Vincoli sul tenimento Abbaziale e Chiesa di Ranvero

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL

TENIMENTO DI SANT’ANTONIO DI RANVERSO ai sensi dell’articolo 136, comma 1,

lett. c) del d.lgs. n. 42/2004. Comuni interessati: Buttigliera Alta (TO), Caselette (TO),

Rosta (TO)

1. Descrizione generale dell’area e motivazioni della tutela

Il Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso si trova in posizione baricentrica rispetto a

diverse importanti aree di interesse paesaggistico, naturalistico e geologico. Il lembo

settentrionale è ricompreso all’interno del Sito di Importanza Comunitaria “Monte Musinè e

Laghi di Caselette”; la parte centrale è interessata dalla Zona intermorenica aviglianese

(D.M. 1/8/1985); a ovest si colloca l’affioramento roccioso del Moncuni, Sito di Interesse

Regionale. Ai piedi del Moncuni si trovano i Laghi di Avigliana, riconosciuti quali Sito di

Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale, nonché inseriti nell’omonimo parco

naturale; a est del Tenimento si eleva infine la Collina Morenica di Rivoli (D.M. 1/8/1985).

I Tenimenti della provincia torinese sono collocati in aree a carattere periurbano in un

territorio caratterizzato da una netta impronta insediativa: Sant’Antonio di Ranverso, in

particolare, si pone al centro fra le conurbazioni di Rosta, Buttigliera Alta e Caselette e

costituisce una sorta di “polmone verde” all’interno di un ambito fortemente urbanizzato.

Per quel che riguarda la rete dei beni culturali, la più importante emergenza architettonica

è rappresentata dal complesso abbaziale (precettoria) di Sant’Antonio di Ranverso,

entrato a far parte dei beni dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a seguito

dell’abolizione, tramite bolla papale, dell’Ordine Antoniano nel 1776.

La precettoria – il complesso costituito dalla chiesa, il convento, le cascine e l’ospedale –

fu costruita in seguito a una donazione (1180-1185 circa) del conte Umberto III di Savoia,

che la volle in prossimità di un ramo della Via Francigena e la affidò agli Antoniani, che si

dedicavano all’assistenza dei pellegrini che percorrevano la strada devozionale; a questo

scopo venne costruito l’ospedale, edificato alla fine del XV secolo.

Al momento dell’acquisizione del Tenimento da parte dell’Ordine mauriziano, esso era

prevalentemente composto da un’ampia estensione di boschi, prati e campi, al centro

della quale si collocavano gli edifici della precettoria ospedaliera. Essa comprendeva la

chiesa di Sant’Antonio e gli adiacenti Palazzo del Priore e Cascine di Levante, Bassa, di

Mezzo, di Ponente (sistemati in una “corte” chiusa da muri e percorsa dal canale di Rivoli),

nonché l’Ospedaletto sull’altro lato della strada e la Cascina Grangetta più a nord, oltre la

Dora, unita al complesso principale tramite un ponte in legno.

Tali edifici erano sorti successivamente alla fondazione della precettoria, giacché le prime

notizie dell’insieme riportavano la sola presenza di chiesa, monastero e ospedale. Il

monastero, posto a sud della chiesa, venne inglobato negli edifici della Casa Priorale (XVII

secolo) e più tardi in quelli della Cascina di Mezzo (1724); l’ospedale, già sistemato

separatamente dagli altri fabbricati lungo la cortina opposta della strada, mantenne solo la

facciata tardoquattrocentesca, ma fu completamente ridisegnato nella parte retrostante

quando venne adibito, nel 1738, ad azienda agricola con la denominazione di

Ospedaletto.

Nell’ultimo ventennio del Settecento, l’Ordine Mauriziano curò grandi lavori di

trasformazione, intrapresi allo scopo di razionalizzare i percorsi e di migliorare lo

svolgimento delle attività agricole. Furono risistemate le aziende che facevano parte del

complesso della precettoria e tracciate (1778) nuove strade o rotte di caccia realizzate nei

boschi circostanti Ranverso, che ricoprivano anche la funzione di supporto alla

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manutenzione degli stessi. Tali percorsi spiccavano per il loro disegno regolare, rettilineo,

talvolta scenografico: è il caso di quelli che incorniciano la Cascina Nuova e il grande

complesso principale.

Fra le altre strade storiche presenti all’interno del Tenimento vi è il sentiero, risalente al

XVIII secolo, che, in direzione nord-sud, collegava la cascina Grangetta al concentrico,

oggi solo parzialmente riconoscibile, in quanto la costruzione di numerose infrastrutture

viarie ne ha compromesso la continuità.

L’andamento dei piccoli corsi d’acqua è invece ancora oggi distinguibile; il tracciato della

ferrovia Torino-Modane, ad esempio, segue quello di una vecchia bealera.

La Cascina Nuova fu progettata da Giovanni Battista Ferroggio nel 1782-1785, secondo il

modello razionale che informava le aziende rurali settecentesche: una grande corte, dal

disegno regolare, recintata dal muro, in cui i corpi edificati (abitazione, stalla, fienile e

tettoie) si sviluppano senza soluzione di continuità lungo il perimetro, a racchiudere lo

spazio centrale.

Lo stesso progettista, tra 1781 e 1783, eseguì la sostituzione di due delle vecchie cascine

che costituivano la precettoria con nuove abitazioni e, soprattutto, nuove stalle dal disegno

moderno (1789), ovvero completamente in muratura.

Ancora nella zona boschiva a sud del complesso della precettoria, nel 1830, lungo la

strada del Moncenisio, sorse una stazione di posta che gradualmente si sarebbe

trasformata in azienda rurale – la Cascina Baraccone, nona azienda del Tenimento. Più

tardi, nel 1857, venne infine risistemata la chiesetta campestre della Madonna dei Boschi.

La Cascina Baraccone si trova attualmente in condizioni di abbandono, mentre altri edifici

rurali del Tenimento, come la Cascina Grangetta, ospitano tuttora aziende agricole in

attività; sulla Cascina Nuova sono in corso interventi di manutenzione.

A testimonianza del valore storico-culturale e ambientale del Tenimento di Sant’Antonio di

Ranverso, su di esso sono operanti diversi regimi di tutela:

Vincoli monumentali:

abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e fabbricati annessi, siti lungo la strada di

transito della val di Susa verso il Moncenisio e il Monginevro (R.R. n. 203 del

12/01/1978; Not. Min. 06/04/1910); Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e fabbricati

annessi (zona di rispetto) (D.M. 07/02/1978);

Vincoli paesaggistici:

dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona Intermorenica Aviglianese

(D.M. 01/08/1985).

La dichiarazione riconosce il ruolo svolto dalla proprietà mauriziana nel preservare

parzialmente l’unità territoriale e l’integrità della trama agraria del Tenimento, aspetti che

ne determinano i tratti peculiari e lo rendono meritevole di tutela. Essa si pone in continuità

e coerenza con le indicazioni del Piano paesaggistico regionale (p.p.r.), adottato con

deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, che, all’articolo 33,

prevede per i Tenimenti mauriziani la procedura di cui agli articoli 138-140 del Codice.

Per le motivazioni sopra richiamate, si dichiara il notevole interesse pubblico del

Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. c) del

d.lgs. n. 42/2004, in quanto “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico

aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.

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2. Descrizione della perimetrazione dell’area oggetto di dichiarazione di notevole

interesse pubblico e individuazione cartografica

2.1 Premesse

Al fine di contribuire alla protezione, gestione, integrità e autenticità del Tenimento di

Sant’Antonio di Ranverso, si introducono alcune modifiche al perimetro dell’area oggetto di

dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto ai limiti della proprietà mauriziana, in

quanto si intende privilegiare, ove possibile, l’individuazione di elementi di confine di tipo

antropico e fisico-naturalistico (rete viaria, bealere). Dove ciò non è stato possibile, in

quanto la sostanziale continuità del paesaggio non permette di identificare i suddetti

elementi, sono stati mantenuti quali riferimento per la perimetrazione i limiti catastali della

proprietà storica.

2.2 Descrizione

Il perimetro ha inizio dal punto di incontro della S.S. 25 del Moncenisio e il limite

occidentale della particella 8 del foglio 2 del comune di Buttigliera Alta; sale lungo tale

limite includendo detta particella, insieme alla 174; piega verso ovest, comprendendo i

mappali 4, 202, 200 e 17 dello stesso foglio, risale lungo il confine Ovest delle citate

particelle 17 e 202, fino al limite settentrionale della particella 204 (esclusa). Scende

quindi includendo le particelle 9 del foglio 8, 243 e 50 del foglio 1. Attraversato il canale

che, dallo stabilimento industriale, sfocia nella Dora Riparia, ne segue il corso in direzione

nord-est, includendo i mappali 2 e 1 del foglio 2 e 51 e 112 del foglio 1. Sale lungo il

confine tra i fogli 2 (interno) e 1 (esterno), discostandosene per includere anche i mappali

51 e 112 del foglio 1. Oltrepassate con una retta immaginaria la Dora e l’autostrada A32

Torino-Bardonecchia, segue in direzione ovest il tracciato autostradale, per salire lungo il

limite amministrativo tra i comuni di Caselette (interno) e Avigliana (esterno). Si discosta

dal predetto confine in corrispondenza del limite orientale del mappale 40 del foglio 13

(comune di Caselette), e scende includendo anche i mappali 228, 227, 305 e 225 del

medesimo foglio; prosegue quindi in direzione est lungo la bealera, comprendendo, con

quest’ultimo, i mappali 224, 223, 222, 221, 220, 219 e, oltrepassata la S.P. 198, i mappali

218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 204, 203, 202, 201, 200, 199,

271, 198, 197, 196, 195, 194 e 295. Sale quindi in direzione nord-ovest lungo il limite

occidentale dei mappali 171 e 166, fino a incontrare il limite amministrativo tra i comuni di

Caselette (interno) e Avigliana (esterno). Segue tale limite in direzione est e

successivamente nord-est, fino a raggiungere il confine tra i fogli 12 (interno) e 11

(esterno). Ne segue l’andamento in direzione est fino al limite orientale della particella 2

del foglio 12, includendola, insieme ai mappali 7, 9 e 11. Superata la strada di Frazione

Grangiotto, si attesta sul confine tra i fogli 15 (interno) e 16 (esterno), che segue,

oltrepassando la S.S. 24 del Monginevro, fino al limite meridionale della particella 37 del

foglio 15. Piega per un breve tratto verso ovest, per poi scendere includendo il mappale

72. Prosegue lungo una retta immaginaria che, attraversate l’autostrada A32 e la Dora

Riparia, collega il vertice sud-orientale del mappale 72 e il vertice nord-occidentale della

particella 8 del foglio 1 (comune di Rosta). Segue verso est l’andamento del fiume; in

corrispondenza del mappale 239 del foglio 2, piega in direzione sud-est e

successivamente sud, includendo i mappali 196, 49, 201, 381, 378, 377 e 374 dello stesso

foglio. Attraversa quindi la S.S. 25 del Moncenisio, tracciando una linea immaginaria che

collega quest’ultimo mappale con il limite orientale della particella 192 del foglio 7,

includendola ed escludendo la rotatoria. Prosegue verso sud, includendo i mappali 191,

195 e 189; piega quindi in direzione ovest, comprendendo i mappali 185 e 188, per risalire

comprendendo i mappali 187, 186 e 174, che segue anche in direzione ovest, per

includere successivamente i mappali 42 e 3. Piega quindi verso sud lungo il limite

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orientale di quest’ultimo, includendo i mappali 46, 50 e 17; attraversata via Sant’Antonio di

Ranverso, ne segue l’andamento in direzione sud-est, includendo i mappali 53, 151, 152,

149 e 150. Segue quindi il confine orientale di quest’ultima particella; oltrepassa il tracciato

ferroviario attestandosi lungo una retta immaginaria che collega il vertice sud-est della

citata particella 150 con il vertice nord-est della particella 414 del foglio 8, includendola.

Prosegue quindi in direzione sud e successivamente ovest, includendo le particelle 423,

314 e 421. Prosegue quindi includendo la particella 71 dello stesso foglio, e i mappali 14,

13, 129, 11 e 4 del foglio 13. Prosegue quindi verso ovest nel comune di Buttigliera,

includendo la particella 7 del foglio 7, e proseguendo verso ovest e successivamente nord

lungo il limite tra i fogli 7 (interno) e 8 (esterno). Sale ancora, in direzione della frazione

Ferriera, attestandosi lungo il limite tra i fogli 6 (interno) e 9 (esterno) e 6 (interno) e 5

(esterno). Segue per un breve tratto il tracciato ferroviario in direzione est e lo attraversa

con una retta immaginaria che si congiunge al limite sud-ovest della particella 3 del foglio

3, includendola, per risalire lungo il limite occidentale della particella 2. Il perimetro si

attesta infine in direzione est lungo la S.S. 25 del Moncenisio, includendola, fino al punto

di partenza.

2.3 Cartografia

L’esatta individuazione cartografica dell’area oggetto di dichiarazione di notevole interesse

pubblico è stata riportata su Carta tecnica regionale, in scala 1:10.000, aggiornamento

anni 1991-2005. La cartografia riportata di seguito, parte integrante e sostanziale della

dichiarazione, è una riduzione della suddetta carta in scala 1:10.000 che è consultabile sul

sito internet della Regione Piemonte, sezione Paesaggio.

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3. Prescrizioni d’uso

Premesse

Ai sensi dell’articolo 140, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, la dichiarazione di notevole

interesse pubblico deve contenere le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la

conservazione dei valori espressi dal bene individuato.

In coerenza con tale previsione, le seguenti prescrizioni d’uso forniscono indicazioni di

tutela atte a garantire la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici

riconosciuti per l’ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche cautele per la gestione

delle trasformazioni.

3.1 Tutela del paesaggio agrario

Non sono consentite destinazioni d’uso dei terreni diverse da quella agricola.

Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete

irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia

e formazioni lineari). I progetti finalizzati all’attività agricola che comportano

interventi su tali elementi devono prevedere un’attenta analisi dell’impatto

paesaggistico e, se necessario, adeguati interventi di mitigazione al fine di

conservare la percepibilità e la riconoscibilità della trama del paesaggio agrario.

Non è consentito l’intubamento delle bealere, fatte salve eventuali necessità di

accesso ai fondi per tratti limitati, nonché modifiche agli elementi della rete irrigua

con opere che possano comportare significative trasformazioni alla visione

storicizzata del paesaggio agrario del Tenimento. Nel caso di interventi sulla rete

irrigua, deve essere favorita la rinaturalizzazione delle sponde tramite l’adozione di

tecniche di ingegneria naturalistica.

Deve essere mantenuta la morfologia del terreno naturale, vietando alterazioni

significative dello strato fertile del suolo, se non preordinate all’impianto delle

colture e a opere a esso collegate. Nelle aree precedentemente interessate da

attività di cava può essere previsto un rimodellamento morfologico funzionale agli

obiettivi di riqualificazione e rinaturalizzazione.

Deve essere prevista la realizzazione di interventi mirati di recupero ambientale e

riqualificazione paesaggistica delle aree che presentano caratteristiche ed elementi

morfologici non coerenti con gli aspetti di tutela e conservazione del paesaggio

agrario contenuti nelle presenti prescrizioni e tali da determinare discontinuità

percettiva rispetto al contesto circostante (aree compromesse, cave attualmente

attive, ecc.).

Le attività estrattive in esercizio non devono determinare cesura del paesaggio

agrario interessato; la coltivazione deve procedere per fasi susseguenti, suddivise

in lotti di contenuta estensione e prevedere rapide modalità di recupero.

Gli interventi di recupero devono procedere progressivamente e contestualmente

all’avanzamento delle fasi di coltivazione e prevedere il ripristino morfologico e

vegetazionale dello stato dei luoghi.

Il completamento dei lavori di coltivazione deve comprendere il definitivo ripristino e

recupero paesaggistico e ambientale delle superfici utilizzate ai fini dell’attività

estrattiva e prevedere la completa e puntuale ricostituzione del disegno del

paesaggio agrario preesistente alla coltivazione della cava.

Devono essere mantenute le naturali caratteristiche drenanti del terreno, evitando

l’impermeabilizzazione di estese superfici non costruite.

Deve essere mantenuta la copertura boschiva esistente. I boschi, compatibilmente

con eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti, devono essere gestiti a

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fustaia, in modo da assicurare la permanenza della loro funzione paesaggistica. Le

aree storicamente destinate a uso agricolo e, in seguito all'abbandono dello stesso,

attualmente occupate da boschi di scarso pregio naturalistico possono essere

restituite alla pratica agricola, secondo le modalità indicate dalle presenti norme.

Sono sempre consentiti le attività e gli usi naturalistici legati alla conservazione,

gestione e fruizione naturalistica del patrimonio faunistico, floristico e boschivo, in

coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione a tutela della

componente naturale.

Devono essere salvaguardati e incrementati gli elementi di naturalità che possono

costituire corridoi di connessione ecologica tra i terreni del Tenimento e le zone di

interesse naturalistico presenti nel contesto d’area vasta, in particolare in relazione

al parco naturale dei laghi di Avigliana e alle zone di salvaguardia del monte

Musinè, della Dora Riparia e della collina di Rivoli, valorizzando e migliorando i

collegamenti tra gli elementi o le aree di interesse ambientale esistenti (boschi,

corsi d’acqua naturali, bealere vegetate, ecc.).

Non è ammessa la realizzazione di:

– nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e

lavorazione degli inerti;

– impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche;

– impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti orientati al consumo

domestico e strettamente connesso all’attività dell’azienda agricola; in ogni caso

deve essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata

all’individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici

o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione

paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di

pubblico passaggio.

Non sono consentite costruzioni destinate alla creazione di nuovi centri aziendali o

allevamenti intensivi; le capacità edificatorie delle aree agricole funzionali alla

creazione di nuovi centri aziendali possono essere trasferite in aree esterne all’area

vincolata, in coerenza con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Per la realizzazione di apprestamenti protettivi funzionali all’attività agricola, si

devono utilizzare strutture reversibili e smontabili, che consentano un agevole

ripristino dello stato dei luoghi nel caso di non utilizzo; devono essere privilegiate

localizzazioni che non costituiscano ingombro visivo nelle visuali sulle cascine

storiche mauriziane percepibili dalla viabilità principale e di accesso alle cascine

stesse, evitando in ogni caso di generare impatti visivi cumulativi.

3.2 Tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell’edilizia tradizionale

Deve essere garantita la conservazione del sistema insediativo storico,

salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi ed elementi della rete viaria e idrica

o altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio; gli interventi edilizi che

modificano l’aspetto esterno degli edifici devono essere rivolti alla conservazione

delle tipologie costruttive esistenti e dei materiali caratterizzanti l’impianto originario.

Si deve provvedere alla tutela e conservazione del complesso edilizio del

Concentrico dell’Abbazia, mantenendone le caratteristiche di impianto, tipologiche e

morfologiche; in tale ambito gli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione

ordinaria e straordinaria, devono tenere in attenta considerazione gli aspetti

compositivi e i caratteri stilistici originari, in relazione alla scelta coerente dei

materiali, dei colori di finitura e dei rapporti dimensionali delle aperture, nonché al

rispetto di tutti gli elementi decorativi esistenti.

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È possibile prevedere, per le cascine storiche dell’Ordine Mauriziano, l’utilizzo con

finalità ricettive e/o culturali-museali. Gli interventi edilizi e infrastrutturali connessi a

tale variazione devono comunque attenersi alla presente normativa.

In considerazione dello stato di abbandono e degrado strutturale, è possibile

procedere alla demolizione della Cascina Baraccone; il relativo trasferimento di

cubatura deve necessariamente avvenire al di fuori dell’area del Tenimento.

La sistemazione degli spazi liberi interni alle corti deve perseguire la conservazione

delle caratteristiche di uniformità e regolarità di impianto, evitando la realizzazione

di recinzioni o altre forme di delimitazione degli spazi; in caso di intervento si deve

provvedere all’eliminazione di eventuali superfetazioni, strutture non coerenti e

corpi estranei che compromettono l’integrità e la leggibilità dei caratteri tipologici,

sia d’impianto, sia riferiti ai singoli edifici.

Le attrezzature per la conduzione agricola devono essere ricavate, salvo casi di

dimostrata impossibilità tecnico-normativa, mediante il riuso dei volumi esistenti. Le

strutture estranee al contesto originario, qualora presenti, possono essere oggetto

di interventi di recupero e riqualificazione improntati alla coerenza con le

preesistenze storiche, ovvero interventi di sostituzione edilizia rispettosi dei caratteri

tipologici e costruttivi delle preesistenze.

Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti, realizzati anche attraverso

nuove costruzioni, possono prevedere l’impiego di strutture prefabbricate, in

cemento armato o strutture metalliche, purchè l’involucro edilizio esterno venga

opportunamente rivestito/tinteggiato con materiali/tonalità coerenti con i caratteri

materici e coloristici del paesaggio agrario e rispettosi delle sue peculiarità e degli

obiettivi e motivazioni di tutela. I suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi

preferibilmente in prossimità del costruito esistente, senza compromettere

l’impianto delle cascine e senza alterare la percezione d’insieme del paesaggio

agrario e delle preesistenze storiche, né le visuali prospettiche percepibili dalla

viabilità di accesso. Gli interventi di trasformazione non devono produrre

occultamento, frammentazione o compromissione degli elementi del paesaggio del

Tenimento riconosciuti come distintivi: viale d’ingresso al complesso edilizio del

Concentrico con relativa fascia arborea, macchie boscate, rete stradale rurale con

carattere storico, rete idrica naturale e infrastrutture idrauliche di origine antropica,

ecc.

3.3 Indicazioni per gli interventi infrastrutturali

È vietata la realizzazione di nuovi tratti di strada. L’eventuale ampliamento della

carreggiata, nonché il ripristino della viabilità storica di accesso, deve essere

accompagnato da uno studio esteso a un contesto paesaggistico adeguato ai fini

della verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, con

particolare riferimento ai caratteri morfologici, naturalistici, storico-culturali e

scenico-percettivi su cui si fonda l’identità dei luoghi. Gli interventi viabilistici devono

prevedere il recupero delle fasce arboree ove compromesse.

Devono essere tutelati e conservati i percorsi storici che interessano l’abbazia, in

particolare la Via Francigena e i collegamenti con le cascine, nonché mantenuti ed

eventualmente ripristinati gli assi viari e i viali alberati storicamente presenti

nell’area del Tenimento, così come rappresentati nella cartografia storica allegata.

È vietato procedere all’asfaltatura delle strade sterrate interne al Tenimento.

L’eventuale realizzazione di strade interpoderali finalizzate al passaggio e

all’accesso dei mezzi agricoli o di interventi di fruizione ciclopedonale deve attenersi

a un’attenta progettazione, volta a salvaguardare l’integrità del sistema idrografico e

del sistema arboreo esistente, contribuendo alla valorizzazione dei manufatti di

interesse storico-architettonico, nonché del paesaggio agrario tradizionale.

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È vietata la realizzazione di parcheggi interrati. Per la realizzazione di eventuali

autorimesse a servizio del nucleo storico dell’abbazia e delle cascine deve essere

privilegiato il riuso dei volumi esistenti. L’eventuale realizzazione di nuovi parcheggi

in superficie deve prevedere l’uso di materiali naturalmente drenanti, evitando

l’impiego di asfaltature, ovvero garantire la coerenza con le pavimentazioni già in

essere. Devono essere inoltre privilegiate soluzioni planimetriche di definizione dei

parcheggi tali da adeguare le linee compositive e i margini dei suddetti spazi alla

trama agraria di riferimento, al fine di mantenere una maggiore contestualizzazione

con l’intorno, anche con l’inserimento di specie arboree e arbustive autoctone,

aventi funzione di integrazione del complesso nel paesaggio agrario. In ogni caso la

localizzazione non deve interferire con visuali e assi prospettici, né con i manufatti

di carattere storico o di pregio architettonico.

La realizzazione di reti per la distribuzione dell’energia elettrica è consentita, ove

necessario, solo mediante soluzioni a cavi interrati.

3.4 Tutela degli aspetti percettivi-visivi

Deve essere conservata la configurazione d’insieme percepibile dagli spazi e dai

percorsi pubblici; in particolare, deve essere posta attenzione alla conservazione e

valorizzazione delle visuali e degli scorci sul complesso edilizio di Sant’Antonio di

Ranverso, sulle aree agricole e sugli edifici rurali di interesse architettonicodocumentario.

Devono essere previste puntuali forme di mitigazione e schermatura dei volumi

edilizi disomogenei per forma, tipologia e dimensioni rispetto alla tradizione edilizia

locale. Tali interventi devono essere attuati attraverso l’impiego di specie arboree e

arbustive autoctone.

Devono essere previste adeguate forme di mitigazione delle attività estrattive in

esercizio mediante la messa a dimora di impianti vegetazionali autoctoni, a già

discreto accrescimento, ponendo particolare attenzione alla tutela delle visuali

panoramiche apprezzabili da vari punti di osservazione, sia dal fondovalle che dai

rilievi circostanti, dalla viabilità pubblica e dall’asse autostradale.

Deve essere garantita la salvaguardia della percezione visiva dei luoghi e degli

elementi identitari, vietando la posa in opera di cartelli pubblicitari e ogni altra simile

attrezzatura; sono fatte salve le indicazioni strettamente necessarie ai fini

dell’accessibilità e della fruibilità culturale, turistica e dei servizi pubblici essenziali,

nonché delle attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, dell’agriturismo e ogni

altra forma di attività connessa con quella agricola, da realizzarsi comunque su

disegno unitario.

Deve essere evitata la realizzazione di recinzioni, in quanto elementi di ostacolo

alla continuità del paesaggio agrario tradizionale. Nei casi in cui l’introduzione di

elementi di recinzione, legati all’utilizzo agricolo dei terreni o a chiusura delle

proprietà sia indispensabile, devono essere adottate soluzioni visivamente

“permeabili”, semplici e uniformi. È consentito l’impiego di vegetazione autoctona,

coerente con l’intorno vegetazionale, da privilegiare nei casi in cui sia anche

necessario schermare strutture esistenti.