Pubblicato il 7 aprile 2005 Seduta n. 776 EUFEMI – Ai Ministri dellinterno e per i beni e le attività culturali. /quali iniziative si intenda urgentemente assumere per bloccare le iniziative relative all’uso commerciale dell’Abbazia di Staffarda e di Sant’Antonio di Ranverso in aperta violazione della legge 21 gennaio 2005, n. 4; quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull’operato del Commissario straordinario D’Ascenzo, su cui linterpellante non ha mancato in precedenti occasioni di esprimere profonde riserve.

 

 

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Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00697

Atto n. 2-00697

Pubblicato il 7 aprile 2005 
Seduta n. 776

EUFEMI – Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali. –

Premesso che:
dopo la determinazione commissariale n. 88 del 22 marzo 2005, sul sito della Fondazione Ordine Mauriziano è apparso un bando di gara d’asta pubblica a firma del Commissario straordinario prefetto Anna Maria D’Ascenzo, ai fini dell'aggiudicazione delle affittanze giornaliere, un vero e proprio piano tariffario, limitatamente al periodo che va dal 1°.7.2005 al 30.4.2006, per lo svolgimento di manifestazioni espositive di pubblica frequentazione in generale, location, esposizioni, congressi, fiere, per quanto riguarda l’affitto di locali e/o aree espositive interne/esterne presso i siti storici mauriziani; 
al punto 5) dello stesso bando di gara sono ricomprese l’Abbazia-Chiesa di Staffarda e la Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso; 
la legge 21 gennaio 2005, n. 4, di conversione del decreto-legge n. 267/2004, all’articolo 6-bis disciplinava, dopo le modifiche intervenute in sede parlamentare, l’esplicito riferimento all’articolo 831 del codice civile prevedendo per l’Abbazia di Staffarda l’uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo nel rispetto delle intese Stato italiano-Santa Sede; 
la scelta del Commissario straordinario rappresenta una grave violazione della disposizione legislativa e dell’orientamento del legislatore, considerato che l’Abbazia di Staffarda è un luogo di culto e che la stessa è una res sacra, una Parrocchia consacrata fin dal 1804; 
il bene immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà; è sacro in forza della sua destinazione,

si chiede di sapere:

se rispetto a tale scelta commerciale vi sia stata la preventiva autorizzazione dell’ordinario diocesano dopo avere sentito il parroco sull’uso cui spetta la vigilanza sulla res sacra
se non si ritenga che questa sorta di affitto, che implica un deprecabile sfruttamento commerciale, vada contro le esigenze imprescindibili e inalterabili della parrocchia; 
se si ritenga che tale scelta del Commissario straordinario abbia tenuto conto della disciplina dei beni culturali di interesse religioso e, in particolare, dell’articolo 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, del protocollo addizionale ai Patti Lateranensi e dell’articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque “previa intesa” riguardante beni destinati all’esercizio del culto; 
se e quali iniziative si intenda urgentemente assumere per bloccare le iniziative relative all’uso commerciale dell’Abbazia di Staffarda e di Sant’Antonio di Ranverso in aperta violazione della legge 21 gennaio 2005, n. 4
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sull’operato del Commissario straordinario D’Ascenzo, su cui l'interpellante non ha mancato in precedenti occasioni di esprimere profonde riserve.