge e si riserva di rappresentare gli stessi argomenti critici nella discussione in Assemblea.

E’ quindi conferito al relatore MALAN il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a riferire in forma orale.

 

La seduta termina alle ore 17,30.

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2004

452a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,35

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore MALAN (FI) ricorda che l’Ordine Mauriziano è un ente ospedaliero, espressamente salvaguardato dalla XIV Disposizione finale della Costituzione, che demanda alla legge la definizione delle modalità del suo funzionamento. Una gestione evidentemente non oculata dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, titolare dell’ospedale Umberto I di Torino e dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, ha portato a un grave dissesto finanziario, il cui importo ammonta a circa 350 milioni di euro. La situazione debitoria dell’Ente, che perdura nonostante le misure di risanamento approntate dal commissario straordinario, ha indotto numerosi creditori a promuovere azioni esecutive da un lato, e il tesoriere a ridurre le anticipazioni di cassa e a sospendere l’erogazione di finanziamenti già deliberati, dall’altro; il finanziamento sanitario da parte della Regione Piemonte, d’altra parte, viene decurtato ad opera dei pignoramenti, con la conseguente insufficienza delle risorse per il pagamento delle forniture di materiale sanitario indispensabile alla prestazione del servizio sanitario, nonché per il pagamento delle retribuzioni dei circa 2.000 dipendenti. Alla luce di tale situazione e in considerazione della rilevanza dell’Ente in questione, propone di esprimere un parere favorevole in merito alla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, ritenendo anzi che l’urgenza a intervenire sussistesse in realtà già da diversi mesi.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole formulato dal relatore.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2004

130a Seduta

 

 

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1a Commissione:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino: parere di nulla osta con osservazioni

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2004

396a Seduta

 

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) fa presente, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, corredato di relazione tecnica, è volto a consentire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano, che secondo la relazione introduttiva risulta pesantemente indebitato, trasferendone ad una Fondazione appositamente costituita tutti i rapporti attivi e passivi (eccetto quelli relativi ai rapporti lavorativi) antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge in conversione, al fine di agevolare il pagamento dei debiti pregressi dell’Ente stesso.

Al riguardo, posto che l’articolo 1, comma 1, prevede che la regione Piemonte inserisca, con legge regionale, i presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nel proprio ordinamento giuridico sanitario, occorre valutare se da ciò possano derivare eventuali pretese della regione Piemonte nei confronti dello Stato, qualora la suddetta misura si rivelasse onerosa. Ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sugli oneri che graveranno sulla regione in conseguenza del suddetto inserimento, in quanto la relazione tecnica cita esclusivamente gli oneri di personale (quantificati in circa 108 milioni di euro), a fronte del venir meno delle somme versate dalla regione ai presidi ospedalieri in forza della vigente convenzione (circa 120 milioni di euro all’anno), verificando altresì l’eventuale sussistenza di oneri di altra natura, quali spese di manutenzione e funzionamento o acquisti di beni e servizi.

Fa inoltre presente che occorre valutare se possono derivare eventuali oneri a carico della finanza pubblica, in relazione alla costituzione della Fondazione Mauriziana di cui all’articolo 2, con particolare riguardo all’esigenza di accertare se il patrimonio trasferito alla Fondazione dall’Ente Ordine Mauriziano sia o meno sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti pregressi dell’Ente. Rileva poi l’esigenza di verificare se tra i creditori dell’Ente vi siano eventualmente anche soggetti pubblici e se, in tal caso, possano determinarsi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in conseguenza delle procedure agevolate di estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo 3, comma 1, con particolare riguardo alla lettera g), che prevede la possibilità per il legale rappresentante della Fondazione di definire i debiti in misura non superiore al 70 per cento del loro valore.

Infine, a suo avviso, appare necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri in relazione all’attività del Commissario straordinario dell’Ente Ordine Mauriziano nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, qualora l’attività dello stesso non sia già prevista a legislazione vigente, tenuto conto peraltro che la norma e la relazione tecnica non forniscono informazioni sulle modalità di copertura dei relativi costi.

 

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di replicare nella successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2004

397a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se disponga di elementi di chiarimento in ordine ai rilievi espressi dal relatore nell’esposizione introduttiva.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 15,05.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2004

398a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il sottosegretario D’ALÌ, con riferimento alla richiesta di chiarimenti del relatore in ordine al disegno di legge indicato in esame, non ritiene possano prospettarsi pretese da parte della Regione Piemonte nei confronti dello Stato, atteso che nessun onere graverà sulla Regione a seguito dell’inserimento dei presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nel proprio ordinamento giuridico-sanitario. Infatti, a fronte di un costo di 108 milioni di euro annui per il personale, la Regione Piemonte, in applicazione della vigente convenzione, sostiene una spesa annuale di 120 milioni di euro per il presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di 35 milioni di euro per l’I.R.C.C.C di Candiolo, per una somma complessiva di 155 milioni di euro all’anno, comprensiva altresì degli oneri di manutenzione, funzionamento e acquisti di beni e servizi.

Precisa, inoltre, che la situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano ammonta a 347 milioni di euro. Per sanare detta situazione è previsto l’introito di 240 milioni di euro derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile unitamente al contributo di 50 milioni, già deliberato dalla Regione Piemonte. L’importo rimanente, pari a 57 milioni di euro, potrà essere coperto dall’alienazione degli edifici ospedalieri di proprietà dell’Ente (Policlinico Umberto I, Ospedale di Lanzo ed Ospedale di Valenza), aventi un valore stimato nel 1998 pari a 64 milioni di euro, ovvero in alternativa mediante il netto ricavo di un mutuo appositamente stipulato, i cui oneri verranno pagati mediante gli introiti derivanti dall’affitto degli stessi edifici ospedalieri di proprietà dell’ente. Evidenzia che tale soluzione, ove praticabile, appare preferibile nell’ottica di conservare per quanto possibile l’integrità del patrimonio dell’ente.

Per quanto attiene agli eventuali crediti verso soggetti pubblici, osserva preliminarmente che l’Erario è l’unico creditore pubblico e che la facoltà per il legale rappresentante della Fondazione Mauriziana di definire i debiti nella misura non superiore al 70 per cento è subordinata comunque ad un accordo transattivo tra le parti che non può prescindere dall’espressa accettazione da parte del soggetto creditore. Fa infine presente che non si prevedono oneri economici aggiuntivi in relazione alle attività del Commissario straordinario rispetto a quelle attualmente sostenuti per la gestione commissariale in corso. Peraltro soggiunge che detti oneri sono soggetti a riduzione, in considerazione della prevista dismissione della componente ospedaliera.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alle indicazioni testé fornite dal sottosegretario D’Alì.

 

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo alle osservazioni del relatore: relativamente alla richiesta di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri che verranno assunti dalla Regione Piemonte all’atto dell’inserimento dei presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nell’ordinamento sanitario regionale, osserva che la relazione tecnica del provvedimento in esame indica un ammontare di 108 milioni di euro, relativi al solo personale, a fronte dell’onere attualmente sostenuto dalla Regione in forza della convenzione vigente, pari a 120 milioni di euro. Ora invece il Governo afferma che gli oneri relativi alla medesima convenzione ammontano a 155 milioni di euro all’anno, senza spiegare come si farà fronte all’eventuale differenza.

In merito all’ulteriore rilievo del relatore, circa l’eventuale presenza di soggetti pubblici tra i creditori dell’Ente Ordine Mauriziano, che potrebbero essere danneggiati dalla facoltà attribuita al Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana che dovrà provvedere al pagamento dei debiti stessi, di effettuare transazioni fino al 70 per cento del relativo valore, fa presente che il Governo ha di fatto confermato la sussistenza di tale rischio, in quanto l’Erario è creditore nei confronti dell’Ente, e l’esperienza di altre analoghe situazioni dimostra purtroppo che, ove si conceda la facoltà di tali transazioni, le stesse vengono generalmente attuate, con un conseguente danno per l’Erario.

Ritiene poi insufficiente la risposta del Governo in merito alla consistenza patrimoniale della Fondazione, rilevando che la quota dei 57 milioni di euro da coprire mediante l’eventuale alienazione degli edifici ospedalieri di proprietà dell’Ente è subordinata alla corretta stima del valore degli stessi edifici, sul quale non sono stati forniti sufficienti dettagli. In definitiva, manifesta perplessità sul contenuto del disegno di legge in esame che, nel consentire all’Ente Ordine Mauriziano di estinguere i propri debiti in maniera agevolata e di conservare nel contempo gran parte del proprio patrimonio, rischia tuttavia di scaricare sulla finanza pubblica una parte dei relativi oneri.

 

Il sottosegretario D’ALÌ, in replica alle osservazioni del senatore Morando, precisa che la Regione Piemonte, in forza dell’attuale Convenzione con l’Ente Ordine Mauriziano, sostiene attualmente costi per 155 milioni di euro all’anno, laddove in futuro, con l’inserimento dello stesso nell’ambito del sistema sanitario regionale, tale situazione verrebbe superata e la Regione assumerebbe su di sé solo gli oneri relativi al personale, pari a 108 milioni di euro all’anno, come precedentemente indicato. Di conseguenza, ne deriverebbe un risparmio netto per la finanza pubblica. Circa la capacità della costituenda Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti con il proprio patrimonio, fa presente che la valutazione dei debiti è stata improntata a criteri di prudenza e che il patrimonio della Fondazione risulta pertanto adeguato. Conferma poi l’intenzione del Governo di conservare, per quanto possibile, l’integrità del patrimonio stesso, evitando la vendita dei presidi ospedalieri mediante l’accensione di un apposito mutuo, i cui oneri sarebbero coperti mediante i proventi derivanti dall’affitto degli stessi immobili.

Relativamente al presunto danno per l’Erario derivante dalla facoltà concessa al Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di transigere i rispettivi debiti entro il limite del 70 per cento, precisa che la norma in questione non costituisce un’autorizzazione per l’Erario ad accettare le suddette transazioni, le quali, per poter essere attuate, necessitano comunque del preventivo consenso dei creditori.

 

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore sul testo del provvedimento in esame: “La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), costituisca una facoltà per il Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una definizione in via transattiva dei debiti ivi indicati, ma che non si applichi nei confronti dell’Erario.”.

 

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

Passando ad esaminare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, in merito agli stessi, segnalando che le proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 sopprimono la Fondazione Mauriziana destinata ad assumersi i debiti dell’Ente Ordine Mauriziano, ovvero limitano la sua capacità di ripiano dei suddetti debiti, che rimarrebbero quindi in capo all’Ente, con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla proposta 1.2, in quanto trasforma l’Ente Ordine Mauriziano in ente ospedaliero regionale sotto la vigilanza della regione Piemonte, mentre il testo prevede che sia la regione, con propria legge, a disciplinare la natura giuridica e l’inserimento del predetto ente nell’ordinamento sanitario regionale. In relazione alle osservazioni svolte sul testo, riscontra poi l’esigenza di valutare gli effetti finanziari netti derivanti dall’emendamento 3.1, che sopprime la possibilità del Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di limitare il rimborso dei debiti al 70 per cento del loro valore, considerando da un lato il maggiore onere per la Fondazione (con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), dall’altro i benefici per gli eventuali creditori di natura pubblica.

In merito alla proposta 3.3, che autorizza il Commissario straordinario dell’Ente Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione con la regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività sanitaria, premesso che un’analoga convenzione è già in essere e che il testo dispone che la Regione, con propria legge, stabilisca successivamente la natura giuridica e le modalità di inserimento dell’Ente Ordine Mauriziano nel sistema sanitario regionale, occorre valutare se da tale proposta possano derivare variazioni in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali per la Regione Piemonte, e quindi nuovi o maggiori oneri a carico della stessa. Osserva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti degli emendamenti 2.9 (che elimina il decreto interministeriale di approvazione dello statuto della Fondazione Mauriziana), nonché Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (che ampliano l’elenco degli immobili di valore storico-artistico sottratti al patrimonio disponibile della Fondazione Mauriziana, sia pure previo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, qualora ciò possa ridurre la capacità della Fondazione di far fronte ai debiti ad essa trasferiti con il suddetto patrimonio disponibile). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso contrario sulle proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3.3, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed esprime altresì una contrarietà, nel merito, sull’emendamento 1.2, posto che appare improprio qualificare come ente ospedaliero “regionale” l’Ente Ordine Mauriziano, posto che lo stesso è contemplato quale ente ospedaliero da un’apposita legge statale (legge n. 1596 del 1962). Formula, inoltre, avviso contrario sull’emendamento 3.1 (suscettibile di accrescere gli esborsi della Fondazione Mauriziana necessari per far fronte ai rispettivi debiti), nonché sulle proposte Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (in quanto vanno a depauperare il patrimonio disponibile della Fondazione, necessario per estinguere i debiti). Non ha, invece, rilievi da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 3.1, rileva la necessità di valutarne gli effetti finanziari in senso netto, dato che, sopprimendo la facoltà del Commissario straordinario di estinguere i debiti nel limite del 70 per cento del valore, accanto all’effetto positivo di ridurre gli esborsi a carico della Fondazione, occorre considerare anche il vantaggio per l’Erario, che eviterebbe il possibile danno derivante dalla decurtazione dei crediti vantati verso la Fondazione. A proposito dell’emendamento 3.3, ritiene che sullo stesso la Sottocommissione possa esprimere parere non ostativo, a condizione tuttavia che gli oneri complessivi a carico della Regione Piemonte, derivanti dall’eventuale stipula della nuova Convenzione, non siano superiori a quelli relativi alla Convenzione già in essere.

 

Il presidente AZZOLLINI ritiene che possa essere reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, in quanto manifestamente onerose, nonché sull’emendamento 1.2, poiché obbligando a qualificare l’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero regionale potrebbe impropriamente addossare alla Regione Piemonte anche ulteriori oneri che dovessero emergere successivamente. Analogamente, esprime avviso contrario sulla proposta 3.1, dato che nella valutazione dei correlati effetti finanziari positivi e negativi per la finanza pubblica, sembrerebbero prevalenti quelli dell’aumento degli esborsi della Fondazione per il pagamento dei debiti, nonché sulle proposte Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3, in quanto depauperano il patrimonio disponibile della Fondazione destinato a far fronte ai relativi debiti. Infine, ritiene opportuno rendere parere non ostativo sulla proposta 3.3, imponendo tuttavia la condizione proposta dal senatore Morando, ed esprime avviso favorevole sui rimanenti emendamenti, in quanto privi di implicazioni finanziarie.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore in merito agli emendamenti testé esaminati: “La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 1.2, 3.1, Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

 

 


ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2004

66a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Asciutti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 1a Commissione:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”: parere favorevole con osservazioni.

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2004

53a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1a Commissione:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino“: parere favorevole.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2004

211a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizione)

 

Il relatore MALAN (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; rileva come gli emendamenti soppressivi, già presentati durante l’esame in sede referente, sono stati motivati con l’asserita incostituzionalità dei primi due articoli del decreto-legge in esame: dichiara di non condividere tale valutazione, proponendo comunque un parere di nulla osta su detti emendamenti con riferimento ai profili oggetto di valutazione nell’attuale sede. Si sofferma quindi sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l’imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Concorda la Sottocommissione.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004
399a seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in occasione dell’esame per la Commissione di merito, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi allo 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105 e 3.1, nonché parere di nulla osta, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, su una proposta identica alla 3.3. Segnala poi che sembrano suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le proposte 2.101 (che elimina la possibilità della Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti mediante la dismissione del patrimonio disponibile), 2.102 (in quanto attribuisce agli affittuari dei terreni agricoli rientranti nel patrimonio della Fondazione Mauriziana l’opzione ad acquistare al prezzo agevolato delle procedure di cartolarizzazione, inferiore al valore di mercato, riducendo così i ricavi ottenibili dalle relative alienazioni, destinati a coprire i debiti della Fondazione), 2.108, 2.106, e 2.107 (che sottraggono gli immobili ivi indicati al patrimonio disponibile della suddetta Fondazione). Rileva, infine, che non vi sono rilievi da formulare sui restanti emendamenti, anche in considerazione del parere già espresso in occasione dell’esame per la Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dell’esame per l’espressione del parere alla Commissione di merito, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri, nonché avviso favorevole su tutti i rimanenti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione anche dell’avviso espresso dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno confermare il parere contrario ovvero condizionato già reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti identici o analoghi a quelli trasmessi dalla Commissione di merito. Esprime altresì avviso contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, relativamente agli emendamenti 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, in quanto manifestamente onerosi, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106, e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”.”.

Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2004
400seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante “interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla proposta 1.1 (testo 2), in relazione all’obbligo, ivi previsto, di espletare l’attività ospedaliera dell’Ordine Mauriziano in regime di convenzione con la Regione Piemonte, qualora tale vincolo dovesse comportare per la Regione l’assunzione di condizioni più onerose, sia rispetto alla convenzione attualmente in essere, sia con riferimento al meccanismo di cui all’articolo 1, comma 1 del testo, che prevede che sia la Regione stessa, con propria legge, a disciplinare a regime la natura giuridica e l’inserimento dell’ente ospedaliero nel sistema sanitario regionale (meccanismo la cui applicazione verrebbe preclusa dall’emendamento in esame).
Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), rileva che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla costituzione di una gestione speciale economica dell’Ordine Mauriziano per la gestione del patrimonio dell’ordine ed il ripiano dei debiti dell’ente ospedaliero, in luogo della Fondazione prevista a tal fine nel testo, tenuto conto che l’emendamento sembra comportare un ampliamento delle attività finalizzate al predetto ripiano. Al riguardo, infatti, segnala che, mentre l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in conversione prevede che la Fondazione assuma in carico il patrimonio attivo e passivo dell’ente come definito alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 novembre 2004), l’emendamento fa riferimento alle pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Inoltre, lo stesso emendamento prevede che la gestione speciale (affidata ad un commissario ad acta vigilato da un apposito comitato) debba ripianare i debiti entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, per cui occorre chiarire, nel caso in cui il suddetto termine non venga rispettato, su chi graverebbero gli oneri relativi ai debiti (i quali rimarrebbero presumibilmente nel patrimonio dell’Ordine Mauriziano, ancorché in una contabilità separata). Infine, riscontra l’esigenza di chiarire se gli oneri relativi all’attività del commissario ad acta e del comitato di vigilanza possano essere ricondotti a carico della predetta gestione speciale o se, viceversa, occorra prevedere una specifica modalità di copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai rilievi del relatore sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, precisa, relativamente all’emendamento 1.1 (testo 2), di non avere osservazioni da formulare per i profili di competenza, in ordine alla previsione dell’espletamento dell’attività ospedaliera dell’Ordine Mauriziano di Torino in convenzione con la Regione Piemonte, tenuto conto che i presidi ospedalieri del predetto ente (Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo) attualmente già operano in regime di convenzione con la medesima Regione e che, inoltre, la proposta in esame non appare suscettibile di comportare l’assunzione, per la Regione Piemonte, di condizioni più onerose, in quanto l’eventuale modifica della convenzione in atto dovrebbe avvenire in conformità con la programmazione sanitaria regionale. Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), in ordine alla speciale gestione economica ivi indicata, esprime avviso contrario, ritenendo che debba essere quantificato l’onere relativo al commissario ad acta ed al comitato di vigilanza, precisando altresì a chi debba fare carico.

Il senatore MORANDO (DS-U), in ordine all’emendamento 1.1 (testo 2), osserva che tale proposta emendativa mira a conservare la situazione di fatto attualmente esistente in ordine alla veste giuridica e all’assetto patrimoniale dell’Ordine Mauriziano, rendendo obbligatoria la stipula della convenzione con la Regione Piemonte per l’espletamento dell’attività sanitaria, secondo i criteri ivi indicati. Sottolinea che tale impostazione ribalta completamente il senso delle innovazioni introdotte con il decreto-legge in conversione, in quanto il testo del provvedimento in esame prevede la conservazione dell’Ordine come Ente ospedaliero solo in via transitoria, fino a quando la Regione Piemonte stabilirà, con proprie norme, la disciplina giuridica definitiva dell’Ente e del suo inserimento nel sistema sanitario regionale, per cui restano attualmente in vigore le pattuizioni già definite nell’ambito della convenzione in essere. Viceversa, l’emendamento 1.1 (testo 2) sottrae alla Regione il potere di disciplinare autonomamente la materia, obbligandola altresì a stipulare una nuova convenzione: in tal modo, tuttavia, vengono meno le garanzie di invarianza per la finanza pubblica che un intervento diretto della Regione avrebbe potuto mantenere, laddove la nuova convenzione potrebbe rivelarsi più onerosa della precedente, pregiudicando altresì la possibilità di risanamento della gestione ospedaliera, gravemente dissestata.

Per quanto concerne l’emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che anche questo sia foriero di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a parte le considerazioni sugli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta e del comitato di vigilanza, esso rende più complesso ed incerto il risanamento finanziario dell’Ordine Mauriziano. Ancorché, a suo giudizio, il testo del disegno di legge in esame non sia scevro da problemi, tuttavia esso prevede una serie di strumenti per consentire il ripiano dei debiti dell’Ente che appaiono più efficaci di quelli proposti dall’emendamento in questione, che prevede, in particolare, la creazione di una contabilità separata nell’ambito della gestione finanziaria dell’Ordine Mauriziano, anziché una fondazione giuridicamente distinta con un patrimonio autonomo. Rileva inoltre che il comma 2 dell’emendamento in esame prevede un termine di 24 mesi perché venga realizzato il ripiano dei debiti dell’Ente, senza tuttavia precisare che cosa accada qualora il suddetto termine non venga rispettato e su chi, in tale ipotesi, graverebbero i debiti pregressi.

Il senatore EUFEMI (UDC), in qualità di firmatario degli emendamenti in esame, precisa che gli stessi sono finalizzati ad offrire un quadro giuridico più certo ed efficiente, al fine di consentire la conservazione dell’Ordine Mauriziano, nonché la prosecuzione della sua attività in campo sanitario e del ripiano dei debiti pregressi.

In merito ai possibili effetti onerosi derivanti dalla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte per l’espletamento dell’attività sanitaria, prevista dall’emendamento 1.1 (testo 2), ritiene che ciò possa garantire un ordinato svolgimento dell’attività in questione, anche dal punto di vista finanziario, ricordando che l’attuale situazione di dissesto dell’Ente nella sua componente ospedaliera deriva appunto dalla mancata attuazione di una corretta convenzione con la Regione Piemonte, in quanto né la riforma recata dalla legge n. 132 del 1968 in materia di enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera, né l’istituzione del Servizio sanitario nazionale operata con la legge n. 833 del 1978 hanno inserito pienamente gli ospedali mauriziani nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, applicando i parametri delle normali Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), con il risultato di erogare rimborsi insufficienti a coprire i costi dei servizi di alta specializzazione resi dalle predette strutture ospedaliere.

In merito ai costi di funzionamento del commissario ad acta e del comitato di vigilanza, di cui all’emendamento 2.1 (testo 2), precisa che tanto il commissario, quanto i componenti del comitato sono funzionari pubblici, per cui i relativi oneri gravano già sul bilancio dello Stato; si dichiara comunque disponibile a valutare una riformulazione che escluda in maniera più incisiva l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per compensi o rimborsi spese.

In merito alle osservazioni del relatore sull’inclusione nella contabilità separata della gestione speciale delle partite creditorie e debitorie esistenti alla data del 31 dicembre 2004, anziché a quella del 23 novembre 2004 prevista nel testo, precisa che tale prolungamento discende dall’esigenza di non frazionare inutilmente l’esercizio finanziario in corso ed assicurare così una più corretta gestione. Anche in tal caso è comunque disponibile a valutare possibili date alternative che assicurino comunque la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e degli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, ritiene che entrambi gli emendamenti non presentino particolari problemi dal punto di vista finanziario, in quanto sembrano ricalcare sostanzialmente quanto già previsto dalla legislazione vigente ovvero dal testo del provvedimento in esame. Per quanto concerne l’emendamento 1.1 (testo 2), esprime quindi avviso favorevole, ravvisando comunque l’opportunità di inserire, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, un’apposita clausola di invarianza finanziaria in merito alla stipula della eventuale nuova convenzione tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte. Analogamente, in merito all’emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che la Commissione possa rendere parere non ostativo, prevedendo che gli oneri relativi al Commissario ad acta e al Comitato gravino sulla relativa gestione economica speciale, al fine di assicurare l’effettiva invarianza degli oneri.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel prendere atto delle indicazioni del senatore Eufemi circa l’assenza di una adeguata convenzione in vigore tra i presidi ospedalieri dell’Ordine mauriziano e la Regione Piemonte, rileva tuttavia che, avendo il Governo invece affermato che la suddetta convenzione trova applicazione a legislazione vigente, le eventuali modificazioni introdotte dagli emendamenti in esame debbono essere valutate con riferimento ad essa. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all’espressione di un parere nel senso indicato dal Presidente, in quanto ritiene che i suddetti emendamenti, pur con le riformulazioni proposte, siano comunque suscettibili di introdurre elementi di incertezza e di potenziale onerosità per la finanza pubblica. Rileva, infine, che gli emendamenti in esame, ove venissero approvati dall’Assemblea, porrebbero comunque un evidente problema di coordinamento sostanziale e formale con l’articolo 3 del disegno di legge in titolo, riferito alle attività poste in essere nell’ambito della fondazione prevista nell’articolo 2.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando la fondatezza delle obiezioni del senatore Morando circa i problemi di coordinamento tra gli emendamenti in esame e l’articolo 3 del testo, ravvisa la necessità di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sull’emendamento 2.1 (testo 2) anche alla soppressione del citato articolo 3.

Il senatore FERRARA (FI), in qualità di relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell’esame, propone il seguente schema di parere in ordine agli emendamenti in titolo: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: «in» sia sostituita dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da». Esprime altresì parere di nulla osta sull’emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.», e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l’articolo 3”.”

 

La Sottocommissione, infine, approva la proposta di parere del relatore.

 

 

 

 

Discussione in Assemblea

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

707a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 2004
Presidenza del vice presidente MORO,
indi del vice presidente SALVI

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3227.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALANrelatore. Signor Presidente, il presente decreto-legge reca interventi straordinari a favore dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, tutelato dalla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione la quale afferma che l’Ordine è conservato quale ente ospedaliero.

Nel corso degli anni tale Ente che, oltre all’attività ospedaliera, svolge anche attività di culto e di beneficenza, ha accumulato debiti ingenti, che hanno raggiunto la somma ragguardevole di 350 milioni di euro. Nel contempo, si è sviluppata una dinamica perversa perché le notizie che si andavano diffondendo sul preoccupante aumento della massa debitoria totale hanno indotto i creditori ad iniziare azioni esecutive: pignoramento presso terzi e immobiliare.

D’altra parte, il tesoriere dell’Ordine è stato indotto a ridurre le anticipazioni di cassa, nonché a sospendere le erogazioni dei finanziamenti già deliberati. Questa situazione ha determinato la conseguenza che alcuni beni destinati alla vendita per il ripianamento del disavanzo sono stati pignorati, vanificando così la possibilità di procedere all’alienazione, che avrebbe potuto determinare il saldo di alcuni di questi debiti.

Inoltre, anche le entrate correnti, come il finanziamento sanitario proveniente dalla Regione Piemonte, venivano decurtate dai numerosi pignoramenti, risultando così non più sufficienti a garantire il pagamento delle forniture di materiale sanitario, indispensabili al funzionamento delle strutture sanitarie, e rendendo altresì difficile il pagamento degli stipendi al personale dipendente, il cui numero in anni recenti era stato fortemente aumentato, anche con compensi decisamente al di sopra della media dei soggetti con pari requisiti di altre strutture ospedaliere del Piemonte.

Di fronte a questa gravissima situazione, sulla base di un protocollo di intesa già approvato tra l’Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte, la Regione stessa si è impegnata al rilancio dell’Ente attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro e ha siglato un’apposita convenzione con la quale viene confermato un finanziamento annuale di 120 milioni di euro dal 2003 al 2006.

Questo tuttavia non è sufficiente a determinare il risanamento dell’ente. Dopo approfondita valutazione, il Governo che – va ricordato – aveva a suo tempo nominato un commissario straordinario per porre sotto controllo il debito, ha deciso di porre mano alla questione con il decreto-legge la cui conversione in legge stiamo esaminando.

Questo decreto-legge prevede all’articolo 1 che l’Ente Ordine Mauriziano venga conservato, secondo quanto prescrive la Costituzione, come ente ospedaliero, fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale la Regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico della Regione.

L’articolo 2 prevede poi la costituzione della Fondazione Mauriziana, cui verrà affidato il patrimonio attualmente detenuto dall’Ordine stesso. La Fondazione avrà il compito di vendere i beni, che potranno essere alienati rispettando le norme vigenti a tutela sia dei beni artistici che culturali, in modo da consentire il funzionamento degli ospedali. Questa Fondazione verrà regolata da uno statuto che sarà approvato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro delle attività culturali.

L’articolo 3 concerne provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine stesso che sono volti a rinviare di ventiquattro mesi le azioni esecutive intraprese nei confronti della Fondazione, le procedure esecutive pendenti ed i pignoramenti, nonché a bloccare la produzione di interessi e la valutazione monetaria dei debiti insoluti alla data di entrata in vigore del decreto. Esso indica poi le procedure attraverso le quali il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede alle necessità di risanamento dell’ente stesso.

L’articolo 4 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.

Preannuncio, in conclusione, che sono stati in parte già approvati in Commissione e in parte verranno presentati per l’esame dell’Aula alcuni emendamenti per migliorare taluni punti del testo al nostro esame, che resta però, nella sostanza, quello attuale.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, desidero sottoporre all’Assemblea una questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3227, di conversione in legge del decreto-legge n. 277 del 2004, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino. Non si può sottacere la gravità di questo decreto, che fa sorgere numerose preoccupazioni.

Dobbiamo rilevare come l’Ordine Mauriziano, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale.

Le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell’Ente, la collocazione nell’ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte.

Le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l’ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell’Ordine, imponendo a quest’ultimo l’applicazione nella normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, solo “in quanto compatibile”, proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l’attività dell’Ordine.

La rilevanza pubblica dell’Ente è oltremodo sottolineata dalla disposizione della citata legge speciale che attribuisce al Ministero dell’interno e al Ministero del Tesoro il controllo su alcuni atti assunti dal consiglio di amministrazione dell’Ente.

Ribadisco che numerose sentenze del Consiglio di Stato, in particolare la n. 1236 del 13 giugno 1975 e la n. 876 del 18 ottobre 1977, hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l’unitarietà – lo sottolineo – dell’Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all’Ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica.

In considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bilanci dell’Ente, a partire dal 1998 (sottolineo l’anno), con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari dell’Ordine Mauriziano ed è stato nominato un commissariato straordinario più volte prorogato nell’incarico.

È stato fatto valere il dettato costituzionale e il suo successivo recepimento nella legislazione nazionale sempre attraverso la legge del 1962.

Allora, privare l’Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività, come si sta facendo con questo decreto, significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all’Ordine. La norma di cui alla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, secondo cui “L’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”, si riferisce all’Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto ed esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l’essenza e il modo di essere dell’ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell’Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale, non possono trovare applicazione nei confronti dell’Ordine Mauriziano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, con i quali si sottopone il costituendo Ente alla Regione Piemonte e si costituisce la Fondazione Mauriziana: si determinerebbero le condizioni per una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti, perché l’Ente non ha esclusivi compiti di assistenza ospedaliera ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Preso atto che la XIV Disposizione transitoria della Costituzione demanda alla legge la sola disciplina delle modalità di funzionamento dell’ente e non anche la determinazione della sua natura giuridica, e che, secondo la dottrina prevalente, le disposizioni transitorie devono essere considerate parte integrante della Costituzione, e dunque la XIV costituisce una norma di garanzia dell’esistenza dell’Ordine mauriziano e della intangibilità delle sue funzioni, premesso tutto ciò che ho brevemente ricordato, propongo di negare la sussistenza dei presupposti costituzionali per gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 277 del 2004.

Noi riteniamo infatti che, mentre l’articolo 3 consente appunto l’azione del commissario straordinario e quindi quella procedura speciale che permetta il riordino economico e finanziario, gli articoli 1 e 2 sono palesemente incostituzionali. (Applausi del senatore Cambursano).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, le argomentazioni del senatore Eufemi sono assolutamente ineccepibili e io le richiamo in tutto, aggiungendo soltanto un ulteriore argomento a favore della proposta questione di costituzionalità.

Per risolvere un deficit che sarebbe stato risanabile in modi diversi e più ortodossi, atteso il rilevante patrimonio immobiliare dell’Ente, si è scelta una soluzione “spezzatino”, per cui i beni patrimoniali di valore storico-artistico dell’ente sono stati dati in uso gratuito ad una fondazione, i beni immobili da alienare sono stati dati ad un’altra fondazione, ma – quel che è peggio – i due ospedali che dovrebbero costituire la struttura ospedaliera idonea a conservare l’Ordine Mauriziano – precisamente i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e quello di Candiolo – sono stati posti sotto la vigilanza della Regione, che dovrà promulgare una legge apposita per inserirli nel suo ordinamento giuridico-sanitario.

La vigilanza della Regione e l’inserimento nella sua struttura sanitaria la dicono lunga su quale autonomia conservi la residua parte dell’Ordine mauriziano, che in questo modo scompare.

Ciò che è ancora più grave e che voglio segnalare all’attenzione dell’Aula è il fatto che, a tutt’oggi, la Regione Piemonte è debitrice dell’Ente Ospedale Mauriziano per 60 milioni di euro. Allora, non è possibile dare ad un debitore la vigilanza su un ente formando, come non è possibile dare all’ente debitore, novello paguro Bernardo o vampiro che succhia il sangue dell’ente in questione, la vigilanza e la regolamentazione dell’ente stesso: cioè, la diamo a chi ha contribuito al suo deficit (60 milioni di euro non sono pinzillacchere).

Per queste ragioni, che sembrano di fatto, ma che in realtà sono di sostanza, mi associo toto corde, a nome mio personale e del mio Gruppo, all’eccezione proposta dal senatore Eufemi.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo non solo e non tanto per difendere il voto della Commissione, quanto per far capire all’Assemblea (e vorrei che il punto fosse approfondito anche dai colleghi intervenuti, in particolare dal senatore Eufemi, che ha presentato la questione pregiudiziale) che questo decreto-legge non piomba all’improvviso in una situazione di calma piatta, in cui vi è l’Ordine Mauriziano con la sua corazza costituzionale ed improvvisamente il Governo, di fronte a qualche maretta, decide di smantellarlo. Il momento attuale è rappresentato, in base agli elementi e ai dati forniti dal relatore, da un Ente che ha 350 milioni di euro di debiti, cioè 700 miliardi delle vecchie lire.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). E chi lo ha fatto?

PASTORE (FI). Certo non io, né il Parlamento italiano. Questo soggetto non ha la possibilità di venire incontro ai suoi creditori, se non vendendo il cospicuo patrimonio di cui è dotato.

Il senatore Eufemi ha presentato la pregiudiziale sugli articoli 1 e 2, ma non sull’articolo 3; però, sa benissimo (o almeno dovrebbe sapere) che senza la costituzione di un soggetto diverso, al quale possa essere applicato un regime particolare di liquidazione, l’articolo 3 non può rimanere in piedi.

In altre parole, se approvassimo un provvedimento che sic et simpliciter stabilisse che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, che le procedure esecutive pendenti vengono dichiarate estinte, che i pignoramenti eseguiti non hanno efficacia, che i debiti insoluti non producono interessi, non potremmo prevedere una norma che si riferisca all’Ordine Mauriziano, perché essa sarebbe palesemente e patentemente incostituzionale.

Allora, come si è fatto in altre situazioni, con questo provvedimento si è compiuta un’operazione di separazione. Si è stralciato dall’Ordine Mauriziano – che ha funzioni ospedaliere e gode della tutela costituzionale – il patrimonio immobiliare, conferendolo in una fondazione alla quale poi si applicherà una procedura di liquidazione simile a quella conosciuta nell’ambito delle procedure concorsuali, per le quali è ammissibile la sospensione degli interessi, l’inefficacia dei pignoramenti eseguiti, il divieto di intraprendere azioni esecutive, e così via.

Se non si facesse questo (mi rivolgo al senatore Eufemi, che forse ama tanto l’Ordine Mauriziano da dimenticare le conseguenze cui esso potrebbe andare incontro), proseguirebbero le azioni esecutive, se ne intraprenderebbero di nuove, i crediti produrrebbero interessi, i pignoramenti giungerebbero all’esito per il quale sono stati iniziati. In definitiva, l’Ordine Mauriziano verrebbe divorato dai creditori e cesserebbe anche quella funzione fondamentale, socialmente utile, peculiare e meritoria svolta da tale Ente, ossia la titolarità dei presìdi ospedalieri, che invece, appunto, gli viene conservata con il decreto-legge in esame.

Ciò non vuol dire che il provvedimento sia perfetto ed inappuntabile e che non si possa far meglio, ma le osservazioni svolte a proposito dell’urgenza si fondano su un presupposto inesistente, cioè che ove non approvassimo questo disegno di legge si potrebbero risolvere i problemi dell’Ente. Se il Governo ha prospettato questa situazione molto delicata e particolare è perché, evidentemente, la condizione in cui versa l’Ente non ammette ulteriori rinvii.

Tra l’altro, mi risulta – è una valutazione politica che rimetto all’Assemblea – che questa procedura il Governo l’ha adottata dopo aver non solo sentito ma anche condiviso questa scelta con gli enti locali interessati: a partire dal Comune fino ad arrivare alla Regione, passando per la Provincia. Questo per far capire che c’è una valutazione del territorio estremamente preoccupata per la situazione dell’Ordine Mauriziano che ha convenuto su questo tipo di provvedimento.

Credo, dunque, che la vicenda meriti un approfondimento che, se non sarà possibile ora in Aula, andrà fatto nei giorni a venire; altrimenti, sarebbe cosa estremamente negativa sotto tutti i profili. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Morselli).

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il parere del Governo sulla questione pregiudiziale è assolutamente contrario. Vorrei ricostruire brevemente l’atteggiamento del Governo e chiarire come esso ritenga che la sua iniziativa sia assolutamente aderente al dettato costituzionale.

Il Governo, nei primi mesi del 2002 (quindi, appena insediato), allarmato dalle relazioni che provenivano dall’Ente dell’Ordine Mauriziano di Torino, ha disposto un’ispezione congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia, preposti al controllo di quegli atti che, peraltro, negli ultimi anni non erano pervenuti all’esame delle competenti direzioni generali, ma assunti in assoluta autonomia e allarmato anche dal fatto che iniziative della magistratura, sia ordinaria che contabile, avevano giustamente attivato tutta una serie di analisi e di approfondimenti della gestione di quell’importante Ente ospedaliero.

A seguito dell’ispezione, è stato inevitabile disporre il commissariamento, essendosi riscontrato un fortissimo indebitamento accumulato dall’Ente negli anni pregressi e prospettandosi una situazione di ordinaria gestione assolutamente non compatibile con le risorse dell’Ente stesso e con i normali equilibri di bilancio di un ente ospedaliero.

Purtroppo, la gestione commissariale, come tale, non è nella facoltà di assumere determinazioni per il risanamento e il riordino complessivo dell’Ente. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il signor Sottosegretario sta illustrando la posizione del Governo su un provvedimento controverso. Vi prego quindi di non disturbare.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo, quindi, intendeva, in primo luogo, rispettare la tradizione dell’Ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano e, in secondo luogo, il dettato costituzionale non solo della XIV Disposizione transitoria e finale, ma anche e soprattutto l’evoluzione della normativa costituzionale da cinquant’anni a questa parte.

Mi dispiace che il senatore Eufemi abbia citato solamente alcune sentenze e alcuni provvedimenti di legge fermandosi, nella sua esposizione, a trent’anni fa. Tutti sanno benissimo che la nuova normativa costituzionale impone che la materia sanitaria sia normata dalle Regioni e pertanto il Governo ha inteso rispettare sia la fondante normativa costituzionale, anche se sotto forma di norma transitoria, sia la norma attuale di gestione dell’assetto istituzionale del Paese, che prevede che la materia sanitaria venga normata dalle Regioni.

Quindi, la soluzione che il Governo prospetta è il mantenimento dell’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione, restando in capo allo stesso i presìdi ospedalieri che ne contraddistinguono il patrimonio.

Vorrei anche chiarire che, quando il Governo suggerisce di mantenere i presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, per presìdi ospedalieri intende proprio tutta l’organizzazione che ruota attorno al momento ospedaliero e non già le mura dell’Umberto I, che vanno ad essere conferite alla Fondazione Ordine Mauriziano, come suggerito dalla 1a Commissione in sede di approvazione degli emendamenti e non già, certamente, all’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, che sappiamo non essere di proprietà dell’Ordine Mauriziano, bensì della Fondazione Agnelli. Il Governo non potrebbe disporre di cose che non sono sue.

Sappiamo, peraltro, che l’ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano ha un presidio in quel sito, nel senso che lo ha attrezzato e vi ha speso anche notevolissime cifre per dotarlo delle più moderne attrezzature sanitarie e di quella impalcatura indispensabile ad un ospedale dedicato alla ricerca ed alla specializzazione, come è l’Istituto di Candiolo, che sappiamo costituire un impegno notevole.

Rimane il problema della migliore possibile utilizzazione degli altri beni attualmente in capo all’Ordine Mauriziano. Purtroppo, non si può non prendere atto – come ha detto il presidente Pastore – del fatto che l’Ordine è gravato in questo momento da 350 milioni di euro di debiti.

Il Governo immagina quindi di salvaguardare, ai fini della loro destinazione e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico, in chiave regionale, sabauda, piemontese, i beni di maggiore rilevanza, prima fra tutti la Palazzina di Stupinigi. Il restante complesso dei beni è destinato al rientro dalle esposizioni debitorie e al ripianamento delle passività, ma in maniera residuale.

Quanto sarà venduto sino alla concorrenza del pagamento delle passività sarà utilizzato per quella finalità e con le modalità previste all’articolo 3. Naturalmente, quanto meno si potrà alienare, tanto più ne saremo contenti. Quella parte cospicua di non alienato, che rimarrà in capo alla Fondazione, alimenterà quegli scopi ulteriori, anche se non principali, dell’Ordine e dell’Ente ospedaliero, come la beneficenza e l’attività sanitaria.

Tra l’altro, come sappiamo, ci sono beni di natura ecclesiastica non alienabili, che ovviamente resteranno nel patrimonio della Fondazione, anche se non ad essa conferiti per il carattere culturale e per la storia sabauda e piemontese, come previsto dal comma 5 dell’articolo 2, per la cui dotazione lo stesso decreto allega una tabella di enti, specificatamente e tassativamente individuati.

Il debito della Regione Piemonte nei confronti dell’Ordine Mauriziano è compreso nel piano di riordino e di ripiano delle passività. Infatti, la Regione Piemonte riconoscerà i 60 milioni di debito all’Ente Mauriziano, che costituiranno una prima decurtazione dai 350 milioni della passività totale.

Successivamente, saranno alienati i beni, sino alla concorrenza di almeno 250 milioni, perché, nell’obiettivo di mantenere il maggior compendio di beni possibili in capo all’Ordine Mauriziano, la stessa Fondazione sta attivando le procedure per un eventuale mutuo di cui usufruire garantendolo con le mura dell’Ospedale Umberto I, che, rimanendo di proprietà della Fondazione, potrà essere dato in locazione alla stessa Regione Piemonte, quale immobile ove ubicare uno dei due presìdi sanitari del nuovo Ente ospedaliero. Come si vede, è un’attività complessa.

Mi duole che dalla relazione di presentazione e dalla discussione sino ad ora effettuata non si sia potuta forse delineare con precisione. Il Governo rimane ad assoluta disposizione del Parlamento per ogni e qualsiasi chiarimento ed ha anche depositato agli atti della 1Commissione le risultanze – ahimè dolorose – dell’ispezione disposta nel 2002 sull’attività di gestione dell’ente.

Volendo mantenere questa vicenda nell’assoluta regolarità della finanza pubblica, cioè volendo consentire, in primo luogo, il rispetto della norma costituzionale che prevede il mantenimento dell’Ente ospedaliero mauriziano di Torino, secondariamente, della norma costituzionale che stabilisce che la sanità sia competenza attribuita alle Regioni e infine, naturalmente, il principio sancito dall’articolo 81, che non può consentire al Parlamento e al Governo di varare normative che incidano sulla finanza pubblica quando nelle disponibilità dell’oggetto sul quale andiamo a decidere vi è la possibilità di un riordino e riassetto delle attività dell’ente stesso, il Governo ha inteso, come ho detto, proporre al Parlamento una misura urgente.

Ciò dal momento che, come ha evidenziato il presidente Pastore, nelle more della decisione di questi riordino e riassetto, è chiaro che le componenti negative dell’equilibrio finanziario dello stesso ordine continuano a produrre negatività. Infatti, tali componenti negative si fondano principalmente sull’esubero di alcune voci della spesa, come quella per il personale, rispetto alle attività svolte.

Pertanto, occorre assolutamente che il provvedimento in esame venga rapidamente varato dal Parlamento, il quale, naturalmente, nella sua sovranità può decidere come vuole. Tuttavia, per quanto riguarda la pregiudiziale di costituzionalità, sottolineo nuovamente che, alla luce della norma costituzionale, nonché di tutti gli interventi, sia della Corte che delle leggi ordinarie che hanno già regolato la materia, come legge ordinaria è quella che stiamo andando ad approvare, il provvedimento in esame è nell’assoluto rispetto della normativa costituzionale.

Invito pertanto il Parlamento a respingere la questione pregiudiziale.

MALANrelatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Eufemi se, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, che mi paiono rispondere ai quesiti di ordine costituzionale posti nella questione pregiudiziale da lui avanzata, non ritenga di ritirare tale questione.

In caso contrario, chiederei un rinvio del voto e, di conseguenza, della discussione della restante parte del provvedimento, in modo da approfondire le tematiche di ordine costituzionale, alle quali comunque mi pare che il sottosegretario D’Alì abbia risposto, ed anche le altre connesse al provvedimento.

Detto questo, resta fermo che questo decreto varato dal Governo risponde senz’altro ad una forte necessità e viene incontro ad un’urgenza assoluta che è presente da tempo, essendo arrivati a questa misura dopo aver esperito ogni altra via per risolvere tale gravissimo problema.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, ha inteso la proposta del relatore?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mantengo la questione pregiudiziale, perché essa proponeva una linea alternativa a quella indicata proprio per incidere con l’articolo 3 sulla gestione commissariale, eliminando invece gli articoli 1 e 2, che non rappresentano altro che scatole istituzionali. Noi siamo contrari alle scatole istituzionali! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Acciarini).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Bravo!

EUFEMI (UDC). Preferiamo quindi procedere su questa linea; mi dispiace che il sottosegretario D’Alì abbia insistito sulla parte economico-finanziaria, sulla quale mi ripromettevo di soffermarmi nel corso della discussione generale, separando quindi le questioni giuridico-costituzionali da quelle economico-finanziarie.

Per queste ragioni, ritengo adeguata la proposta del relatore Malan di rinviare l’esame del provvedimento al fine di una sua più approfondita meditazione.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che la proposta del relatore resti in piedi, nonostante il mantenimento della questione pregiudiziale da parte del senatore Eufemi. Quindi, se non ci sono osservazioni, possiamo rinviare l’esame del provvedimento alla settimana prossima.

MALANrelatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, relatore. Il Governo mi segnala che c’è il pericolo di non arrivare in tempi utili all’approvazione di questo provvedimento. E se il Governo rileva una simile questione, mi sembra un fatto decisivo.

PRESIDENTE. Quindi, lei ritira la proposta di rinvio; dobbiamo pertanto procedere alla votazione della questione pregiudiziale presentata dal senatore Eufemi.

Colleghi, la questione pregiudiziale è già stata discussa; si tratta soltanto di metterla ai voti, a meno che non vi siano questioni diverse.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, si è parlato di questioni costituzionali, di questioni economiche ma ci sono anche questioni territoriali. Se un tale fatto si fosse verificato nel Mezzogiorno, avrebbe avuto grande rilievo su tutti i giornali d’Italia con la motivazione che le cose nel Mezzogiorno non funzionano. Mi fa piacere questa volta far rilevare come anche al Nord certe cose non funzionino. Allora, noi del Sud vorremmo sapere come mai certe cose si verificano, caro Presidente.

PAGANO (DS-U). Hai ragione!

LAURO (FI). Soprattutto perché alcuni grossi personaggi, che oggi ci potrebbero indicare qui come sono andate le cose, a volte si nascondono.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

FERRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,50).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3227

 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, nel ribadire l’assoluta convinzione della regolarità costituzionale del provvedimento, ma preso atto delle date di presentazione dello stesso, ritengo che la richiesta di rinviarne l’esame alla settimana entrante sia compatibile con i tempi di conversione in legge del decreto-legge.

Pertanto, il Governo non ha nulla in contrario a un tale rinvio. Ripeto, il Governo rimane pienamente convinto dell’assoluta regolarità costituzionale del provvedimento e della sua validità ai fini di un urgente intervento su una materia ormai improcrastinabile. (Applausi del senatore Cambursano).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

714a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente MORO

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Ricordo che nella seduta del 1° dicembre il relatore ha svolto la relazione orale, è stata presentata una questione pregiudiziale da parte del senatore Eufemi ed è stata accolta la proposta di un breve rinvio avanzata dal relatore.

Chiedo al senatore Eufemi se insiste sulla questione pregiudiziale.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non insisto per la votazione della questione pregiudiziale, preferendo entrare nel merito con un atteggiamento propositivo e costruttivo. (Applausi dal Gruppo UDC).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, faccio mia la questione pregiudiziale anche se, a mio parere, ciò è improprio perché, intervenuto come secondo e dichiarando che mi associavo a tale iniziativa seppur con argomentazioni diverse, dovrebbe essere già automatico. Comunque, ne chiedo la votazione.

VALLONE (Mar-DL-U).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, dal momento che il collega Zancan ha fatta propria la questione pregiudiziale, insistiamo per la votazione.

STIFFONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Eufemi e poi ritirata, quindi fatta propria dal senatore Zancan.

Non è approvata.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Colleghi! Il presidente Zanoletti e il senatore Trematerra sono entrati in Aula dopo l’indicazione di chiusura delle porte; quindi, non potranno votare.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, non vi è nulla di buono in questo decreto-legge. È tutto gravemente e profondamente sbagliato, nonché terribilmente sospetto per gli interessi economici sottesi al provvedimento.

Intanto, è assolutamente inaccettabile che la Regione Piemonte arrivi sulla scena come salvatrice che locupleterà i beni, che disporrà legislativamente degli stessi, quando ad oggi la Regione Piemonte è debitrice di 60 milioni, esattamente un sesto del passivo dell’Ordine Mauriziano. Dico un sesto per non accettare la tesi dell’Ordine Mauriziano, che vede maggiormente, ed in misura assai considerevole, debitrice la Regione Piemonte attraverso un meccanismo di pagamento del giusto all’Ordine stesso.

In secondo luogo, questo decreto consente inammissibilmente che si operi una transazione che non rispetta la par condicio creditorum, ovverosia si bloccano le pretese creditorie per ventiquattro mesi.

Non è vero che vi sia un paragone con la vicenda del Policlinico Umberto I di Roma, perché questo aveva un termine inferiore di diciotto mesi. Si bloccano, dunque, le pretese creditorie per ventiquattro mesi e soprattutto si consente al liquidatore dei beni addirittura di stravolgere la par condicio, facendo transazioni ad libitum fino al 70 per cento del valore dei beni.

Ma importante è il fatto che il decreto-legge in esame finirà inevitabilmente per deturpare tre beni di straordinaria bellezza dell’Italia: la Palazzina di caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense di Sant’Antonio di Ranverso e l’Abbazia di Staffarda. Si tratta di gioielli ammirati ed invidiati in tutto il mondo che, attraverso una salvaguardia assolutamente insufficiente, finiranno per essere venduti, lottizzando le cascine e i terreni limitrofi e deturpando l’habitat. È una sconcezza, gentili colleghi, che non posso tollerare avvenga nel mio Piemonte! Si rovinano i beni, ad esempio consentendo la vendita delle cascine che arrivano a Stupinigi, le quali, sotto un profilo prospettico, sono proprio paragonabili ai famosi cipressi di Carducci (“i cipressi che a Bolgheri alti e schietti”). Senza quelle cascine, chi arriva alla Palazzina di caccia non riesce ad avere una visione prospettiva sulla Palazzina stessa.

È inaccettabile che questo Governo deturpi i beni del nostro Paese. Non è possibile! Ho portato alla Palazzina di caccia 1.500 avvocati, venuti per partecipare ad un congresso a Torino, che l’hanno ritenuta molto più bella di Versailles. Non è possibile che roviniamo questi beni soltanto per speculazioni trasversali.

Invito, pertanto, i colleghi a riflettere sui danni enormi che il provvedimento in esame comporta e chiedo che, in ogni caso, si approvino i nostri specifici emendamenti a tutela dell’ambiente. (Applausi dal Gruppo dei Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni sul provvedimento in esame. Si sta procedendo, infatti, senza la necessaria ponderazione. Non solo non si è tenuto conto del dibattito svolto all’Assemblea costituente, ma non sono stati neanche verificati i precedenti giurisprudenziali.

L’origine di tale norma risale, infatti, ad una iniziativa dell’onorevole Einaudi, che si fece paladino delle esigenze di conservazione dell’Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell’Ordine alle destinazioni per essi previste, le quali sono, per tali beni, non di rado in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L’onorevole Ruini, presidente della cosiddetta Commissione dei 75, ha affermato: “Vi è poi l’Ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero e sarà inserito nell’ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico”. Si tratta di parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell’Ente. Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono in toto agli ospedali mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

È un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali federaliste, che operano trasferimenti di competenze legislative e amministrative, ma non modificano i diritti né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l’Ordine Mauriziano.

Veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo le sentenze n. 1236 del 1975 e n. 876 del 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell’Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto della seduta odierna un testo che tratta più approfonditamente tali riferimenti.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali, dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all’Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell’Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma a una figura professionale di altissime capacità e competenza, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti? Quali le quote di partecipazione? Quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Tutto ciò rimane molto vago. Prevale l’assenza di qualsiasi indicazione.

L’Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono i rapporti e quali i conferimenti? Va inoltre segnalato come nello statuto dell’Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge. Che ne sarà, ad esempio, dei sacerdoti che operano all’interno del Mauriziano e ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell’Ente e garantito costituzionalmente? Come non esprimere preoccupazioni rispetto all’Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una res sacra, una parrocchia consacrata fin dal 1804, e dunque va mantenuto l’uso sacro, senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato con un preciso richiamo all’articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato italiano-Santa Sede?

Va poi detto che occorre intervenire con una più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione dell’ambiente.

Ma dobbiamo porci alcuni interrogativi. Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale del 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l’Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell’Ordine con le tariffe proprie delle case di cura private, ha escluso l’Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici, pur continuando l’Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi standard molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D’Ascenzo tenne all’inizio una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie? Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza della errata collocazione giuridica dell’Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra budget e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell’Ente?

Che faceva l’autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell’interno gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinaria in data 15 novembre, prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all’Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato. Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell’Ordine, la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997? Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell’interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Noi dell’UDC, attraverso speciali proposte emendative, abbiamo indicato un’altra via. Anziché quella dello smembramento dell’Ordine, degli affitti degli immobili, delle partite di giro, delle “scatole istituzionali”, il risanamento economico dell’Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico affinché potesse passare attraverso una gestione speciale. Privare l’Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all’Ordine.

Un’ultima considerazione. La funzione del Parlamento non può essere solamente quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede. L’articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, così recita: “La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche e in particolare salvaguarda l’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura”.

Forse l’Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l’arte, è lontano dall’identità regionale e nazionale? A cosa servono questi proclami senza una coerente applicazione? (Applausi del senatore Gaburro).

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la Presidenza l’autorizza ad allegare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi che si trovano alla mia destra di abbassare il tono della voce per non disturbare il collega Vallone.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, la vicenda dell’ultrasecolare Ordine Mauriziano di Torino non può non indignare ed esige delle risposte. Perché i rapporti tra l’ospedale e la Regione si sono incrinati? Perché la Regione non ha corrisposto le somme dovute al Mauriziano? (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a limitare al massimo il tono della voce, è veramente fastidioso il brusìo che c’è in Aula e in queste condizioni il collega Vallone non può svolgere al meglio il proprio intervento. Per cortesia, evitate di fare assembramenti e rumore. La prego di continuare, senatore Vallone.

VALLONE (Mar-DL-U). E’ pubblico e notorio – e del resto lo fece presente lo stesso commissario straordinario Anna Maria D’Ascenzo in una lettera del 18 novembre 2003 indirizzata al presidente Ghigo e ai ministri Pisanu, Tremonti e Sirchia – che lo scostamento notevole tra la produzione sanitaria raggiunta ed il relativo valore convenzionalmente riconosciuto dalla Regione era una concausa importante del dissesto finanziario dell’Ente.

Secondo i calcoli del Commissario, già alla fine del 2003, la Regione doveva al Mauriziano circa 60 milioni di euro. Non solo. Il Commissario, sempre in quell’epoca, decideva di reiterare il ricorso al TAR contro la Regione per poi, nel giro di pochi giorni, cambiare completamente linea ed accusare gli ex vertici del Mauriziano di cattiva gestione, di assunzioni di comodo e di bilanci falsi, arrivando a paragonare il caso Mauriziano al caso Parmalat!

Temo che l’Ente si sia venuto a trovare al centro di una lotta di potere. Tuttavia, ancora oggi, non abbiamo acquisito certezze definitive ed unilaterali circa le responsabilità di ciò che è effettivamente accaduto, responsabilità sulle quali occorre far piena luce.

Nel merito del decreto-legge in esame, credo che le misure predisposte dal Governo per risolvere i gravi problemi di bilancio di questo storico Ente siano tanto complesse, quanto avventate.

L’operazione proposta, pur conservando solo formalmente l’Ordine Mauriziano, in realtà ne dispone la sua trasformazione giuridica in un ente ospedaliero sostanzialmente regionale, in quanto posto sotto la diretta sorveglianza e gestione della Regione.

Al contempo, il Governo prevede la creazione della Fondazione Mauriziana, alla quale viene trasferito l’ingente patrimonio immobiliare dell’Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri.

Compito della Fondazione è quello di risanare la situazione economica, da una parte conservando e valorizzando i beni di rilevante valore storico artistico e culturale, dall’altra alienando quelli disponibili rientranti nel patrimonio dell’Ente stesso.

Logica vorrebbe che si procedesse ad una dettagliata identificazione dei beni disponibili che, invece, manca nel provvedimento d’urgenza in titolo, fatta eccezione per i tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale specificati nella tabella A, prevista dall’articolo 2, comma 5 del decreto-legge in esame.

Una prima osservazione critica attiene alla trasformazione giuridica dell’Ente oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità, peraltro sollevata trasversalmente, che ha indotto la stessa maggioranza a prendere tempo.

A nostro avviso, la contraddizione con il dettato costituzionale permane tutt’oggi, in quanto la XIV disposizione transitoria fa riferimento al complesso dell’attività dell’Ente, che non è limitata al settore ospedaliero ma investe anche quello dell’assistenza e della beneficenza.

Pertanto, i primi due articoli del provvedimento contrastano con il carattere unitario dell’Ordine poiché lo sottoporrebbero alla regione Piemonte e lo priverebbero di parte rilevante delle proprie attività. Appare preferibile, e soprattutto più efficace, che sia l’Ordine Muriziano a stipulare direttamente con la Regione una convezione ove prevedere, tra l’altro, il trasferimento dei predetti presidi sanitari, assicurandosi i proventi economici e conservando al contempo la sua storica unitarietà.

È pacifico che il Mauriziano costituisca un’anomalia, non assimilabile a una qualsivoglia azienda ospedaliera. Una legge statale del 1962 gli riconosce personalità giuridica di diritto pubblico; una legge regionale del 1995 equipara il Mauriziano alle aziende sanitarie regionali, ai fini del finanziamento del servizio sanitario regionale; una successiva legge del 1997 riconosce all’Umberto I “rilievo nazionale ad alta specializzazione”, collocandolo nella classe tariffaria A. L’anno dopo, non si capisce perché, gli ospedali dell’Ordine vengono declassati alla stregua di una clinica privata, con relativo abbattimento dei rimborsi; tutto questo mentre la Regione, attraverso una pioggia di delibere, sembra voler favorire le strutture private.

Una seconda criticità attiene, come ho già anticipato, ai beni disponibili ed indisponibili che dall’Ente passeranno alla Fondazione. In sede dibattimentale, la maggioranza ha sostenuto la presunta impossibilità di individuare in astratto gli immobili da alienare, trattandosi di un’operazione che dovrebbe spettare al Commissario straordinario o alla Fondazione stessa.

A questo proposito, va detto che quando il 19 settembre 2002, di fronte al grave dissesto dell’Ordine Mauriziano di Torino si procedeva al suo commissariamento, ancora non si profilava l’attuale trasformazione giuridica dell’Ente.

La vera questione politica dell’impianto normativo in discussione è costituita dall’individuazione degli immobili e dei terreni da dismettere. Il vincolo posto in capo ai tre beni indicati nella tabella A è, a nostro avviso, del tutto insufficiente a scongiurare legittime preoccupazioni circa possibili manovre speculative, riguardanti in particolare le cascine ed i terreni pertinenziali storici del casino di caccia di Stupinigi.

Il Governo e la maggioranza debbono scongiurare il pericolo che il patrimonio dell’Ordine Mauriziano venga venduto pezzo dopo pezzo. Non procedendo in modo chiaro non fanno altro che confermare i nostri sospetti, cioè che si voglia consentire (o per lo meno che non si voglia impedire) a qualcuno di mettere le mani su un importante patrimonio come quello dell’Ordine medesimo.

La mia parte politica è consapevole della gravissima situazione debitoria dell’Ordine e ritiene giusto e condivisibile prevedere la possibilità di alienare taluni suoi beni. Siamo, però, altrettanti consapevoli che tali alienazioni debbano essere formalmente e fattivamente limitate ai soli beni privi di rilievo artistico e culturale.

L’impianto normativo, così come è concepito introduce misure avventate e pericolose verso le quali manifestiamo tutta la nostra contrarietà e preoccupazione.

Sono grato al sottosegretario Siliquini, di origini piemontesi, di essere presente in Aula. Se questo decreto-legge sarà approvato, onorevole Sottosegretario, ricadrà su di voi tutta la responsabilità di aver cancellato un ordine come quello Mauriziano. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l’Ordine mauriziano di cui si occupa il decreto in esame ha natura di ente ospedaliero di diritto pubblico regolato dalla stessa Costituzione (articolo 14 delle disposizioni transitorie finali). Suoi fini istituzionali sono, in via primaria, l’assistenza sanitaria che esercita tramite convenzione obbligatoria con la Regione Piemonte, nonché la beneficenza, l’istruzione e il culto.

Fino al 1997 l’attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell’Ordine Mauriziano è sempre stata equiparata all’attività svolta dalle altre strutture pubbliche e come tale remunerata. Solo a partire dal 1998, ma con una comunicazione che è stata fatta all’Ente l’anno dopo, l’Ordine è stato declassato ed equiparato a struttura privata, tant’è che da quella data si fa risalire l’enorme sbilancio dell’ente, perché le strutture pubbliche – come ben sappiamo – hanno diritto al rimborso totale delle spese sostenute, le private solo per le prestazioni effettuate e a tariffe ridotte.

Tutto ciò è avvenuto mentre il Piano sanitario regionale 1997-1999 e specifici protocolli prevedevano tre settori nuovi per il Mauriziano: cardiochirurgia, oncologia con l’istituzione di un nuovo ospedale e, successivamente, la riabilitazione. Quindi, che lo sbilancio nasca da questo tipo di situazione lo attesta – ed è già stata letta molto bene dal collega Vallone – la stessa dichiarazione di un commissario straordinario che ha detto che lo sbilancio nasce in maniera prevalente da questa causa.

Si può calcolare che la differenza tra le cifre cui avrebbe avuto diritto il Mauriziano se avesse continuato nella sua natura di struttura pubblica e quelle che ha ricevuto realmente risalga a 368 miliardi di vecchie lire. Quindi, la difficoltà economica di questo Ente nasce soprattutto dalla responsabilità della Regione e come tale è stata più volte denunciata. Ogni volta la Regione ha dato garanzie che si sarebbe intervenuti, che si sarebbe posto fine a questa situazione iniqua. In realtà, ciò non è avvenuto e che i rapporti tra la Regione con questo Ente siano stati difficili e in qualche modo volutamente non chiari lo dimostra la vicenda della mancata sottoscrizione delle convenzioni.

Vorrei ricordare a tutti che la convenzione è obbligatoria e che il Piano sanitario già citato per quel che riguardava gli enti recitava: “il loro utilizzo viene definito dal Piano sanitario regionale 1997-1999 ed attuato mediante specifiche convenzioni con gli enti titolari, la Regione e le aziende territorialmente competenti sulla base di specifiche convenzioni quadro stipulate tra la Regione e gli enti titolari. Nelle more del rinnovo di tali convenzioni rimangono in vigore quelle attualmente operanti”. Di fatto, non essendo mai intervenuta la firma della convenzione – e qui se avessi il tempo sarebbe interessante ricostruire le due delibere contenenti le convenzioni che la Regione Piemonte ha fatto ma non ha mai portato a compimento con la firma – e comunque non essendoci una nuova convezione, la Regione risponde anche del fatto di non aver adempiuto alla convenzione vigente, cioè l’unica che poteva essere applicata, quella del 1991-1995 che inquadrava l’Ospedale Mauriziano con riferimenti puntuali dal punto di vista normativo.

Che ci sia una situazione del genere lo attesta anche quanto afferma il commissario regionale nella famosa lettera: che c’è un’errata collocazione dell’Ente da parte della Regione, che è stato spostato da una parte all’altra, che c’è il mancato riconoscimento da parte della Regione della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate (ricordo sempre cardiochirurgia, oncologia e riabilitazione che riaprivano in quegli anni) e che non c’è corrispondenza tra budget e prestazioni erogate.

Quindi, adesso si giunge ad una scelta dolorosa e delicata. Che cosa accade? Vorrei precisare due o tre punti che peraltro sono stati già illustrati da molti colleghi.

All’articolo 1 di questo decreto si dice che l’Ente Mauriziano viene conservato come ente ospedaliero. Il problema della pregiudiziale di costituzionalità è molto serio, perché subito dopo si dice: “fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della Regione”. Ora, che vi sia una legge regionale che disciplini qualcosa che è previsto dalla Costituzione è, se permettete, una notevole anomalia del nostro sistema. Abbiamo visto purtroppo, in questi ultimi tempi, leggi ordinarie del Parlamento invadere princìpi costituzionali, però qui addirittura è la legge regionale che è incaricata di risistemare le cose.

Poi, all’articolo 2, si crea la Fondazione Mauriziana, che succede all’Ente, a cui porta il suo inestimabile patrimonio: basta citare tre nomi, Stupinigi, Ranverso e Staffarda, con, evidentemente, tutti i terreni che circondano questi complessi.

Qui sorge un altro problema. Con il sistema delle “scatole cinesi” si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio sabaudo il patrimonio immobiliare, quello, diciamo, dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso; anche qui non vorrei che venisse fuori qualche esperimento di finanza creativa, di cui purtroppo abbiamo tante esperienze, che in questo caso verrebbe effettuato in sede regionale e non in sede locale.

Ma non solo: il problema riguarda anche ciò che circonda i tre complessi, i quali sono comunque indicati.

Per quanto riguarda Stupinigi, tale complesso, per fortuna, è inserito in un parco naturale regionale, quindi una certa tutela ai sensi del codice dei beni culturali la riceve (sarebbe lungo dire se è soddisfacente o meno, comunque ce l’ha). Per Stupinigi però il problema sono gli edifici che lo circondano, perché chi li ha visti e conosce le cose sa che quanto circonda Stupinigi, cioè proprio la parte dei cascinali, è stata costruita e immaginata in modo da costituire una cornice rispetto alla palazzina, che certamente ha un valore architettonico superiore, ma viene valorizzata da queste strutture. Da questo punto di vista non abbiamo nessuna garanzia che queste strutture resteranno tali, che resterà tale la destinazione agricola e quindi che non si creerà una grande ferita in un patrimonio che – ripeto – non è solo piemontese o italiano, perché Stupinigi certamente fa parte di quei beni che dobbiamo conservare per tutta l’umanità e per le generazioni future.

E che dire di Ranverso e Staffarda, altrettanto pregevoli seppur meno note di Stupinigi? Per esse il problema è ancora più grave, perché i terreni che circondano questi complessi, non sono parte di nessun patrimonio, quindi sfuggono alla protezione, seppur limitata e inadeguata, del codice dei beni culturali. Pertanto, la cifra dei cento metri che è scritta nel decreto, cioè la cifra che costituisce il bordo entro il quale si considera che vi sia il complesso da tutelare, è una cifra veramente ridicola; rischiamo di compiere un vero scempio rispetto a tali beni.

Cosa vuol dire questo? Perché ci preoccupiamo e avanziamo questo nostro giudizio negativo sul decreto? Perché da un debito che la Regione Piemonte ha accumulato negli anni nei confronti di un Ente che ha svolto delle prestazioni, che ha messo in piedi anche – ripeto – nuove strutture, sta nascendo una cessione di beni immobili e mobili di pregio (sui mobili ci sarebbe anche da dire, ma non ho tempo di soffermarmici), in un clima che noi conosciamo, cioè quello di fare cassa sui beni culturali del nostro Paese, e questo ci preoccupa moltissimo; non vorremmo che intorno a questi complessi nascesse un sistema di villette a schiera e che avessimo veramente compiuto un atto barbarico rispetto a dei tesori dell’arte e della cultura – ripeto – piemontesi come origine, ma certamente patrimonio di tutti.

Il nostro giudizio pertanto è pesantemente negativo.

Ci rendiamo conto dei problemi del personale (su questi tornerà più avanti un collega al momento della dichiarazione di voto), però questo decreto non garantisce nulla: vogliamo infatti anche precisare che in esso nulla viene scritto sulle garanzie dei posti di lavoro e sulla collocazione che avranno i dipendenti dell’Ente Mauriziano, perché tutto è demandato alla futura legge regionale. Non vi sono quindi garanzie, è un’operazione di cui un’unica cosa è chiara: il buio rispetto alla Costituzione, rispetto alle condizioni dei lavoratori e rispetto alla tutela della cultura e dell’arte; c’è molta chiarezza sul fatto che vi sono beni che hanno un valore probabilmente doppio rispetto all’esposizione in questo momento dell’Ente, beni che vengono destinati a un’operazione i cui connotati ci piacciono veramente molto poco e ci sembrano molto chiari.

Cari colleghi, noi abbiamo presentato emendamenti, speriamo veramente che si voglia accoglierli e che si voglia tornare indietro in una decisione che compromette – ripeto – l’avvenire di qualcosa che rappresenta un elemento importante da un punto di vista artistico e culturale del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei ricordare che l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, i cui problemi finora sono stati affrontati essenzialmente per i riflessi nei confronti della Regione Piemonte, è un’istituzione internazionale che dispone di beni non soltanto in Piemonte ma anche in Valle d’Aosta e nel territorio francese.

A questo proposito voglio ricordare anche un bene di non poco conto che, pur non essendo prestigioso come i tre beni ricordati nell’allegato, è pur sempre pregevole: l’Ospizio Piccolo San Bernardo. Lo ricordo perché rappresenta uno dei simboli di un passaggio che ha segnato la storia dei due Paesi, un bene che è stato ultimamente ricostruito e che è ancora oggetto di un dibattito relativamente agli interventi che sono da completare – lo sottolineo – a spese delle Regioni e del Département du Savoy, interessati a salvare il valore storico di uno dei beni appartenenti all’Ordine Mauriziano.

Ho voluto sottolineare questo aspetto per rendere evidente l’incomprensibilità del provvedimento in esame. Questo è un vero e proprio affronto alla storia dell’Ente, non risolve i problemi dell’Ordine Mauriziano, ma neanche la questione delle finalità proprie dell’assistenza ospedaliera. L’unico obiettivo è lo smantellamento e la svendita dei beni. Credo che questi aspetti la dicano lunga sull’avversione ad un’impostazione che non rispetta la disposizione transitoria XIV della Costituzione. Si prevede infatti – e condivido le considerazioni dei colleghi al riguardo – all’articolo 1 un espediente francamente incomprensibile sia nella logica stessa del provvedimento, sia per l’assoluta incompletezza rispetto alla determinazione dei tempi per giungere ad un risultato.

Si fa cenno alla possibilità di trasferire la vigilanza del nuovo Ente ospedaliero alla Regione, sulla base di una legge regionale di cui non si sa nulla, né si conoscono i tempi e le modalità con cui verrà affrontato questo passaggio. Sono tre questioni essenziali già sufficienti per affermare che l’articolo 1 è assolutamente ingiustificato e privo di senso.

Ritengo che l’assistenza ospedaliera sia stata assicurata coinvolgendo una notevole quantità di personale, sia medico sia paramedico. Mi piacerebbe sapere, oggi che si sottolinea la gravità della situazione, dov’erano gli enti preposti alla vigilanza, cosa è stato fatto per esercitare quel dovere che già era previsto e che è stato di fatto bypassato fino al commissariamento dell’Ente stesso.

Mi sembra che le osservazioni nel merito della futura Fondazione dimostrino che questa soluzione è pasticciata in quanto attribuisce ad essa dei connotati assolutamente oscuri, ma soprattutto non garantisce i mezzi per uscire dall’attuale impasse finanziaria che doveva essere regolata tenendo conto dell’esposizione della stessa Regione Piemonte nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano.

Pertanto, credo che questo provvedimento non debba essere adottato e non si debba procedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALANrelatore. Signor Presidente, cercherò di rispondere alle numerose obiezioni che sono state fatte, in primo luogo a quelle del senatore Eufemi in ordine alla costituzionalità del provvedimento. Credo che i residui dubbi in proposito verranno superati grazie agli emendamenti approvati in Commissione, a quelli del relatore e agli altri che approveremo in questa sede.

Per quanto riguarda le preoccupazioni sulla tutela dell’ambiente, ricordo che la decisione sulla destinazione d’uso dei terreni è competenza dei Comuni. Senatrice Acciarini, non ha fiducia nel Comune di Torino? Pensa che il Comune di Torino promuoverà una speculazione edilizia su questi terreni? (Applausi del senatore Piccioni). Oppure non ha fiducia negli altri Comuni che hanno competenza sulle proprietà dell’Ordine Mauriziano? (Commenti dal Gruppo DS-U).

Per quanto riguarda più in generale la tutela dei beni culturali che sono compresi nelle proprietà dell’Ordine Mauriziano, ricordo che già nel testo, e ancor più negli emendamenti che verranno approvati, è prevista la presenza attiva del Ministero per i beni e le attività culturali, che saprà certamente tutelare questi beni.

Ricordo altresì che il decreto-legge che stiamo esaminando emerge da un accordo molto ampio, che coinvolge – oltre naturalmente al Governo, che è intervenuto – la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, l’Arcidiocesi di Torino e le rappresentanze sindacali dei 2.000 lavoratori che nel giro di due mesi, se non si interviene, si troverebbero senza stipendio. Non possiamo parlare di questo problema come se fossimo in una situazione pacifica dove va tutto bene. Qui la situazione va tutt’altro che bene!

Il senatore Zancan ha parlato di sconcezza. Credo che di sconcezze ce ne siano state, effettivamente, come il deficit di 700 miliardi di vecchie lire in crescita continua che si è accumulato con la gestione del periodo in cui il consiglio di amministrazione – a cominciare dal suo presidente – era nominato da coloro che ne avevano la competenza, secondo la legge n. 1596 del 1962.

Ricordo altresì, che come ha detto la senatrice Acciarini, il debito si è accumulato dal 1996 al 2002, quando questo Governo ha nominato un prefetto che è riuscito a frenare l’accumulazione continua del deficit. Ma vediamo chi era a capo dell’Ente quando si è prodotto questo immenso deficit, che mette in gravissimo pericolo un ente dalla tradizione plurisecolare. Allora, l’Ordine Mauriziano – secondo l’articolo 2 della legge citata – è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell’interno.

Cosa ha fatto il Ministro dell’interno negli anni tra il 1996 e il 2001? (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN). Il presidente dell’Ordine è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In quel periodo, i Presidenti del Consiglio sono stati tanti, d’accordo, ma erano tutti della stessa parte politica.

Allora, le sconcezze ci sono state, ma sconcezza maggiore sarebbe quella di non venire incontro ai 2.000 lavoratori che oggi si trovano nell’imminente pericolo di perdere il posto di lavoro e lo stipendio.

ACCIARINI (DS-U). Fate pagare alla Regione ciò che deve!

MALAN, relatore. Queste strutture ospedaliere rischiano di essere chiuse; si rischia la liquidazione coatta amministrativa, altro che disquisire!

Dobbiamo invece dare atto a questo Governo e alla Regione Piemonte di aver saputo intervenire con responsabilità e con disponibilità. (Commenti del senatore Crema). La Regione Piemonte ha già preso l’impegno di versare quanto dovuto e anche molto di più per sostenere questo Ente.

Ricordo che vi è stata anche la disponibilità a far entrare, perché siano dissipati tutti i dubbi relativi a possibili speculazioni, a danni all’ambiente, ai beni culturali o all’Ente stesso, pur senza necessità – non ricoprendo oggi un ruolo in questo – la Provincia ed il Comune di Torino. Non ci fidiamo di tutti gli organi che hanno concordato e delle organizzazioni sindacali?

Allora, chi è contro questo decreto voti, ma se ne assuma la responsabilità di fronte ai dipendenti e ad una situazione che rende impossibile, per il pignoramento in atto, anche il semplice funzionamento delle strutture ospedaliere. (Applausi dal Gruppo FI).

ACCIARINI (DS-U). È la Regione Piemonte a non aver pagato quanto doveva!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ho già ribadito nel corso del dibattito sulla questione pregiudiziale i motivi per cui il Governo ritiene assolutamente in linea con la Costituzione questo decreto ed in particolare con la disposizione transitoria che prevede che l’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

Dato che ormai la nuova Costituzione prevede che la sanità sia materia di competenza regionale, è assolutamente in linea con la Costituzione la previsione secondo cui venga in futuro disciplinata dalla legge regionale.

Mi pare opportuno indicare rapidamente le linee di intervento che il Governo intende intraprendere nel futuro, senza voler recriminare sul passato perché dovremmo in tal caso rinviare alle ispezioni fatte dal Governo sulle gestioni precedenti che hanno dato luogo a corposi fascicoli in possesso sia dell’autorità giudiziaria ordinaria sia della magistratura contabile che spero provvederanno per quanto di loro competenza.

Il Governo intende mantenere l’ente ospedaliero dell’Ordine Mauriziano concentrando l’attività sull’ospedale e sui presidi ospedalieri dell’Ospedale Umberto I e della Fondazione Candiolo. A questo proposito devo fare una precisazione e correggermi: nel corso del dibattito precedente ho detto, come risulta agli atti, che l’Istituto per la ricerca e la cura per il cancro di Candiolo sono di proprietà della Fondazione Agnelli.

Rettifico: sono fondazioni assolutamente autonome di proprietà dei torinesi e dei piemontesi che hanno l’onore di averla costituita ed alimentata; sicuramente anche qualche componente della famiglia Agnelli vi ha personalmente contribuito. La Fondazione, però, è assolutamente autonoma ed è patrimonio dei piemontesi.

Detto questo, il Governo intende mantenere l’ente ospedaliero, concentrato nei due presidi Umberto I e Candiolo; intende preservare successivamente i beni citati di Staffarda, di Stupinigi e dell’Abbazia di S. Antonio di Ranverso, conferendoli ad una futura fondazione in godimento e non in proprietà, che, con il conferimento di altre proprietà della Regione e di vari Comuni, costituiranno il compendio molto più ampio di una fondazione dedicata agli studi storici, sabaudi e piemontesi, in modo che vi sia una utilizzazione culturale di questi beni. Il Governo ritiene questi beni assolutamente protetti dagli attuali vincoli già esistenti nel Parco nazionale di Stupinigi. (Richiami del Presidente). Ha ragione, signor Presidente, ma devo rispondere ai colleghi per alcune delle osservazioni fatte.

Per quanto riguarda l’ospizio del Piccolo San Bernardo, senatore Rollandin, devo pur dire che la Regione Valle d’Aosta ha fatto richiesta di poterla acquisire e ciò potrà avvenire a seguito di regolare valutazione.

Non mi sembra lineare rivolgersi alla Corte costituzionale, come è successo, per l’ospedale che l’Ordine Mauriziano possedeva in Val d’Aosta, per ottenerne, proprio in virtù della riforma costituzionale, gratuitamente la proprietà, che del resto è stata riconosciuta alla Regione Valle d’Aosta.

Quanto all’ospizio del Piccolo San Bernardo, certamente l’offerta della Regione Valle d’Aosta sarà ritenuta prioritaria se conforme alle valutazioni che saranno fatte dagli organi competenti. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il centro rifugi esistenti in territorio francese, l’offerta dello Stato francese sarà presa certamente in prima considerazione.

Voglio dire che la Regione Piemonte si è impegnata con 60 milioni di euro a risolvere in parte il ben più ampio – purtroppo – deficit dell’Ordine Mauriziano, che consiste in 350 milioni di euro. Per il resto, il debito sarà ricoperto con le vendite di alcuni beni, che saranno contenute nel minore numero possibile, facendo ricorso anche ad un possibile mutuo, garantito con le mura dell’ospedale Umberto I di Torino.

Insomma, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una politica di risanamento assolutamente oculata, sottoposta al controllo del Parlamento e del Governo, così come è stato fatto negli ultimi anni: ciò si impegnano a fare il Governo e la gestione commissariale a seguito dell’approvazione del decreto-legge in esame, finalizzato a recuperare alla solidità patrimoniale tutti i beni della Fondazione…

PRESIDENTE. Sottosegretario D’Alì, la prego di concludere. Le ho già concesso due minuti di tempo in più.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Si tratta, dunque, di una procedura di risanamento che sta ad indicare come questo Governo intenda affrontare e risolvere i problemi nell’ottica di un futuro, senza trincerarsi dietro un’inaccettabile logica di conservatorismo che ha portato ai disastri che oggi stiamo constatando. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, chiedo il non passaggio all’esame degli articoli. Illustrerò molto brevemente la motivazione.

Molti di noi hanno parlato di scatole cinesi, ma il problema è che le scatole cinesi sono di là da venire perché la Fondazione Mauriziana dovrebbe dare beni – come prevede l’articolo 2, al comma 5 – ad “altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda”. C’è, però, un piccolo errore perché si deve leggere non “costituita” bensì “costruenda”. Non possiamo fare un testo di legge che assegni beni ad un ente che non c’è ancora perché ciò è indescrivibilmente errato.

Per tali ragioni, chiedo che non si passi all’esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta avanzata dal senatore Zancan può intervenire un senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, sostengo la proposta avanzata dal senatore Zancan proprio per tutti gli aspetti di questo testo che non sono chiari. Poiché quanto evidenziato dal Governo ci può interessare per certe parti, vorremmo vi fosse un documento scritto. Pertanto, sarebbe opportuno ora soprassedere dall’esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all’esame degli articoli.

 

Verifica del numero legale

 

STIFFONI (LP).Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Zancan.

Non è approvata.

BONAVITA (DS-U). Chiediamo la controprova. (Vivaci commenti del senatore Forte).

PRESIDENTE. Questo è un diritto! Non si agiti, senatore Forte.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

CALLEGAROsegretario. “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), costituisca una facoltà per il Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una definizione in via transattiva dei debiti ivi indicati ma che non si applichi nei confronti dell’Erario”.

“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106 e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge””.

“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: “in” sia sostituita dalle seguenti: “, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da”. Esprime altresì parere di nulla osta sull’emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: “3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.”, e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l’articolo 3″.

“La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l’imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio; parere non ostativo sui restanti emendamenti”.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il mio emendamento 1.1 (testo 3), si rende necessario in considerazione del fatto che né la legge ordinaria, né tanto meno quella regionale, pur nel concorrente potere Stato-Regione possono procedere a modificare una norma di rango costituzionale, quale è quella della disposizione XIV.

Voglio anche ricordare, rispetto all’accertamento delle responsabilità, la gestione dell’onorevole Paola Cavigliasso, che ha rappresentato non un incidente della storia, ma una oculata e attenta gestione dei beni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALANrelatore. Invito il senatore Eufemi al ritiro dell’emendamento 1.1 (testo 3), altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.100 (testo 2), mentre sull’emendamento 1.2, su cui vi è un parere contrario della 5 Commissione, sono contrario.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Il mio parere è contrario all’emendamento 1.1 (testo 3), e favorevole all’emendamento 1.100 (testo 2) del relatore, che sostituisce l’articolo con un migliore specificazione così come richiesto durante la discussione generale. Infine, esprimo parere contrario all’emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Eufemi, se intende accogliere l’invito al ritiro dell’emendamento 1.1 (testo 3), avanzato dal relatore.

EUFEMI (UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100 (testo 2).

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.2.

Colleghi, dal momento che sono stati presentati ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

ART. 1.

 

  1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

(Vigilanza sull’Ente Ordine Mauriziano)

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione.
  2. L’Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
  3. Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

 

 

EMENDAMENTI

 

1.1 (TESTO 3)EUFEMI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ordine Mauriziano è conservato in attuazione della disposizione XIV finale della Costituzione e funziona nei modi stabiliti dalla legge n. 1596 del 1962.

  1. L’attività ospedaliera è regolata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da convenzione con la regione Piemonte. La convenzione, di cui al precedente periodo, deve, tra l’altro, prevedere:
  2. a)il controllo regionale sulla gestione contabile;
  3. b)l’inserimento dell’attività ospedaliera nella programmazione sanitaria della Regione;
  4. c)l’autorizzazione regionale preventiva su ogni modifica della pianta organica del personale e sull’istituzione di nuove divisioni, sezioni, servizi e strutture».

 

 

1.100 (testo 2) IL RELATORE

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L’Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato “Ente”, è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

  1. L’Ente ospedaliero continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione».

 

 

1.2EUFEMI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: “Ente”, è conservato come ente ospedaliero regionale e posto sotto la vigilanza della regione Piemonte».

 

 

Allegato B

 

 

Integrazione all’intervento del senatore Eufemi nella discussione generale sul disegno di legge n. 3227

 

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni su questo provvedimento. Si sta procedendo senza la necessaria ponderazione.

Non solo non si è tenuto conto del dibattito all’Assemblea Costituente, ma non si sono neppure verificati i precedenti giurisprudenziali.

L’origine di tale norma risale ad un’iniziativa dell’onorevole Einaudi, che si fece paladino dell’esigenza di conservazione dell’Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell’ordine alle destinazioni per essi previste, destinazioni che, per tali beni, sono, non di rado, in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L’onorevole Ruini – il presidente della Commissione dei 75, non uno dei quattro di Lorenzago – affermava: “V’è poi l’ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero; sarà inserito nell’ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico”.

Parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell’Ente.

Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono in toto agli ospedali Mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

Un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali “federaliste”, che operano trasferimenti di competenze legislative e amministrative, ma non modificano i diritti, né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l’Ordine Mauriziano. Infatti, nel fissare la composizione del consiglio di amministrazione. si discosta dai criteri generalmente valevoli per gli enti operanti nel campo dell’assistenza ospedaliera e si informa al principio per il quale la composizione di detto consiglio, almeno per una notevole parte dei suoi membri, deve rispecchiare la pluralità dei fini dell’Ente, tanto che sono chiamati a farne parte: l’ordinario diocesano, un rappresentante dell’Interno, della Pubblica istruzione e della Sanità, in relazione, rispettivamente, ai fini di culto, di beneficenza, di istruzione e di assistenza ospedaliera (articolo 6).

E veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo la n. 1236 del 13 giugno 1975 e la n. 876 del 18 ottobre 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell’Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Desidero altresì ricordare un illuminante parere espresso dal professor Giovanni Conso, che ribadiva il vincolo costituzionale rispetto ad ogni ipotesi modificativa che alterasse lo stesso dettato costituzionale.

La tutela che la XIV disposizione assicura all’Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula della Carta costituzionale preclude al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.

Esprimo, pertanto, forte contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere, nella materia in esame, dal Ministero dell’interno al Ministero per i beni culturali.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all’Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell’Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma ad una figura professionale di altissime capacità e competenze, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti, quali le quote di partecipazione, quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Rimane, tutto ciò, molto vago. Prevale l’assenza di qualsiasi indicazione. L’Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono gli apporti, i conferimenti?

Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell’Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame. Che ne sarà dei sacerdoti che operano all’interno del Mauriziano e che ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell’Ente e garantito costituzionalmente?

Come non esprimere preoccupazioni rispetto all’Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una “res sacra“, è una parrocchia consacrata fin dal 1804 e dunque ne va mantenuto l’uso sacro senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato – mi sono fatto carico di un emendamento in tal senso – con un preciso richiamo all’articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato Italiano-Santa Sede?

Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. E’ sacro in forza della destinazione e della dedizione. V’è necessità di una preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano sull’uso dopo aver sentito il parroco, cui spetta la vigilanza sulla res sacra; l’imposizione di una sorta di affitto del bene sacro crea una parvenza di uso commerciale del bene in questione, con la considerazione meramente o prevalentemente museale della chiesa parrocchiale, laddove questo primo aspetto risulta a scapito del secondo.

Non si ritiene, pertanto, consona la prassi instaurata in questi anni.

In particolare, emerge la disciplina dei beni culturali di interesse religioso tenendo conto dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985 n. 121, del Protocollo addizionale ai Patti lateranensi e dell’articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque della “previa intesa” riguardante i beni destinati all’esercizio del culto.

Va poi detto che occorre intervenire con più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione degli ambienti.

Occorre accertare le responsabilità di chi ha provocato, in breve tempo, all’Ordine Mauriziano di Torino un così ingente debito, operando una vera e propria distruzione di risorse che derivavano da un patrimonio secolare, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino a pochi anni fa era in attivo. Ho il dovere di ricordare la gestione dell’onorevole Paola Cavigliasso, non un incidente della storia, ma oculata, attenta gestione di beni.

Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l’Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell’Ordine con le tariffe proprie delle case di cura privata, ha escluso l’Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici pur continuando l’Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi standard molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D’Ascenzo tenne, all’inizio, una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie?

Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza dell’errata collocazione giuridica dell’Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra budget e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell’Ente?

Che faceva l’autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell’interno, gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinario in data 15 novembre, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all’Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato.

Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell’Ordine la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Cosa dice il commissario di ciò, considerato che l’erogazione di tale somma era la condizione posta nell’antecedente protocollo di intesa approvato dall’Interno per autorizzare la Commissaria a firmare la convenzione? Non è, forse, una grave illegittimità compiuta?

Il Commissario straordinario riconosce che l’ordine ha inviato periodicamente i conti, garantendo i flussi informativi. Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997. Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell’interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Sottolineo che i vincoli previsti dal decreto sono insufficienti e inadeguati e quelli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili inevitabili speculazioni.

Lo stesso sottosegretario D’Alì ha rilevato che non possono essere posti vincoli all’autonomia deliberativa degli enti locali. Eppure, onorevole Sottosegretario, le sei aziende agricole inserite nel Concentrico dell’Abbazia di Staffarda sono la più reale ed efficace garanzia dalle speculazioni adombrate in questi giorni. Occorrerebbe creare le condizioni che determinino un autentico cordone di garanzia attorno al Concentrico, rendendole invendibili con una destinazione agroturistica.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, noi dell’UDC attraverso speciali proposte emendative abbiamo indicato un’altra via. Anziché attraverso lo smembramento dell’Ordine, gli affitti degli immobili, le partite di giro, le “scatole istituzionali”, il risanamento economico dell’Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico sarebbero potuti passare attraverso una gestione speciale di ventiquattro mesi che favorisse l’estensione della situazione debitoria difendendo la sua integrità e unitarietà. Nel 1974, di fronte ad una grave situazione debitoria-creditizia nel rapporto enti ospedalieri-enti mutualistici, lo Stato, con la legge n. 386, congelò la situazione superando le gestioni contabili con procedure amministrative e non fallimentari.

Privare l’Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all’Ordine.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l’essenza e il modo di essere dell’Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell’Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale non possono trovare applicazione le disposizioni che determinerebbero una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti.

Si prefigura, al contrario, un mutamento della natura giuridica dell’Ente e delle sue funzioni.

Tale disposizione di rango superprimario demanda alla legge la sola disciplina delle modalità di funzionamento dell’Ente e non anche la determinazione della sua natura giuridica.

Ribadisco, pertanto, la mia forte contrarietà al decreto-legge, soprattutto gli articoli 1 e 2, che presentano inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale, con procedure dubbie. L’Ente è destinato a sopravvivere solo formalmente, privato in realtà di funzioni e proprietà ed è per questo che auspico quelle modifiche ed integrazioni indispensabili a correggere un’impostazione che ritengo sbagliata, a meno che non sia stato già tutto deciso.

Oggi si sta cercando di trovare una soluzione pasticciata a ciò che muove da una ubriacatura federalista di cui l’Ordine Mauriziano è una prima grave conseguenza, perché le modifiche costituzionali federaliste non modificano i diritti nella natura giuridica dei soggetti e perché su quell’onda si determina la distruzione di ciò che ha retto per cinquecento anni, perfino al passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

La funzione del Parlamento non può essere solo quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede, dalle quali annuncio fino d’ora di dissociarmi richiamandomi ad un moderatismo che è anche capacità di valutare, approfondire e decidere assumendo, quando è necessario, il coraggio di esprimere un fermo dissenso.

Un’ulteriore considerazione: tutto ciò che ho richiamato non è forse in contraddizione con l’articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, che così recita: ” La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche, linguistiche e in particolare salvaguarda l’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura”?

Forse l’Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l’arte, è lontano dall’identità regionale e nazionale? A cosa servono questi inutili proclami senza una coerente applicazione?

Il problema che si presenta è quello di vedere se la XIV disposizione finale, col disporre la conservazione dell’Ordine “come Ente ospedaliero”, abbia voluto limitare i fini dell’Ente all’attività ospedaliera, intesa come attività che provvede al ricovero e cura degli infermi, escludendo, quindi, i fini di beneficenza, istruzione e culto, che, in obbedienza ai suoi statuti, l’Ordine stesso perseguiva (come tuttora persegue).

La questione va risolta nel senso che la formula riportata costituisce un modo sintetico per esprimere il precetto di conservare l’Ente con tutti i suoi fini statutari, fuorché con quello contrastante con la Costituzione, tranne, cioè, con quello consistente nel conferimento delle distinzioni cavalleresche dell’Ordine, dato che questo era un Ordine “dinastico” strettamente connesso al Capo della dinastia sabauda come tale e non già come Capo dello Stato. La norma di cui si parla si collega alla XIII disposizione e all’articolo 87, ultimo comma, della Costituzione.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all’Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella XIV disposizione finale della Costituzione ente ospitaliero, è un ente che non ha esclusivi scopi di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 26 ottobre 1962, n. 1596. In questo caso, il ricorrente era il Ministero dell’interno.

Il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell’attuazione della vigente normativa è in assoluto contrasto con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, mai abrogata, che ha conservato all’Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l’attuazione di compiti complessi e integrati senza che ciò significhi per detto Ordine, nell’esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini; pertanto, è illegittimo il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta provvede, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in ente ospedaliero dell’ospedale Mauriziano di Aosta mediante scorporo dall’Ordine Mauriziano di Torino, cui l’ospedale apparteneva, determinando altresì il patrimonio del neocostituito Ente.

Il collegio, in sostanza, ha ritenuto che dovesse valere il dettato costituzionale e il suo successivo recepimento nella legislazione nazionale attraverso la legge del 1962 per il fatto stesso che privare l’Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all’Ordine e, sino a contrario avviso, attuati con efficacia e soddisfazione dei beneficiari.

Inoltre, il collegio considerava che il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell’attuazione sulla normativa in atto è in assoluto contrasto con la legge del 1962, mai abrogata, che appunto volle conservare all’Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l’attuazione di compiti complessi e integrati senza che ciò significhi per l’Ordine Mauriziano, nell’esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini.

Secondo la sentenza del TAR Piemonte del 10 febbraio 1976, n. 54, Ospedali psichiatrici di Torino contro Regione Piemonte, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell’ambito della vasta gamma degli enti sub-regionali hanno natura e disciplina normativa del tutto distinta rispetto a quelle proprie degli enti ospedalieri.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui l’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce all’Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto (con la sola eccezione di quelli attinenti al conferimento di onorificenze cavalleresche) ed esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l’essenza e il modo di essere dell’Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell’Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale, non possono trovare applicazione nei confronti dell’Ordine Mauriziano tutte quelle disposizioni della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che verrebbero ad incidere sulla struttura unitaria dell’Ente e quindi provocare una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti dal Costituente.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all’Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella disposizione transitoria ente ospedaliero, è un ente che non ha esclusivi compiti di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Prevede, infatti (articolo 7), un sistema di controlli e di organi controllori diversi da quelli contemplati dalla normativa generale (articoli 35 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, Capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Le considerazioni precedentemente esposte costituiscono le premesse logiche per escludere che le norme della sopravvenuta legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativamente al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri (articoli 9 e seguenti) e alla vigilanza e tutela degli enti stessi (articolo 16), siano applicabili all’Ordine Mauriziano.

Tale inapplicabilità deriva, anzitutto, dalla circostanza che la normativa dettata in materia di consiglio di amministrazione come in materia di vigilanza e tutela dalla citata legge n. 132 del 1968 non può ritenersi dotata di efficacia abrogativa rispetto alla precedente normativa, dettata, per disciplinare gli stessi argomenti, specificamente per l’Ordine Mauriziano e in considerazione della particolare natura e posizione di questo, dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

In obbedienza ad un precetto a livello costituzionale, la XIV disposizione finale della Costituzione ha voluto conservare come ente unitario l’Ordine Mauriziano, determinando, in particolare, l’effetto di lasciare in vita l’Ordine suddetto senza uno di quei fini: lo scopo del ricovero e cura degli infermi, che la citata norma costituzionale ha inteso come propri dell’Ordine stesso.

La tesi indicata non può essere condivisa.

La disposizione costituzionale intende mantenere per l’Ordine Mauriziano tutte le finalità ordinarie, escludendo solo quella consistente nel conferimento delle onorificenze cavalleresche.

La terza via indicata dalla Regione Piemonte – consistente nel trattare come ente ospedaliero ex lege n. 132 del 1968 l’Ordine Mauriziano “nel suo complesso” – non risulta, quindi, consentito dalla citata legge del 1968.

Vale la pena di soggiungere che l’assunto della Regione si pone in contrasto anche con la XIV disposizione finale della Costituzione, dato che esso comporta, in realtà, l’eliminazione dei fini statutari di beneficenza, di istruzione e di culto, che, come si è visto nella prima parte, la citata disposizione costituzionale ha inteso conservare.

Per le esposte ragioni, il decreto 23 settembre 1971, n. 5029, con cui il Presidente della Giunta della Regione Piemonte ha provveduto circa la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ,e la nota in pari data, con cui lo stesso organo ha disposto che gli atti di detto Ente siano soggetti al controllo del Comitato regionale di cui all’articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono da reputare illegittimi.

Essi sono suscettibili di annullamento e, tra l’altro, dell’annullamento previsto dall’articolo 6 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, delle leggi comunali e provinciali.

E’ appena il caso di aggiungere, a questo riguardo, che la prova dell’esistenza dell’interesse pubblico all’annullamento è, nella specie, in re ipsa.

Va inoltre osservato che l’inapplicabilità all’Ordine Mauriziano degli articoli 9 e seguenti, 16 e seguenti e delle altre disposizioni della legge n. 132 del 1968, che presuppongono ex necesse l’assunzione della posizione giuridica di Ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge stessa, non comporta che sia inapplicabile quella parte di questa che riguarda l’esercizio dell’attività assistenziale.

Desidero ancora ricordare un autorevole parere espresso dal giovane professor Giovanni Conso in materia. La XIV disposizione finale della Costituzione esigerebbe per l’Ordine Mauriziano una regolamentazione particolare, non accontentandosi di una regolamentazione alla medesima stregua dei comuni enti ospedalieri.

Questa tesi trova conforto non solo nella lettera e nei lavori preparatori del testo costituzionale, ma anche e soprattutto nel significato che proprio il Parlamento, quasi operando una sorta di interpretazione autentica, ha mostrato di attribuire alla XIV disposizione in sede di presentazione, discussione ed approvazione della legge n. 1596 del 1962.

La XIV disposizione è stata additata dalla dottrina come tipico esempio di norma costituzionale. Del resto, a riconoscerle simile rango, e proprio con riguardo al comma (il terzo) concernente l’Ordine Mauriziano, è stato lo stesso Parlamento, come risulta dall’intitolazione della legge n. 1596 del 1962 e dalla relazione al rispettivo disegno. Nella seconda parte di questo terzo comma (“e funziona nei modi stabiliti dalla legge”), il Costituente si è preoccupato di richiedere al legislatore ordinario l’emanazione di un’apposita legge per l’Ordine Mauriziano, così da farne un ente ospedaliero a se stante, con propria disciplina. Se il Costituente avesse voluto la piena equiparazione dell’Ordine Mauriziano agli enti ospedalieri in genere, gli sarebbe bastato qualificare l’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero. Nessun altro limite, nessun altro condizionamento, all’infuori di questi ,sta alla base della previsione del terzo comma.

La relazione che accompagnava il disegno di legge, presentato dal presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e della pubblica istruzione, riportava: “Il presente disegno di legge è inteso ad attuare il nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in applicazione alla XIV disposizione finale della Costituzione (…). Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica, l’Ordine ha cessato da ogni attività connessa alle funzioni cavalleresche e si è limitato (…) alla realizzazione degli altri fini istituzionali”.

Anche se qualcuno non volesse condividere le osservazioni relative alla necessità costituzionale di una regolamentazione apposita per l’Ordine Mauriziano, resterebbero pur sempre le considerazioni di opportunità a consigliare di mantenere ferma la recente legge.

L’abrogazione della legge in vigore potrebbe essere accettata qualora si intendesse sostituirla con altra preordinata a realizzare più pienamente lo stesso dettato costituzionale. Ma già l’omissione in cui è incorso l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge sulla riforma dell’assistenza ospedaliera non si spiega di certo con un miglior adeguamento costituzionale. Anzi, si corre il pericolo di violare la Costituzione.

 

 

Sen. Eufemi

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

715a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente MORO

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Colleghi, la 5a Commissione permanente ha espresso un parere sugli ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, ma esso non è ancora materialmente giunto in Aula. Pertanto, trovandoci nella necessità di prenderne visione e di distribuirlo a chi di competenza (relatore, Governo e altri colleghi), sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,47).

 

La seduta è ripresa.

È finalmente pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge. Ne do lettura: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 3), 2.600, 2.601 e 2.602, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 2.600 e 2.602, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.601 e parere di nulla osta sulla proposta 2.1 (testo 3), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, all’approvazione dell’emendamento 2.600”.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo al senatore Eufemi che il tempo a disposizione del suo Gruppo è ormai esaurito; gli concedo ancora qualche brevissimo minuto per illustrare i suoi emendamenti.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi, anche se quella in esame è una materia molto delicata e quindi avrebbe bisogno di un minimo di ponderazione.

Ritiro l’emendamento 2.1 (testo 3), avendo presentato l’emendamento 2.600 che in parte recupera il tema del Comitato già trattato nella precedente proposta modificativa.

Con l’emendamento 2.1 (testo 3) si poneva un metodo alternativo alla linea del Governo, con la previsione di una gestione separata: a mio avviso un metodo più concreto, al di fuori di meccanismi di ingegneria legislativa. L’emendamento si rendeva necessario in considerazione di inoppugnabili motivazioni. Innanzitutto deve essere riconfermato ed evidenziato che la natura di pubblica amministrazione dell’Ordine Mauriziano ne impedisce il fallimento, ma obbliga ad erogare il servizio; tale è infatti il carattere di ogni ente pubblico, per cui la sospensione o l’interruzione dell’attività configurerebbe un reato penale per omissione, mentre le situazioni gestionali critiche impongono soluzioni da ricercare all’interno di una normativa pubblicistica senza snaturare la facies giuridica dell’Ente.

Signor Presidente, vorrei aggiungere molto brevemente qualche altra considerazione.

PRESIDENTE. La prego però di essere effettivamente breve, senatore Eufemi. (Commenti).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, credo che ci sarebbe bisogno di maggiore tolleranza. Siccome questa tolleranza non c’è, devo evidentemente rinunciare ad illustrare gli emendamenti. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Sia ben chiaro però che questa mancata tolleranza non è da parte della Presidenza. Non vengono infatti registrate nel Resoconto stenografico le interruzioni dei colleghi e sembra che l’intolleranza sia da parte della Presidenza. Io avevo consentito che lei aggiungesse qualche altra cosa, ma brevemente, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

EUFEMI (UDC). L’altra questione, signor Presidente, è relativa alle cascine; infatti, aumentare la distanza intorno al complesso edilizio del Concentrico significherebbe preservare questi compendi di grande valore artistico. La questione posta dalla Commissione bilancio non può essere svincolata dall’insieme del provvedimento, cioè da una massa attiva presente rispetto ad una massa passiva.

Signor Presidente, annuncio infine il ritiro di tutti gli emendamenti soppressivi da me presentati.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei porre due piccole questioni di importanza però molto rilevante. Innanzitutto, il provvedimento del Governo e della maggioranza prevede, rispetto a questi tre gioielli architettonici, un’area di salvaguardia pari a 100 metri.

Insieme al collega Turroni abbiamo presentato degli emendamenti in base ai quali quest’area verrebbe portata a 300 metri. Cosa sono 200 metri, pur di conservare dei gioielli di inestimabile valore, senatore Malan? Lei che li conosce bene quanto me sa che non si può consentire che i terreni circostanti vengano alienati, con il rischio che si possa costruire qualcosa nell’ambito dei 300 metri di distanza dalla Palazzina di caccia di Stupinigi, dal complesso di S. Antonio di Ranverso o dall’Abbazia di Staffarda. È veramente criminale sul piano del rispetto della bellezza dei monumenti artistici in questione!

Seconda questione: il liquidatore avrà la possibilità di transigere ad nutum, discrezionalmente, non rispettando la par condicio creditorum. Visto che il senatore Malan ha detto ieri che il provvedimento si muove in un’alta ottica di salvaguardia, i creditori che vedranno i propri crediti congelati per 24 mesi saranno sottoposti al ricatto di dover transigere rispetto ad un 70 per cento delle proprie competenze, percentuale però che il liquidatore può utilizzare discrezionalmente. Questo è veramente il contrario di qualunque principio di liquidazione dei crediti, che in genere è quello del rispetto della par condicio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALANrelatore. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.11, 2.600, 2.100 e 2.500 e parere contrario all’emendamento 2.101.

Sugli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.601, la 5Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.602, con il quale il senatore Eufemi propone di sostituire la parola “cistercense” con l’altra “Antoniano”, preciso che, dopo un consulto, si è appurato che i due termini possono coesistere. Pertanto, propongo la seguente riformulazione dell’emendamento: “Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola: “cistercense”, aggiungere la seguente: “Antoniano””.

Sugli emendamenti 2.105, 2.108, 2.106 e 2.107 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, al quale il relatore si uniforma.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.10, 2.109 e 2.110.

Infine, per quanto riguarda l’ordine del giorno G2.100, mi rimetto al Governo.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Il mio parere sugli emendamenti è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno, senatore Eufemi, debbo osservare che le previsioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 in realtà conducono ad applicare uno sconto sulla posizione di quei terreni e questo va contro l’interesse, da tutti dichiarato, di ridurre al minimo il sacrificio patrimoniale della Fondazione mauriziana, per poterne ripianare le passività. L’ordine del giorno, quindi, andrebbe in senso opposto all’intendimento che tutto il Parlamento ha mostrato come volontà di fondo di ridurre al minimo la necessità di alienazione del patrimonio, anche se poi le valutazioni sulle modalità con cui raggiungere tale obiettivo sono state divergenti.

Pertanto, mi dispiace ma non posso accogliere l’ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.2, 2.1 (testo 3) e 2.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.11.

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,19).

Presidenza del presidente PERA

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3227

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.11.

 

Verifica del numero legale

 

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.600, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.101 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, voterò a favore dell’emendamento 2.104 anche in quanto componente della Commissione beni culturali del Senato.

Mi rivolgo a coloro che conoscono il paesaggio ed il contesto paesaggistico, per esempio, dell’abbazia di Staffarda, che si erge maestosa nella campagna piemontese con lo sfondo delle Alpi Cozie e del Monviso: essa fa parte di un patrimonio culturale costituito dal paesaggio storico che deve essere assolutamente tutelato, anzi, aggiungo che la fascia di 300 metri per quel preciso contesto mi sembra ancora limitativa. Comunque, e concludo, voterò a favore dell’emendamento, anche perché sono legato all’abbazia di Staffarda da fattori personali: il mio matrimonio si è svolto proprio in quella abbazia, che frequento e che conosco bene. (Applausi del senatore Fassone).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.601 è improcedibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell’emendamento 2.602.

MALAN, relatore. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.602 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107 sono improcedibili.

Ricordo che l’emendamento 2.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarabosio.

È approvato.

Chiedo al presentatore dell’ordine del giorno G2.100 se insiste per la votazione.

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non si comprendono le ragioni dell’espressione di un parere contrario da parte del Governo su questa misura, che è in linea con i provvedimenti relativi alle cartolarizzazioni: così come abbiamo usato tale strumento per gli immobili non si capisce perché non lo si possa utilizzare per i terreni e per le aziende agricole siti in quel complesso.

L’ordine del giorno avrebbe anche il significato di preservare l’ambiente socioeconomico soprattutto delle attività agricole, evitando un possibile contenzioso. Invito il Governo a riflettere su questo aspetto e comunque insisto per la votazione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull’ordine del giorno in esame.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ho motivato la mia contrarietà con il fatto che il riferimento all’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 avrebbe prodotto una vendita dei terreni con uno sconto del 30 per cento. Se il senatore Eufemi rinuncia a questa previsione e si limita a quella dei benefìci erogati dall’ISMEA, da assumersi in via prioritaria da parte di quell’ente, il Governo può accogliere l’ordine del giorno, insistendo sulla non condivisione del riferimento al decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001.

PRESIDENTE. Accetta questa modifica, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 3.1 si mira ad evitare che il liquidatore dei crediti compia la più vistosa violazione del principio della par condicio mai avvenuta nel nostro sistema giuridico. Questo liquidatore infatti potrà liquidare fino al 70 per cento dei crediti ad libitum suum, ovverosia favorendo i suoi amici, le persone che gli interessano e quant’altro. È veramente fare strame della nostra civiltà giuridica. Chiedo che si accolga l’emendamento in questione, che elimina questa disparità di trattamento vistosissima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALANrelatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.1.

L’emendamento 3.2 della Commissione, alla luce dell’approvazione dell’emendamento 2.600, va corretto. Pertanto le parole “al Presidente del Consiglio ed al Parlamento” vanno sostituite con le seguenti “al Comitato di cui all’articolo 2, comma 3,”, mentre il resto rimane com’è.

Il testo completo sarebbe quindi il seguente: “il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Comitato di cui all’articolo 2, comma 3, una dettagliata relazione sulle attività svolte”. Con questa modifica, esprimo parere favorevole all’emendamento 3.2.

Sull’emendamento 3.3 esprimo parere contrario.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla modifica all’emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo l’appoggio di quindici colleghi alla richiesta di voto elettronico su quest’emendamento.

Chiederei poi, signor Presidente, sull’ordine dei lavori, di rispettare gli orari prefissati.

PRESIDENTE. Infatti stiamo chiudendo, lei non si preoccupi.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva(v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull’emendamento 3.3, come ricorderete, la 5a Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”. È d’accordo con questa riformulazione, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 3.3 così riformulato.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario.

D’ALI’, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, a questo punto, come convenuto, dovremmo passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 3223.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,43).

 

 

 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL’ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.
  2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLAGAZZETTA UFFICIALE.

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A

ARTICOLO 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

  1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».
  2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
  3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all’articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.
  5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
  6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Tabella A

1)  La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all’interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2)  Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3)      Il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 

 

EMENDAMENTI

 

2.2EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

 

 

2.1 (testo 3)EUFEMI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. È costituita dalla data di pubblicazione della presente legge, la “Gestione speciale economica dell’Ordine Mauriziano” che concerne le pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Le finalità della gestione speciale sono:

  1. a)la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Ordine, di cui alla Tabella A allegata;
  2. b)l’estinzione della situazione debitoria ospedaliera, coi proventi fino a concorrenza dell’ammontare totale, della vendita del patrimonio disponibile.
  3. La gestione speciale, nel termine di 24 mesi dal suo insediamento produrrà il risanamento della situazione debitoria, realizzato il quale cesserà dalle funzioni e la contabilità tornerà ad essere unificata.
  4. Sulla gestione speciale, affidata ad un commissario ad acta, vigila un Comitato, istituito per effetto della presente legge, e costituito da 5 membri, di cui:

1 nominato dal Ministero dell’interno;

1 nominato dalla regione Piemonte;

1 nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Ordine Mauriziano o da chi ne fa, transitoriamente, le veci;

1 nominato dal Ministero del tesoro;

1 nominato dal Presidente della Repubblica, con funzioni di Presidente.

  1. A conclusione della gestione speciale, il Comitato produrrà una relazione finale dell’attività svolta, da consegnare alle autorità che l’hanno nominato.
  2. In regime di gestione speciale:
  3. a)  non si producono interessi nè rivalutazione monetaria;
  4. b)  non possono essere intraprese azioni giudiziarie, salvo in caso di esclusione totale o parziale di un credito dalla massa passiva;
  5. c)  le azioni giudiziarie già intraprese decadono e sono estinte con sentenza dichiarativa del giudice;
  6. d)  in caso di adozione di soluzione transattiva, la pretesa del creditore sarà soddisfatta in misura non superiore al 70 per cento dell’ammontare del debito complessivo;
  7. e)  in caso di definizione transattiva la liquidazione del pattuito avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione delle parti».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

 

 

2.3EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

 

 

2.11 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondazione Mauriziana» con le seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

 

 

2.4EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

 

2.600EUFEMI

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,  sulla cui gestione vigila un Comitato costituito da 5 membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente del Comitato; uno nominato dal Ministro dell’interno; uno nominato dal Ministro dei beni e attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano. Il Comitato presenta una relazione annuale al Presidente del consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».

 

 

2.5EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

 

 

2.6EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

 

 

2.101MUZIOMARINOPAGLIARULO

Improcedibile

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche mediante la dismissione» fino a: «22 gennaio 2004, n. 42».

 

2.100 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

 

2.102EUFEMI

Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G2.100

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».

 

 

2.7EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

 

 

2.500 IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all’atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda Fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente della Regione Piemonte».

 

 

2.103TURRONIZANCANDONATIACCIARINICAMBURSANOBOCOCARELLACORTIANADE PETRISMARTONERIPAMONTI

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

2.104TURRONIZANCANDONATIACCIARINICAMBURSANOBOCOCARELLACORTIANADE PETRISMARTONERIPAMONTIMUZIO

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 2), sostituire le parole da «per una fascia» fino alla fine con le seguenti: «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

2.601EUFEMI

Improcedibile

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, ai numeri 2) e 3), sostituire le parole: «cento metri» con le seguenti: «duecento metri».

 

 

2.602EUFEMI

  1. testo 2

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire la parola: «cistercense» con la seguente: «Antoniano».

 

 

2.602 (Testo 2)EUFEMI

Approvato

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» inserire la seguente: «antoniano».

 

 

2.105TURRONIZANCANDONATIACCIARINICAMBURSANOBOCOCARELLACORTIANADE PETRISMARTONERIPAMONTIMUZIO

Respinto

Al comma 5, nella tabella A ivi richiamata, al numero 3), sostituire le parole da: «per una fascia» fino alla fine con le seguenti: «per una fascia di almeno 300 metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell’altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali».

 

 

 

 

2.108EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

 

2.106EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, per una fascia di 600 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

 

2.107EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le cascine e gli ambiti territoriali circostanti rispettivamente la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense dell’Abbazia di Staffarda e il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, per una fascia di almeno 500 metri a partire da ciascuna cascina ovvero dalla Palazzina o dal Concentrico e comunque per la maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sono adibiti ad esclusivo uso agricolo e per il loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti, anche successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle disposizioni del Titolo I della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

2.8EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

 

 

2.10 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

 

2.109EUFEMI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell’articolo 831 del codice civile per l’Abbazia di Staffarda viene mantenuto l’uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo».

 

 

2.9EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

 

 

2.110SCARABOSIO

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione».

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

G2.100 (già em. 2.102) (TESTO 2)EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell’attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell’Ordine Mauriziano;

ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tener conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell’Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell’attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, nell’espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell’Ente, si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di accedere ai benefici erogati dall’ISMEA.

 

 

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «si tenga conto di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n.  351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.  410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i benefici ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poteri»

 

 

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:
  2. a)non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ente, insoluti alla data predetta;
  3. b)le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
  4. c)i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;
  5. d)i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
  6. e)il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all’accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l’impiego anche del ricavato dall’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
  7. f)avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l’esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
  8. g)il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
  9. Nelle more dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall’articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, letteree), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell’Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

EMENDAMENTI

 

3.1TURRONIZANCANDONATIACCIARINICAMBURSANOBOCOCARELLACORTIANADE PETRISMARTONERIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

 

3.4EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

 

 

3.2 LA COMMISSIONE

  1. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Presidente del Consiglio ed al Parlamento una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

 

 

 

 

3.2 (testo 2) LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al Comitato di cui all’articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.».

 

 

3.3EUFEMI

  1. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano.».

 

 

3.3 (testo 2)EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività sanitarie attraverso i presidi ospedalieri dell’ente ospedaliero Ordine Mauriziano. Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.».

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

716a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
india del presidente PERA

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, la morale di questo decreto-legge è presto detta. Un Ente glorioso, per arte, cultura, attività sanitaria e, per i credenti, per valore religioso viene fagocitato a costo zero dalla Regione Piemonte che è debitrice per un minimo di 60 milioni di euro a questo medesimo ente.

Complimenti, Regione Piemonte. Complimenti!

CONTESTABILE (FI). Grazie.

ZANCAN (Verdi-U). Un’operazione meravigliosa a costo zero e con un guadagno netto di 60 milioni di euro.

In secondo luogo, monumenti mirabili invidiati in tutto il mondo, come la Palazzina di caccia di Stupinigi, l’Abbazia di Ranverso e l’Abbazia di Staffarda, corrono il rischio di essere deturpati, prevedendosi la possibilità che i terreni circostanti vengano venduti e che si effettuino sugli stessi speculazioni edilizie.

In terzo luogo, i creditori di questo Ente Mauriziano saranno trattati come stracci, senatore Malan; altro che provvedimento che aiuta i creditori; saranno trattati come stracci: i loro crediti saranno congelati per ventiquattro mesi. I creditori saranno sottoposti al ricatto o, meglio, all’estorsione legalizzata del liquidatore, il quale avrà possibilità di transigere al 70 per cento (e chissà mai perché al 70 per cento se in ipotesi i beni venduti coprono il 100 per cento del passivo; questa è un’altra invenzione che dovete spiegarmi). Ma non basta, egli avrà possibilità di transigere al 70 per cento per i suoi amici, perché chi invece gli è antipatico potrà essere liquidato al 40, al 30 o al 20 per cento.

Questo è un meccanismo che, attraverso un finto moralismo nel risanamento, consente di acquisire un patrimonio immobiliare tra i primi in Europa, con una consistenza patrimoniale che, al di là di qualsiasi colpa nel passivo attualmente accumulato, aveva perfetta capienza e possibilità di pagare i creditori.

Questo non sarà il Sacco di Roma, ma sicuramente è il Sacco piemontese di questo Ente e di questi beni (Commenti dal centro-destra).

Alla luce delle argomentazioni esposte, il mio voto sarà pertanto contrario. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

STIFFONI (LP). Signor Presidente, poiché il senatore Tirelli che interverrà subito dopo esprimerà la posizione del Gruppo Lega Nord, le chiedo di intervenire in dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei francamente voluto trovarmi a prendere di nuovo in esame un provvedimento come questo e questa volta dalla parte della maggioranza.

Caro Presidente, ricordo che nel 1999 lei, in occasione della discussione generale del decreto-legge riguardante la sanatoria a favore del Policlinico Umberto I di Roma, ebbe ad esclamare: “Ma quanti Umberto I ci sono ancora a Roma, a Firenze, in Puglia o in altre parti d’Italia? Il pericolo è che si possa creare un precedente, oggi interveniamo a favore dell’Umberto I di Roma, domani potremo farlo a favore di una qualche università o di una grande azienda, con i crediti congelati che non maturano interessi”.

Poiché dubito che lei, egregio collega, abbia doti di preveggenza, devo concludere che era facilmente ipotizzabile che prima o poi, avendolo fatto una volta, ci saremmo trovati nuovamente a dover stendere un velo sulle gravi conseguenze debitorie in cui versa un ospedale; e in questo caso, ironia della sorte, si tratta del policlinico Umberto I di Torino, di cui è titolare l’Ordine Mauriziano, Ente ospedaliero di rilevanza costituzionale.

Sarebbe facile ironia, come ha già fatto qualcuno, obiettare… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Per cortesia, limitate il brusìo.

STIFFONI (LP). Sarebbe facile ironia, dicevo, obiettare: “Come mai protestate, se questo ospedale si trova al Nord?”, ma da leghista sono contrario per principio ad operazioni del genere che, nella migliore delle ipotesi, potrei definire disinvolte, e non perderemo mai l’occasione per dichiarare la nostra contrarietà.

Il rilievo che vorrei avanzare a questo decreto-legge è proprio sui presupposti di necessità ed urgenza. (Brusìo in Aula). Signor Presidente, sento tanto fermento intellettuale: può chiedere ai colleghi di abbassare la voce, magari dalle parti del Gruppo di Alleanza Nazionale?

Mi domando dove sia l’urgenza, visto che quella che stiamo affrontando è una situazione che si trascina già dal 1997; infatti, dall’esame dei bilanci dal 1997 al 2000 e per stessa ammissione dei dirigenti dell’Ente, non è azzardo definire la situazione economica alla bancarotta.

I debiti contratti dall’Ente, sin dal 1997, sono costituiti da mutui, debiti verso le ASL, verso i fornitori (la parte più cospicua), debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza, per personale e debiti diversi. Non è certo un evento imprevisto o imprevedibile quello accaduto all’Ospedale Mauriziano, tale da poter giustificare l’urgenza di emanare un decreto-legge. Forse con urgenza sarebbe dovuta intervenire prima la magistratura, in quanto nella gestione di questo Ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell’interno, esistono evidenti responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo.

Mi permetta il relatore, senatore Malan, glielo dico con estrema pacatezza: lei, senatore Malan, nel corso della sua replica, ha ribadito che circa 2.000 dipendenti corrono il rischio di perdere il posto di lavoro e che bisogna adoperarsi per tutelarli. Bene, senatore Malan, ma mi permetta: chi tutelerà quei 3.000 lavoratori che hanno perso o stanno perdendo il lavoro perché la De Longhi elettrodomestici ha chiuso la sua attività in Italia per trasferirsi in Cina? Lei non mi risponde e non mi potrà mai rispondere.

Al contrario, gli unici a pagare le conseguenze di questa cattiva gestione saranno i debitori che, a causa della dichiarazione di dissesto finanziario prevista dall’articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000, meglio noto come Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (che non vedo proprio come sia applicabile a questa situazione), si vedranno pregiudicati nelle proprie ragioni, in quanto tutti i debiti vengono trasferiti ad una fondazione, denominata appunto Fondazione Mauriziana, nei confronti della quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti insoluti dell’Ente; le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte dal giudice e i relativi debiti si assommano al passivo; i pignoramenti già eseguiti non hanno efficacia; i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. Più di così non si può fare. Ci ricordiamo dell’Umberto I.

Come dicono gli amici napoletani in questi casi: “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce ‘o passato“. Solo che, in questo caso, chi non si potrà davvero scordare di rivedere i suoi soldi saranno, tra gli altri, tante ditte oneste che hanno effettuato lavori o servizi per questo ospedale e che ora ope legis si vedranno, forse, chissà quando, ripagate, molto parzialmente, solo per una quota parte, nella migliore delle ipotesi, del compenso loro dovuto.

Signor Presidente, tralascio di leggere il resto del testo della mia dichiarazione di voto che avevo preparato eccessivamente lungo, chiedendole la possibilità di poterne lasciare copia agli atti.

Vorrei solo rimarcare che non ritengo corretto affermare che il provvedimento non ha comportato, non comporta e non comporterà oneri per le casse dello Stato. La stessa situazione debitoria dell’Ospedale Mauriziano, con l’eccesso di personale che abbiamo visto, porterà oneri per la Regione e di conseguenza, a cascata, anche per lo Stato.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, orientamento che terrò sempre ogni qual volta verrà presentato un provvedimento del genere, indipendentemente dal beneficiario o dalla maggioranza che lo propone. (Applausi del senatore Paolo Franco).

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la autorizzo ad allegare il testo della sua dichiarazione.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, il collega Stiffoni è intervenuto per una dichiarazione in dissenso dal Gruppo; prendo la parola, quindi, per illustrare la posizione del Gruppo sul decreto-legge.

Premetto che concordo con tutte le osservazioni del senatore Stiffoni, ne avrei anzi anche qualcun’altra da aggiungere, ma cerchiamo di non caricare troppo la gerla che dobbiamo portare sulle spalle.

È evidente che ci sono stati dei disguidi, è evidente che purtroppo nessuno paga per quello che ha fatto, perché qui danni e responsabilità ricadono solo sui creditori, le hanno i dipendenti degli ospedali, ma chi ha gestito questa struttura prevista dalla Costituzione non sembra venga indagato, o comunque che ci siano iniziative affinché possa rispondere del dissesto finanziario e di quanto è successo.

Devo dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega per due motivi. Il primo, contrariamente a quanto afferma il collega Stiffoni, per un problema di territorialità, non perché il Mauriziano si trovi a Torino ma perché rappresenta a livello ospedaliero – non mi riferisco al patrimonio immobiliare – un punto di riferimento per l’intera popolazione del Piemonte e del Nord Italia.

Ricordo che il Mauriziano è uno dei centri di riferimento regionali per quanto riguarda la cura dei tumori, il cui parere è previsto per una serie di attività e di permessi. Il secondo motivo è che il Mauriziano è un Ente scientificamente molto all’avanguardia. Sono d’accordo con quanto ha detto il senatore Stiffoni, ma temo che qualsiasi intoppo nell’attività dell’Ente dovuto ad una cattiva gestione possa inficiare la qualità che il Mauriziano mette a disposizione di tanti pazienti che ne hanno bisogno.

Per questi motivi, signor Presidente, pur con un peso sulle spalle, il Gruppo della Lega Nord dichiara il proprio voto favorevole. (Applausi dal Gruppo LP).

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell’UDC sul provvedimento, che riteniamo meriti di essere sostenuto perché dà risposte ad una città e ad una Regione dove il Servizio sanitario è sempre stato all’altezza della situazione. Pertanto, questo intervento può collocarsi ancora nel segno di venire incontro alle esigenze delle persone malate. (Applausi dal Gruppo UDC).

*EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, sottosegretario D’Alì, non so se un voto di coscienza possa essere catalogato ai fini regolamentari come un voto in dissenso dal proprio Gruppo. Certamente, in questo voto sofferto risiedono motivazioni profonde che non posso sottacere. La risoluzione adottata sull’Ordine Mauriziano, fuori dalla cornice costituzionale, non mi convince e desidero ancora una volta riaffermare le mie profonde perplessità di ordine costituzionale, giuridico ed economico.

Onorevole Stiffoni, non vi è un problema di Nord e di Sud, ma di giudizi coerenti ed obiettivi perché viene travolta l’impostazione dei costituenti, di Einaudi e di Ruini; dunque la unitarietà dell’ente; vengono ridotti i suoi compiti e le sue finalità nei settori della sanità, della cultura e della beneficenza e del culto, garantite dalla XIV disposizione transitoria e dalla norma speciale attuativa nel 1962. Avevo indicato un’altra strada, forse più semplice e lineare: quella della gestione speciale difendendo la integrità e la unitarietà dell’Ordine senza arrivare ad un suo snaturamento e svuotamento delle finalità costituzionalmente riconosciute all’Ordine stesso.

In un tempo in cui c’è una competizione a valorizzare degli statuti regionali le radici storiche e culturali delle comunità, quelle disposizioni diventano inutili e sterili proclami ed incoerenti applicazioni se si smarrisce il vero significato, quello di difendere concretamente tali princìpi salvaguardando l’identità, la storia, le tradizioni e la cultura.

Sono stati apportati alcuni significativi miglioramenti come l’introduzione di un comitato di gestione per verificare l’operato della fase commissariale. E’ stato difeso il principio dell’uso sacro per l’Abbazia di Staffarda, evitando un uso commerciale, e tutto ciò nel rispetto del codice civile della intesa tra Stato e Santa Sede. Sarebbe stato preferibile una gestione speciale separata, un percorso più lineare e senza ombre, senza una impropria catena, piuttosto che la costituzione di una fondazione, di cui non conosciamo né i soggetti né i conferimenti.

La soluzione proposta non mi convince, perché nei fatti, con la ingegneria legislativa, si opera la distruzione di ciò che ha retto per cinquecento anni, perfino al passaggio dalla Monarchia alla Repubblica.

Per questo ragioni esprimo, per ragioni di coscienza, il mio meditato e convinto voto contrario su questo provvedimento. (Applausi dei Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vi è stata e vi è una strategia precisa dietro a quella che definisco “operazione Mauriziano” da parte del centro- destra. La Regione Piemonte nel 1995 aveva ereditato un Ordine Mauriziano con i conti a posto; da quando invece è governata dalla Giunta Ghigo… (Commenti dai banchi della maggioranza)

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi! Si sente un brusìo insopportabile che non mi permette neanche di ascoltare quanto sta dicendo il senatore Cambursano. Vi prego di fare silenzio.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Lo dimostrerò e lo ripeto qualora non fosse chiaro (Commenti dei banchi della maggioranza).

Non mi spavento! Ci vuole ben altro: o mi lasciate fare la mia dichiarazione di voto o mi interrompo, è chiaro?

MALAN, relatore. Pazienza!

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, prosegua, per cortesia, il suo intervento e vedrà che i colleghi saranno comprensivi nei suoi confronti.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Grazie Presidente. Lei faccia il Presidente e mi consenta di parlare. (Commenti dei senatori Contestabile e Malan).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, prosegua il suo intervento.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). La Regione Piemonte – come dicevo – che nel 1995 ha ereditato un Ordine Mauriziano con i conti a posto, da quando è governata dalla Giunta Ghigo, ha messo gli occhi sull’Ordine, ed in particolare sul suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il duo Ghigo-D’Ambrosio, quest’ultimo già assessore alla sanità della Regione e cacciato dallo stesso Presidente e dal centro-destra, non ha rinnovato la convenzione con l’Ordine Mauriziano risalente al 1997, nonostante l’attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell’Ordine (che erano quattro, mentre ora ve ne sono solo due) fosse sempre stata equiparata alle strutture pubbliche e, come tale, remunerata. La stessa Regione Piemonte nel 1997 inseriva le strutture dell’Ordine Mauriziano nella tabella A.

L’analisi dei finanziamenti regionali dimostra che ad essa è stato riservato, invece, un trattamento ampiamente al di sotto di quello riservato ad analoghe strutture appartenenti alla stessa categoria. (Commenti).

Il dissesto finanziario può anche non piacere ma così è. Il dissesto finanziario, interamente maturato nel corso della gestione regionale di centro-destra, è prevalentemente da addebitarsi al mancato rimborso da parte della Regione più che dalla cattiva gestione dell’ex consiglio di amministrazione.

La Regione Piemonte ha sempre avuto contezza di quanto stava accadendo, non solo perché i bilanci ed i conti le venivano inviati, ma anche perché il 17 luglio 2002, in un incontro tra il presidente Ghigo e l’assessore regionale D’Ambrosio, i due ex rappresentanti del consiglio di amministrazione nominati dalla stessa regione Piemonte (il signor Franchi e il signor Micheletti) hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il presidente e l’assessore. In quella circostanza l’assessore D’Ambrosio dichiarava che il credito vantato dall’Ente Mauriziano ammontava a 240-250 miliardi di vecchie lire per il triennio 1998-2000.

La relazione che accompagna il decreto al nostro esame individua invece, quale causa principale del dissesto finanziario, l’aumento del personale e del costo dello stesso. Ebbene, la pianta organica è stata approvata dal competente Ministero.

Nei primi atti del Commissario straordinario si dice che vi è la consapevolezza di una responsabilità regionale dei problemi finanziari dell’Ordine.

Onorevoli colleghi, ho qui con me una lettera datata 18 novembre 2002, firmata dal Commissario straordinario e indirizzata al Ministero degli interni e alla Regione Piemonte, con la quale si dice che all’atto dell’insediamento, avvenuto il 14 ottobre 2002, i debiti (per oltre 300 milioni di euro) e il disavanzo della gestione corrente (di quasi 40 milioni) sono, perlopiù, da addebitarsi al mancato rispetto della convenzione da parte della Regione Piemonte.

Questo diceva e scriveva il Commissario straordinario, salvo poi richiedere alla Regione stessa che disponesse immediatamente la corresponsione delle somme dovute e non ancora pagate. Il medesimo Commissario più tardi si è rimangiato tutto per dire, invece, che la responsabilità era imputabile alla cattiva gestione.

Signor Presidente, non mi resta che dichiarare il voto contrario del Gruppo della Margherita alla conversione del decreto-legge al nostro esame perché esso rappresenta un indebito arricchimento – preferirei chiamarlo esproprio – della Regione Piemonte la quale, dopo aver trattenuto somme dovute all’Ente, acquisisce gratuitamente beni di proprietà di terzi.

Siamo in presenza della spoliazione delle proprietà di un Ente con rilevanza costituzionale, proprietà immobiliari e mobiliari sulle quali l’Ordine ha effettuato ingenti investimenti.

Si tratta di un conferimento di poteri ad un’unica persona, il Commissario straordinario, che, come ha ricordato il senatore Zancan, gestirà un patrimonio immenso, nonché, a piacimento, i rapporti con i creditori.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Ieri il relatore, nella sua replica, ha affermato che se questo decreto-legge non venisse convertito, ci sarebbe un rischio per gli stipendi dei lavoratori dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Questo è un ricatto, che non funziona, senatore Malan! Gli stipendi li paghi la Regione Piemonte, visto che deve centinaia di miliardi di vecchie lire all’ordine.

Perché allora tanta voglia di chiudere in fretta, senatore Malan e colleghi della maggioranza? Perché i tentativi di speculazione immobiliare su questo bene immobile sono già in corso e presto – ricordatelo! – scoprirete con me che dietro a queste operazioni ci sono gruppi immobiliari speculatori imprenditorial-politici.

Questa è la vera operazione che si compie con la conversione di questo decreto-legge! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori De Petris e Michelini).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, come avrà notato, lei ha avuto la possibilità di svolgere interamente il suo intervento.

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, anche noi, come Gruppo dei Democratici di Sinistra, esprimiamo preoccupazione e forti perplessità riguardo al provvedimento in esame.

Se la situazione dell’Ordine Mauriziano è arrivata a questo punto, sono chiare le responsabilità, peraltro ben descritte ieri dalla senatrice Maria Chiara Acciarini: prevalenti responsabilità, della Regione Piemonte, e anche responsabilità gestionali; tutto ciò, come è stato detto, è a conoscenza di questo Governo, dei Ministri dell’interno, dell’economia e della salute.

Vede, senatore Malan, mi rivolgo a lei che ha difeso con molta passione questo provvedimento: sul piano politico c’è una continuità nel centro-destra della Regione Piemonte. Questo non è un piccolo particolare e non le può sfuggire; è un particolare decisivo in questa vicenda, lei sa che la titolarità delle politiche sanitarie è in capo alla Regione e abbiamo avuto dieci anni – primo e secondo mandato del governatore Ghigo – di guida del centro-destra alla Regione Piemonte: la convenzione con l’Ordine Mauriziano che non è stata rispettata. Probabilmente, se vi fosse stato un puntuale rispetto della convenzione, oggi non saremmo qui a discutere di questo provvedimento pasticciato e preoccupante.

Quel che emerge chiaramente è una sorta di premeditato strangolamento di questa gloriosa istituzione, senza alcun interesse per il funzionamento di un ospedale che ha rappresentato e rappresenta un punto di indubbia qualità sanitaria.

Sono convergenti, anche in quest’Aula, le valutazioni che riguardano l’interesse verso il patrimonio immobiliare del Mauriziano. Ho sentito parole pesanti, affermazioni che preoccupano su questa questione (e naturalmente, poi, la verità dei fatti si vendica sempre); sono valutazioni preoccupate, caro relatore, espresse non solo dai senatori dell’opposizione, ed è altresì inquietante che siano stati respinti tutti gli emendamenti tesi alla salvaguardia del patrimonio monumentale del Mauriziano.

In tutta questa vicenda, sta passando in second’ordine il futuro del patrimonio professionale dell’Ordine Mauriziano, dei circa 2.000 dipendenti (medici, laureati non medici, infermieri, tecnici e amministrativi). Per questo patrimonio professionale, signor rappresentante del Governo, vogliamo che vi siano precise garanzie; vogliamo che esso non vada disperso, perché ciò significherebbe un impoverimento della stessa sanità regionale piemontese.

Non crediamo che tale questione debba essere un problema solo nostro, colleghi della maggioranza. La salvaguardia dei punti d’eccellenza nella sanità è problema di tutti quanti hanno responsabilità nelle istituzioni.

Per queste pur sintetiche ragioni, confermiamo la nostra preoccupazione, la nostra critica e il nostro voto contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

SCARABOSIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, esprimo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto favorevole a questo provvedimento del Governo. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Vorrei soltanto precisare le finalità di questo decreto-legge, che sono essenzialmente due. La prima è quella di ripianare i debiti pregressi, che ammontano a 350-400 milioni di euro, questo è il punto fondamentale. Ma questi debiti da chi sono stati contratti? Mi pare che il relatore Malan lo abbia detto in modo molto chiaro, in modo molto preciso. Ci sono grosse responsabilità.

Queste responsabilità oggi sono – lo anticipo, ma lo sanno in molti – al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le responsabilità sono degli amministratori di allora, i quali sono stati nominati da chi governava allora, cioè il centro-sinistra. Di questo bisogna prendere atto e mi dispiace che il centro-sinistra non si voglia render conto che questi debiti sono stati contratti proprio dai loro.

Questa è una cosa tragica, ma è la verità; inutile cercare di girarci intorno! Che oggi ci sia questa situazione dispiace anche a me, ma c’è l’urgenza d’intervenire, l’urgenza esiste, perché 2.000 persone rischiano nel giro di qualche mese di non avere più gli stipendi, ecco l’urgenza di Torino!

Secondo punto: occorre salvare l’enorme patrimonio dell’Ordine e questo lo facciamo attraverso la costituzione di una fondazione che incorporerà anche le altre residenze sabaude. Questo non l’ha capito nessuno, ma per fortuna lo hanno capito molto bene gli amministratori locali. Mi dispiace che qui essi non siano presenti, ma gli amministratori locali sono convinti di questo progetto, e si tratta di amministratori locali che non sono solo del centro-destra, sono anche del centro-sinistra. Quindi, io credo che la posizione attuale dei senatori del centro-sinistra sia una posizione che non riflette la realtà locale, questo è un punto delicato.

Penso che attraverso la costituzione di un’apposita fondazione si salverà completamente l’intero patrimonio artistico, perché sarà incorporato nella futura costituenda fondazione, che sarà quella delle Regge sabaude, e costituirà un grande patrimonio storico, culturale del Piemonte. La giunta Ghigo ha fatto grosse pressioni al fine di costituire questa grande fondazione.

ACCIARINI (DS-U). Con le villette a schiera a cento metri!

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, lasciate che il senatore Scarabosio concluda il suo intervento. (Brusìo in Aula). Senatore Cambursano, lei dovrebbe essere l’ultimo a parlare per disturbare!

SCARABOSIO (FI). Io vorrei soltanto tranquillizzare i signori senatori del centro-sinistra che sono così preoccupati e sono molto contento che sono preoccupati…

ACCIARINI (DS-U). Anche del centro-destra!

SCARABOSIO (FI). Vi posso assicurare che non ci saranno speculazioni e vi spiego perché. Il 90 per centro del patrimonio dell’Ente Mauriziano è formato da terreni agricoli. Su questi terreni agricoli ci sono per la quasi totalità dei conduttori, i quali avranno il diritto di prelazione sugli stessi; ma quale speculazione si può fare? (Brusìo in Aula).

Se ci saranno speculazioni, ne saranno responsabili i Comuni del centro-sinistra, che avranno la possibilità di manovrare i piani regolatori, ma non sicuramente la Giunta Ghigo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Proteste dai banchi dell’opposizione).

Sono profondamente convinto che questo decreto, visto che non riguarda solo l’Ente Mauriziano, sia importante. Si creerà, infatti, un circuito virtuoso per il futuro del Piemonte e la nuova fondazione determinerà l’aspetto culturale di Torino, che molto ci manca e ci è mancato. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

 

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”.

È approvato.

 

 

 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

 

 


Atti di sindacato ispettivo


Interpellanza urgente 2-01337
presentata dall’On. Violante nella seduta n. 526 del 13 ottobre 2004

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

l’Ordine Mauriziano, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell’Ente, la collocazione nell’ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte;

le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l’ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell’Ordine, imponendo a quest’ultimo l’applicazione nella normativa riguardante le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, solo «in quanto compatibile», proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l’attività dell’Ordine;

la rilevanza pubblica dell’Ente è oltremodo sottolineata dalla disposizione della citata legge speciale che attribuisce al Ministero dell’interno e al Ministero del Tesoro il controllo su alcuni atti assunti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l’unitarietà dell’Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo al Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica;

in considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bilanci dell’Ente, con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari dell’Ordine Mauriziano ed è stato nominato, per una durata di sei mesi, commissariato straordinario il prefetto dott.ssa Anna D’Ascenzo;

successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2003, n. 111, si è provveduto alla proroga del suddetto incarico commissariale, sino al 30 aprile 2004;

in data 27 aprile 2004, risulta essere stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio di cui, per altro, non risulta ancora la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – disattendendo in tal modo quanto previsto al riguardo dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 – con il quale si dispone la nomina ex novo del succitato prefetto D’Ascenzo a commissario straordinario dell’Ente Ordine Mauriziano;

la situazione di grave dissesto finanziario dell’Ente risulta originato da vari fattori, già evidenziati nei verbali del Collegio dei revisori dei Conti per l’esercizio dell’anno 1997, regolarmente inviati al Ministero dell’interno e del tesoro, in cui si evinceva tra l’altro lo stato di conflittualità con la Regione Piemonte ed il conseguente disavanzo dell’Ente. Fattori che in qualche modo sono sembrati accentuarsi nel corso degli ultimi due anni;

in particolare, nonostante l’Ente sia sempre stato inserito dalla Regione Piemonte nei programmi di ripiano dei deficit sanitari, finanziati dallo Stato, a partire dal 1998 ne è stato inopinatamente escluso senza alcuna motivazione inviata all’Ente, seppur nel corso di quegli stessi anni gli ospedali mauriziani abbiano erogato prestazioni di eccellenza, unanimemente riconosciute dalla popolazione piemontese e dalla stessa Regione Piemonte (le tabelle ufficiali regionali collocavano negli anni 2000, 2001, 2002 gli ospedali mauriziani nei primissimi posti per qualità e quantità delle prestazioni, tra gli ospedali piemontesi), abbiano raggiunto alti livelli di qualificazione professionale e abbiano coperto settori nei quali la Regione Piemonte era da anni in grave ritardo, come nei casi di cardiochirurgia e oncologia;

sempre a partire dal 1998 l’Ente risulta essere stato rimborsato, per le prestazioni pubbliche erogate a favore della Regione stessa, come una struttura privata, per cui i due concomitanti fattori, esclusione dal ripiano e rimborsi impropri, hanno determinato lo sbilancio accumulato dall’Ente negli anni 1999-2002 -:

se risponda al vero che il Commissario straordinario dell’Ente, dr.ssa Anna Maria D’Ascenzo, abbia inviato una lettera (datata 18 novembre 2002, prot. Comm.S. 257) alla Regione Piemonte e per conoscenza al Ministero dell’interno, tesoro e salute, con la quale riconosceva e difendeva le legittime ragioni dell’Ordine nei confronti della Regione Piemonte, addirittura ricorrendo contro la stessa, come aveva già fatto il precedente Consiglio d’Amministrazione, salvo poi, per ragioni inspiegabili, fare marcia indietro ed addirittura proporre, nella relazione finale della prima fase del Commissariamento, lo scioglimento dell’Ente ed il ritiro dei ricorsi avanti il Tar Piemonte, ritiro rigettato dal Presidente del Tar stesso, per cui verranno discussi il prossimo 21 dicembre 2004;

se risponda al vero che la convenzione stipulata nel maggio 2004 tra Regione Piemonte e Commissario dell’Ordine Mauriziano (richiesta dal precedente Consiglio d’Amministrazione sin dal 1998 e mai sottoscritta dalla Regione) in realtà confermi, anche per il periodo passato, la collocazione, dell’attività sanitaria prestata dagli ospedali dell’Ordine nell’area pubblica, come sempre Sostenuto dal precedente Consiglio d’Amministrazione;

se risponda al vero che nel periodo di vigenza del Commissariamento, il disavanzo del Mauriziano sia ulteriormente aumentato, anche in misura maggiore di quella registrata negli anni precedenti;

se risponda al vero che gli emolumenti dei quattro componenti l’Organo Commissariale, raggiungano cifre esorbitanti, ben superiori a quelle erogate nel complesso ai precedenti vertici dell’Ente;

se non ritenga che il provvedimento con il quale si è provveduto, in data 27 aprile 2004, alla nuova nomina del prefetto D’Ascenzo a commissario straordinario – seppur legittimo nella natura, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 – risulti viziato dalla mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché viziato nella sostanza, in quanto surrettiziamente volto ad aggirare il vincolo di durata della gestione commissariale prevista dall’articolo 12 dello statuto dell’Ente stesso e fissata in 18 mesi, stante il primo provvedimento di nomina datato 19 settembre 2002;

infine, quali siano i dettagli della proposta del Ministero dell’interno, apparsa sui giornali torinesi il giorno 18 settembre 2004, che pare sia finalizzata allo smembramento di un Ente secolare come l’Ordine Mauriziano, sostenendone la non attualità, la rischiosa alienazione del suo enorme patrimonio immobiliare, l’assorbimento da parte della Regione Piemonte delle attività sanitarie, il tutto in palese violazione della Costituzione, della legge speciale 1596/1962, della normativa vigente in materia sanitaria, di numerose sentenze delle Supreme Corti.

(2-01337)

«Violante, Benvenuto, Buemi, Buglio, Chianale, Cima, Dameri, Lucà, Merlo, Morgando, Panattoni, Provera, Rava, Turco, Vertone, Nigra».

 


Camera dei Deputati, seduta n. 529 del
15 ottobre 2004

 

(Iniziative a favore dell’ordine Mauriziano di Torino – n. 2-01337)

PRESIDENTE. L’onorevole Violante ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01337 (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti sezione 3).

 

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, abbiamo posto la questione relativa allo stato dell’ordine Mauriziano in relazione ad un punto che spiegherò rapidamente.

Credo che l’ordine Mauriziano sia il più grosso proprietario terriero d’Europa. Ha tradizionalmente territori di grande valore che circondano paesi con un certo sviluppo economico e sociale e che, quindi, originariamente agricoli, un domani, con una trasformazione dei vincoli urbanistici, potrebbero diventare suoli edificatori di notevole valore. Dico questo perché abbiamo il sospetto che lo stato di crisi economica di tale ordine sia stato in qualche modo prodotto al fine di poter acquisire quei territori, trasformati in suoli edificatori e venduti per risanare il debito finanziario della regione Piemonte. Naturalmente, speriamo che la nostra preoccupazione sia infondata.

Tra la regione Piemonte e l’ente Mauriziano vi è uno stato di conflittualità notevole dal 1997. L’ente era stato sempre inserito dalla regione Piemonte nei programmi di ripiano dei deficit sanitari, finanziati dallo Stato. A partire dal 1998, è stato inopinatamente escluso senza alcuna motivazione, anche se negli anni gli ospedali Mauriziani avevano erogato prestazioni di eccellenza e, in relazione ad intese con la regione Piemonte, avevano sviluppato due settori di eccellenza: la cardiochirurgia e l’oncologia. Dal 1998, l’ente risulta essere stato rimborsato per quel tipo di prestazioni come se fosse una struttura privata, quindi con un valore inferiore a quello che avrebbe dovuto avere. Pertanto, i due fattori di esclusione dal piano e di rimborsi impropri hanno fatto precipitare la situazione finanziaria dell’ente.

D’altra parte, fu nominato un commissario straordinario, il prefetto D’Ascenzo, che in un primo momento contestò il comportamento della regione, poi cercò di ritirare tale contestazione. Vi sono alcune cause pendenti davanti al TAR: il prefetto cercò di bloccare l’iniziativa dopo che era stata avviata davanti al TAR, ma il TAR stesso ha respinto tale tentativo di blocco e di ritiro dei ricorsi, e le udienze si terranno il 31 dicembre 2004. L’ente Mauriziano potrebbe essere commissariato o sciolto sulla base di un decreto del Presidente della Repubblica. Invece, il secondo atto che lo ha riguardato l’ha emesso il Presidente del Consiglio dei ministri. Dovrebbe trattarsi di un atto, quindi, non legittimo.

Questo è il quadro di fondo. Abbiamo proposto altri quesiti. Ad esempio, ci risulta che le retribuzioni dei quattro componenti dell’organo commissariale siano molto più elevate di quelle erogate ai precedenti vertici dell’ente.

Dunque, vorremmo chiedere un chiarimento sul problema dell’origine della decozione dell’ente, sulle ragioni per le quali, invece di emettere un decreto del Presidente della Repubblica, è stato emesso un decreto del Presidente del Consiglio, e sulle valutazioni complessive del Governo in ordine alla situazione nella quale si trova l’ente, tenendo presente che esso è sottoposto all’alto patrocinio del Capo dello Stato.

 

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

 

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Poiché prima accennavo alla passione, vorrei dire che questa sarà una risposta, per quanto riguarda il tono, completamente asettica, visto che sostituisco il sottosegretario per l’interno, D’Alì. È quindi un atto di pura cortesia e leggerò pertanto un testo che non è mio.

L’ordine Mauriziano versa in un grave stato di dissesto finanziario – al quale accennava l’onorevole Violante -, accertato in sede di verifica ispettiva disposta dal ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, e, a seguito dello scioglimento degli organi amministrativi dello stesso, avvenuto il 19 settembre 2002, è stato nominato il commissario straordinario che attualmente lo gestisce. Tale dissesto è stato determinato dallo svolgimento di funzioni e attività senza la copertura finanziaria della relativa spesa e dall’assunzione di oltre 900 unità di personale, al di fuori delle previsioni della pianta organica dell’ente, approvata dai ministeri vigilanti.

La procura della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, ritenuta l’illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dalla disciolta amministrazione, ha decretato il sequestro cautelare dei beni personali della ex presidente e dell’ex direttore generale. Si precisa che non risulta dagli atti dell’ente ordine Mauriziano, da quelli dei ministeri vigilanti e della regione Piemonte, alcun credito dell’ente nei confronti della regione per il ripianamento del disavanzo di gestione accumulato nel periodo 1998-2002. Il finanziamento delle prestazioni sanitarie svolte dai presidi sanitari mauriziani è stato effettuato dalla regione Piemonte secondo tariffe uguali a quelle praticate per le aziende sanitarie regionali e le rivendicazioni economiche rivolte dal commissario dell’ente alla regione, relative al pagamento di prestazioni svolte oltre quelle programmate, hanno trovato accoglimento e hanno consentito di definire congiuntamente i reciproci rapporti economici, con un riconoscimento da parte della regione stessa di un contributo straordinario di 50 milioni di euro a sostegno del percorso di riordino e risanamento.

In merito ai ricorsi giurisdizionali amministrativi promossi dall’ente avverso alcune deliberazioni della regione Piemonte riguardanti la disciplina dei rapporti tra i due enti, si segnala che tali controversie sono tuttora pendenti e l’eventuale loro ritiro è subordinato alla definitiva soluzione dei rapporti economici. La convenzione stipulata tra il commissario dell’ente Mauriziano e la regione per la disciplina dello svolgimento dell’attività sanitaria da parte dei presidi sanitari mauriziani, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo numero n. 502 del 1992, ha riconosciuto l’ente ordine Mauriziano quale soggetto accreditato a svolgere prestazioni di assistenza e cura di natura pubblica, ai sensi dell’articolo 8-quater dello stesso provvedimento legislativo, e tale riconoscimento era stato effettuato precedentemente al commissariamento dell’ente sin dalla data di prima applicazione della suddetta legge sul territorio regionale.

Si precisa che con la gestione commissariale il disavanzo annuale dell’ordine Mauriziano è stato ridotto da 81 milioni di euro (bilancio consuntivo dell’anno 2002) a 27 milioni di euro (bilancio preventivo anno 2004), con una tendenza al pareggio nell’esercizio 2005, mentre gli emolumenti percepiti dai quattro componenti dell’organo commissariale sono stati determinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con un provvedimento che prevede un compenso nel complesso sostanzialmente analogo a quello percepito dagli organi ordinari.

In merito alla durata della gestione commissariale (18 mesi) si segnala che il vincolo al quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti deriva dallo statuto dell’ente ordine Mauriziano e si applica dal primo provvedimento di nomina immediatamente successivo all’entrata in vigore dello statuto stesso, cioè dal 1o dicembre 2003 e, quindi, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2004, adottato in applicazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Il precedente provvedimento di nomina dell’organo commissariale, invece, era stato adottato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 13 agosto 1988, n. 400, che non prevede alcun termine di durata e quest’ultimo, in quanto decreto del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In merito alla proposta del Ministero dell’interno, pubblicata sui quotidiani del 18 settembre 2004, si informa che essa è stata formulata al fine di garantire, nel rispetto del dettato costituzionale, il mantenimento dell’occupazione del personale in servizio presso l’ente (2000 unità), la prosecuzione dell’attività di ricovero e cura effettuata dagli ospedali mauriziani e la conservazione del patrimonio storico artistico, attraverso la costituzione di una fondazione partecipata dai soggetti preposti alla tutela degli interessi del territorio.

In particolare, è stata prevista la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’ordine Mauriziano da parte della regione Piemonte, mediante trasferimento dell’attività e del personale in un’azienda sanitaria ospedaliera appositamente costituita, il conferimento del patrimonio storico-artistico e culturale in una fondazione costituita da Stato, regione, province e comuni territorialmente interessati e l’alienazione a terzi delle proprietà immobiliari e agrarie disponibili, al fine di impiegare il ricavato per il pagamento dei debiti accumulati dall’ente.

 

PRESIDENTE. L’onorevole Merlo, cofirmatario dell’interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ventucci per la risposta che ha fornito, anche se la ritengo insufficiente, anche perché egli ha sostituito il sottosegretario competente. Riprendendo le parole del presidente Violante, vorrei esprimere alcune considerazioni: due sono i problemi con riferimento ai quali a Torino, in Piemonte, tutti quelli che hanno a cuore le sorti dell’ordine Mauriziano si aspettano una risposta dal Governo, risposta che non è pervenuta in seguito all’incontro con il ministro Pisanu (avvenuto a metà settembre). Non sono nemmeno giunte risposte convincenti da parte della regione.

Il primo problema è la collocazione dell’ordine Mauriziano nell’ambito della sanità pubblica e mi riferisco, in particolare, alle prestazioni erogate dall’ospedale mauriziano. La natura pubblica dell’ente è un aspetto discriminante per restituire credibilità e, soprattutto, una prospettiva all’ordine Mauriziano. Il secondo aspetto è l’unitarietà dell’ente, pur nella pluralità dei compiti affidati. Sotto questo profilo, non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, perché occorre continuare a garantire all’ordine Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale.

Questi due elementi, alla luce del comportamento concreto tenuto sia dalla regione sia dallo Stato in questi ultimi anni, rischiano di essere messi definitivamente in discussione dal comportamento equivoco che si è mantenuto sino ad oggi. I problemi sono quelli sollevati poc’anzi dal presidente Violante e mi riferisco, in particolare, al problema dell’esclusione dal ripiano e dai rimborsi che hanno determinato il deficit accumulato dall’ente negli anni 1999-2002.

L’ipotesi che sta emergendo, come mi pare di capire dalla risposta del sottosegretario, è quella dello smembramento dell’ente. L’ipotesi dello smembramento di un ente secolare, come l’ordine Mauriziano, rischia di compromettere definitivamente la mission di questo ente.

Questo è il motivo per cui il problema non viene risolto. È un problema che non può essere risolto riducendo questo ente ad una realtà nuda, impotente ed inattiva; sia il suo scioglimento sia la sua trasformazione in un ente nudo sono due ipotesi che portano ad un sostanziale azzeramento della prospettiva che, sino ad oggi, abbiamo individuato nell’ente mauriziano.

Vi è una questione che rimarrà irrisolta e mi dispiace che questo argomento non sia stato affrontato dal Governo: solo l’ordine Mauriziano ne farà le spese. Verrà sciolta, salvo ripensamenti, un’istituzione plurisecolare di ispirazione cristiana, rivolta a cittadini piemontesi e non, con chiara finalità pubblica, cresciuta progressivamente grazie alla generosità e alla dedizione di migliaia di benefattori, volontari e lavoratori.

Credo si potesse motivare nuovamente i lavoratori (come è stato fatto e bisogna darne atto), rilanciare gli ospedali, valorizzare le opere d’arte e salvare, nello stesso tempo, l’ordine Mauriziano, perché quest’ultimo ha maturato un significativo deficit, causato soprattutto dal mancato pagamento da parte della regione di crescenti prestazioni di cui hanno fruito i piemontesi, ma possiede un patrimonio di valore almeno doppio.

Crediamo che sarebbe stato sufficiente che lo Stato, come hanno proposto il comune di Torino e molti parlamentari piemontesi, avesse acquistato lo straordinario patrimonio storico dell’ordine, oppure, seppur meno semplice, sarebbe bastato congelare temporaneamente il debito ed alienare il patrimonio ordinario (mi riferisco agli immobili, ai terreni, alle cascine) insieme ad un limitato intervento economico del Governo.

In entrambi i casi, l’ordine avrebbe potuto continuare a gestire le attività ospedaliere applicando la recente convenzione, collocandosi in un disegno di programmazione sanitaria regionale.

Governo e regione – mi spiace sottolinearlo – hanno preferito la scorciatoia, vale a dire nessuna risorsa aggiuntiva per salvare l’ordine e quindi attribuzione alla fondazione del patrimonio storico e degli immobili in cui si svolge l’attività ospedaliera della regione.

Ecco perché viene spontaneo chiedersi dove sia finito quel principio di sussidiarietà tante volte sbandierato anche dal centrodestra. Ritengo che l’ordine Mauriziano sia stato l’opera di cittadinanza attiva più generosa e più straordinaria che possa annoverare la storia del Piemonte.

Dunque, l’appello che vi rivolgiamo è quello di non decretarne la fine in modo così inglorioso; pensateci ancora, perché il nostro appello non riguarda soltanto una realtà assistita, ma un ordine che ha creato ricchezza, assistenza e tutela a migliaia di cittadini piemontesi e non.

 

[1]     Calcolato – si precisa – alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Va altresì ricordata la disposizione transitoria di cui al successivo art. 3, co. 2, primo periodo.

[2]    Informazioni sull’ Ente ordine Mauriziano (riguardanti statuto, attività e patrimonio) sono reperibili nel sito internet  http://www.mauriziano.it

[3]    Il sottosegretario D’Alì nel corso dell’esame del ddl di conversione del DL al Senato (Commissione bilancio, seduta del 25 novembre 2004) ha dichiarato che la  situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano ammonta a 347 milioni di euro.

[4]    Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici“.

[5]    Con  decreto  6 febbraio 2004 il Ministero per i beni e le attivita’ culturali di concerto con l’Agenzia del demanio  ha disciplinato  la verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica in attuazione dell’art. 27 comma 9 del DL 269/2003 convertito con modif. dalla legge 326/2003.

[6]    Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell’Ordine Mauriziano, con provvedimento n° 26/59 del 15 marzo 1999, ha approvato la costituzione della Fondazione Scientifica Mauriziana-Onlus, poi riconosciuta quale persona giuridica privata dalla Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n° 19-27510 del 7 giugno 1999. Tale fondazione, per statuto, ha la finalità di effettuare ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di provvedere alla tutela del patrimonio artistico.

[7]    Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose d’interesse artistico e storico. La legge è stata abrogata dal Codice dei beni culturali  che fa salvi comunque  (art. 157) gli effetti dei vincoli e delle notifiche disposti ai sensi di quest’ultima.

[8]    D.Lgs. 20 novembre 1998 n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[9]    Decreto ministeriale 27 novembre 2001, n 491 ( emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988) “Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero”.

[10]   La formulazione  “conferimento in uso “ di beni culturali era presente nel testo originario dell’art. 2, comma 4, del D.L. ora modificato, nell’attuale formulazione viene utilizzato il termine “godimento”

[11]   Senato, 7° Commissione, parere favorevole con osservazioni espresso il 24 novembre 2004.

[12]   Notizie sul parco sono reperibili nel sito: http://www.parks.it/parco.stupinigi/

[13]   La legge recante “Istituzione del Parco Naturale di Stupinigi” indica confini, finalità e vincoli  ambientali ed edilizi gravanti sul Parco. Il provvedimento ne affida la conduzione ad un ente di gestione al cui consiglio direttivo partecipano sei membri nominati dall’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e quattro indicati dalla regione Piemonte.

[14]   Legge  25 marzo1985 n. 121, Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

[15]    In relazione a tali disposizioni il  Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana hanno  stipulato il 13 settembre 1996un  un Intesa  relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche a quest’ultima si è data esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996 n. 571. IN proposito si segnala che in data 3 agosto 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di intesa con la Conferenza episcopale italiana, volto a sostituire l’intesa del 1996, soprattutto – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa allegata allo schema – al fine di adeguare quest’ultima al nuovo sistema della tutela dei beni culturali introdotto dal più volte citato Codice dei beni culturali.

[16]    Cfr. sen. Eufemi, Assemblea, 1° dicembre 2004.

[17]    Ne riassume gli orientamenti Tarchi, in Commentario della CostituzioneDisposizioni transitorie e finali, 1995, pag. 229.

[18]    Cfr. TAR Valle d’Aosta, sent. 19 febbraio 1976, n. 3 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, dec. 18 ottobre 1977, n. 875), secondo la quale ai sensi della XIV disposizione, il legislatore ordinario può solo regolamentare le modalità di funzionamento dell’Ordine mauriziano, conservato nella sua unitarietà, ma non può incidere sull’essenza e il modo di essere dell’Ordine.

[19]    Cfr. Roccella, in Le Regioni, 1979, pag. 180 ss..

[20]    Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[21]   Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[22]   Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi disponibili, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[23]   Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[24]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

[25]   Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[26]   Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[27]   L’interpellanza dell’on.le Violante e  altri n. 2-01337 ed il successivo dibattito parlamentare sono pubblicati nel presente dossier. In

* Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l’art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l’art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549