STATUTO Associazione “AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO” Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) È costituita in TORINO l’Associazione denominata “AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO” senza fini di lucro con sede c/o Centro Servizi V.S.S.P. Via Giolitti, 21 – 10123 TORINO 2) La durata dell’Associazione è illimitata. Art. 2 Scopi e finalità 1) L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio artistico della Fondazione Ordine Mauriziano, anche attraverso l’assistenza all’accoglienza dei visitatori, lo studio, la tutela, la salvaguardia, la promozione e la divulgazione del Patrimonio stesso. 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, convegni; di curare pubblicazioni; di proporre ed organizzare manifestazioni culturali; di organizzare visite e gite sociali; di promuovere borse di studio; di promuovere ed organizzare interventi formativi e divulgativi, ecc.; come può anche aderire ad iniziative di tutela e di salvaguardia del patrimonio artistico in generale. 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti (dal Consiglio Direttivo). È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3 Risorse economiche 1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a. quote associative; b. contributi degli aderenti; c. contributi privati; d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e. donazioni e lasciti testamentari; f. rimborsi derivanti da convenzioni; g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 1) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo, il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Art. 4 Soci Il numero dei soci è illimitato. Sono soci: i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo quanto previsto da norme vigenti. Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1) L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. 2) Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria). 3) La qualità di socio si perde: a. per decesso, b. per recesso; c. per mancato versamento della quota associativa; d. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; e. per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, relativamente ai punti d) ed e) di cui sopra, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. 4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 6 Doveri e diritti degli associati 1) I soci sono obbligati: a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 1) I soci hanno diritto: a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; b. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; c. ad accedere alle cariche associative. Art. 7 Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente; d. i Revisori Contabili. Art. 8 L’Assemblea 1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. 2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre: a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio; b. nomina i componenti del Consiglio direttivo; c. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d. stabilisce l’entità della quota associativa annuale; e. delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione; f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati. 3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano ed in subordine dall’altro Vicepresidente ed in assenza di tutti e tre da altro componente del Consiglio Direttivo nominato dai presenti. Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto affisso nei locali della Sede legale almeno 30 giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo. 6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 9 Il Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) nominati dall’Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. 3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. 4) Al Consiglio Direttivo spetta di: a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio; c. nominare il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere; d. deliberare sulle domande di nuove adesioni; e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci. 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in subordine dall’altro Vicepresidente ed in assenza di tutti e tre da altro componente del Consiglio Direttivo nominato dai presenti. 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece un Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante lettera ordinaria, comunicazione telefonica o messaggio di posta elettronica. 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Art. 10 Revisori Contabili Per il controllo contabile ed amministrativo dell’Associazione, l’Assemblea nomina un numero non inferiore a tre revisori contabili. Fra i revisori eletti dall’Assemblea viene nominato un Presidente. Art. 11 Il Presidente 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano ed in subordine all’altro Vicepresidente, anch’essi nominati dal Consiglio Direttivo. 3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. Art. 12 Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2. Art. 13 Norma finale In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti. Art. 14 Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato. Torino, 13 settembre 2000 Modificato dall’Assemblea dei Soci in data 21 gennaio 2005. Testo discusso ed approvato nel Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2010 e nell’Assemblea Straordinaria del 26 febbraio 2010.