ARPA VENETO FAQ su terre e rocce da scavo

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FAQ su terre e rocce da scavo

Le risposte alle domande più frequenti

MODALITA’ DI INVIO E MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE

DOCUMENTI DI TRASPORTO

RIUTILIZZO COMPLETO IN SITO

RIUTILIZZO IN PROCESSO PRODUTTIVO

ACCERTAMENTI ANALITICI

DEPOSITO INTERMEDIO

MIGLIORAMENTI FONDIARI

CONTROLLI ARPAV


Quali sono le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente (art.41 bis)?

  • la dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo”; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
  • La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell’inizio delle attività di scavo.
  • La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione. L’applicativo web predispone la dichiarazione sempre nel nuovo formato ma con riferimento alle sole voci presenti nei precedenti moduli per i progetti approvati prima del 22 agosto 2017(con riferimento alla data del permesso a costruire o analogo titolo abilitativo). Per i progetti approvati dal 22 agosto in poi viene sempre utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8).
  • Il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest’ultimo solo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto di origine antropica).
  • Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell’intero campione.
  • In presenza di materiali di riporto, questi devono essere presenti in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10) e il materiale da scavo deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
  • Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all’Allegato 2 del DPR).
  • Per materiali che presentano concentrazioni dei contaminanti tra i limiti di colonna A e colonna B, il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
  • La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
  • Tempistica: il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
  • Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto)
  • Riutilizzo in sito: la norma prevede che la verifica della non contaminazione sia eseguita, qualora necessario, ai sensi dell’allegato 4; non è prevista dal DPR una modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto.

Quali sono i materiali da scavo interessati da DPR 120/2017?
L’art. 2, comma 1, lettera c) riporta la seguente definizione:

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

Cosa si intende per normali pratiche industriali?
Ciò che è previsto all’allegato 3 del DPR 120/2017, in particolare:

  • la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
  • la riduzione volumetrica mediante macinazione;
  • la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Rispetto alla normativa precedente non è più incluso il trattamento a calce.

Quali sono i limiti quantitativi che comportano diversi obblighi per la gestione?
Il DPR 120/2017 individua tre diverse fattispecie, riferite ai quantitativi dei volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri, alle quali applicare la procedura che si contraddistinguono in:

  • cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce eccedenti i 6.000 metri cubi di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto) e assoggettate alle procedure di VIA/AIA;
  • cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce eccedenti i 6.000 metri cubi di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto), non assoggettate alle procedure di VIA/AIA;
  • cantieri di piccole dimensioni, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terre e/o rocce escavate inferiori a 6.000 metri cubi calcolati sulla sezione di progetto, indipendentemente che detti progetti ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA.

Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?
Sì; il comma 1 dell’art. 21 del DPR 120/2017 prevede che la dichiarazione obbligatoria da inviare ad ARPA deve contenere gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.

Per opere non VIA/AIA, in quale momento dell’iter di approvazione del progetto dell’intervento che prevede lo scavo deve essere presentata la dichiarazione?
15 giorni prima dell’inizio lavori (art. 21 del DPR 120/2017).

Cosa fare in caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale?
In adempimento a quanto previsto dall’art. 11 del DPR 120/2017, i valori che superano i limiti tabellari ma sono più bassi dei valori di fondo naturale definiti da ARPAV per i suoli del Veneto e pubblicati nel volume “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” scaricabile anche dal sito internet di ARPAV, possono essere considerati non contaminati purchè siano riutilizzati nella stessa unità deposizionale/fisiografica così come definita nel volume sopraccitato, o in un’altra unità con valori di fondo maggiori o uguali, o in alternativa potranno essere riutilizzati in aree ad uso commerciale e industriale qualora i valori riscontrati siano inferiori alle CSC di colonna B. È escluso un riutilizzo in aree diverse.

La dichiarazione richiede un’approvazione?
No in quanto non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

Se i lavori di scavo in un cantiere sono iniziati prima del 22 agosto 2017 ed è stata effettuata l’indagine ambientale, i campionamenti e la compilazione dei MOD1 e 2 secondo quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente; considerato che lo scavo è stato effettuato e si sta procedendo alla fine dei lavori, è necessario compilare ed inviare ad ARPAV la Dichiarazione di Avvenuto utilizzo ai sensi dell’art. 7 del DPR 120/2017 in luogo del MOD 2 previsto dalla precedente normativa
L’art. 27 del DPR 120/2017 prevede che i piani e progetti approvati prima dell’entrata in vigore del DPR 120/2017 restino disciplinati dalla relativa normativa previgente. Con l’utilizzo dell’applicativo web l’eventuale modifica della dichiarazione e il modello 2 vengono  generati lo schema degli Allegati 6 e 8 al DPR 120/2017 che da questo momento sostituiscono la precedente modulistica regionale.

Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?
15 giorni dopo l’invio via PEC della dichiarazione di utilizzo.

Può essere conferito terreno da scavo (valori entro colonna A) ad un privato che necessita di pochi metri cubi di materiale per la sistemazione del proprio giardino? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione non avendo questo tipo di intervento alcun titolo autorizzativo?
Basta indicare che si tratta di intervento di edilizia libera dopo aver verificato presso gli uffici comunali che l’intervento richiesto non prevede specifici adempimenti; alla voce “titolo abilitativo” sarà da inserire la dicitura “non richiesto”.

Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto devo inviare la dichiarazione ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017?
No, la dichiarazione va inviata solo nel caso si intenda riutilizzare le terre come sottoprodotto; se le terre sono avviate a smaltimento le movimentazioni sono gestite con la documentazione prevista per i rifiuti.

MODALITA’ DI INVIO E MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE

A chi deve essere inviata la dichiarazione?
Tutte le dichiarazioni relative al riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Dichiarazione di utilizzo, eventuali modifiche e dichiarazione di avvenuto utilizzo) vanno inviate via Posta Elettronica Certificata ad ARPAV – Unità Organizzativa Qualità del Suolo (indirizzo PEC: terrerocce@pec.arpav.it) e al comune in cui ricade il sito di produzione delle terre e, se diverso, al comune in cui ricade il sito di destinazione.

Come deve essere inviata la dichiarazione obbligatoria per il riutilizzo fuori cantiere dei materiali di scavo prevista dall’art. 21 del DPR 120/2017 ?
La dichiarazione generata dall’applicativo, firmata e scansionata deve essere inviata via PEC all’indirizzo terrerocce@pec.arpav.it.

Sono possibili delle modifiche rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo?
Sì, con l’aggiornamento della dichiarazione sempre utilizzando l’applicativo web Terre e rocce da scavo raggiungibile dalla pagina Suolo/Terre e rocce da scavo del sito internet di ARPAV. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo oggetto di modifica possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Attraverso la nuova procedura online, è sufficiente la compilazione / validazione / approvazione online della pratica, oppure è necessario comunque inviare anche una posta certificata con la dichiarazione firmata e scannerizzata in pdf?
E’ necessario comunque l’invio del modello firmato (scansione o file firmato digitalmente) all’indirizzo PEC terrerocce@pec.arpav.it.

È richiesto il re-invio della dichiarazione di utilizzo solo qualora le variazioni apportate al progetto originale comportino variazioni nei volumi di scavo o anche per modifica di altri requisiti e condizioni?
La variazione della quantità in aumento rispetto alle previsioni ha conseguenze anche sull’utilizzo presso il sito di destinazione e pertanto rappresenta comunque una modifica che deve essere comunicata, così come variazioni della durata prevista, del sito di deposito intermedio, per modifica o aggiunta di siti di destinazione.

Nell’ambito della richiesta del permesso a costruire il comune mi chiede di consegnare anche la dichiarazione di utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo. Come faccio ad indicare nella dichiarazione 1 gli estremi del titolo autorizzativo se ancora non ho ottenuto il permesso?
Spesso si riscontra l’obbligo imposto da alcuni comuni (ad es. nell’ambito dei procedimenti SUAP) di presentare la dichiarazione obbligatoria per le terre e rocce da scavo insieme con la documentazione di richiesta del permesso a costruire. In realtà la dichiarazione deve essere inviata una volta ottenuto il permesso, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 120/2017. Nell’impossibilità di procedere in questo modo si potrà compilare la dichiarazione di utilizzo indicando nell’autorizzazione “in attesa del rilascio dell’autorizzazione” e non si confermerà la pratica a fine compilazione (la pratica rimane allo stato “Creato” e la dichiarazione in formato PDF presenterà la serigrafia “BOZZA”); una volta ottenuta l’autorizzazione la dichiarazione dovrà essere modificata riportando gli estremi dell’atto di autorizzazione, confermata, stampata, firmata ed inviata ad ARPAV.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?
Come prevede l’art. 6 del DPR 120/2017 ” il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7” disponibile al seguente link: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/file-e-allegati/DT_DPR120_2017.pdf.

L’allegato 7 al DPR 120/2017 – Documento di trasporto – deve esse utilizzato esclusivamente il modello nella stesura presente nella Gazzetta Ufficiale o può essere condensato, mantenendo gli stessi contenuti, in un’unica facciata di formato A4?
Può essere condensato, l’importante è che tutte le informazioni richieste dall’Allegato 7 pubblicato in G.U. siano contenute nel modulo utilizzato.

RIUTILIZZO COMPLETO IN SITO

Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere?
L’art. 185 comma 1 lett. c) prevede appunto che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall’art. 24 del DPR 120/2017.
La non contaminazione, qualora necessario, va verificata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali.
La Circolare Regionale prot. n. 127310 del 25/3/2014 ha esplicitato che esclusivamente per cantieri di modeste dimensioni la non contaminazione, ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, può essere autocertificata dal proprietario dell’area anche senza aver eseguito una verifica analitica. Per modeste dimensioni si intendono tutti gli interventi accessori rispetto ad edifici esistenti (recinzioni, marciapiedi, sottoservizi, ampliamenti, ecc.) o di costruzione di una abitazione unifamiliare che comportino interventi di scavo di volumetria non superiore a 100 mc, distanti da potenziali fonti di pressione (cisterne interrate, vasche, parcheggi, strade, fognature, ecc.) e che non presentano evidenze di rimaneggiamento del terreno o di riporto di terreno diverso da quello naturale nell’area.

Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all’interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?
Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione si applica la clausola di esclusione di cui all’art. 185 del D. Lgs. 152/06 purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale. In questo caso è prevista la compilazione dell’Autocertificazione predisposta dalla Regione Veneto (Circolare n. 127310 del 25/3/2014) e l’invio SOLAMENTE al comune in cui si trova il sito di produzione.

Nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione dove nel raggio di 300 e 400 m ho la presenza di due analisi (da database ARPAV), posso utilizzarle per dimostrare la non contaminazione?
L’accertamento della non contaminazione ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006″ esclusivamente per cantieri di modeste dimensioni può non necessariamente richiedere un accertamento analitico e quindi in questo caso possono essere usate come ulteriori elementi di valutazione anche analisi chimiche eseguite nei dintorni.

Se non invio la dichiarazione all’ARPAV perché riutilizzo tutto il materiale nel cantiere di produzione devo inviare i risultati delle analisi?
Compilando il modello di autocertificazione per mezzo dell’applicativo web Terre e rocce da scavo raggiungibile dalla pagina http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/ vengono trasmessi i risultati analitici ad ARPAV. In questo caso, attualmente, per inserire le analisi è necessario spuntare la seconda voce “voce riutilizzo (anche parziale) fuori dal sito ….” indicando tutta la volumetria scavata e, nella schermata successiva (4), si dovrà indicare come sito di destino il sito stesso specificando nella “Descrizione intervento” riutilizzo completo in sito. A conclusione dei lavori non sarà necessario l’invio della dichiarazione di avvenuto utilizzo (ex modello 2).

RIUTILIZZO IN PROCESSO PRODUTTIVO

Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?
L’impianto di vagliatura può essere una delle possibili destinazioni qualora il terreno contenga anche degli inerti da vagliare (ghiaia, pietrame o materiali di riporto o simili). Secondo il DPR 120/2017 (Allegato 4) quando il materiale da scavo presenta concentrazioni tra colonna A e colonna B della tabella1, All. 5, Tit. V, Parte IV del T.U.A.. il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce.

Una fornace può ritirare argilla proveniente da scavo, per la produzione di manufatti, con valori delle concentrazioni soglia di contaminazione compresi tra colonna A e B (in genere il parametro che supera i valori della colonna A è l’Arsenico) ? Se sì deve avere qualche particolare autorizzazione?
Il DPR 120/2017 Allegato 4 prevede che: “Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

ACCERTAMENTI ANALITICI

Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?
Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, deve dimostrare che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l’analisi deve essere sempre fatta, sia quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione (art. 21 del DPR 120/2017) sia in caso di riutilizzo nel sito di produzione (art. 24 del DPR 120/2017); in quest’ultimo caso e esclusivamente per cantieri di modeste dimensioni si ritiene che l’accertamento della non contaminazione ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006″ può non necessariamente richiedere un verifica analitica.
In caso di riutilizzo nel sito di produzione (art. 24 del DPR 120/2017) la Circolare Regionale prot. n. 127310 del 25/3/2014 ha esplicitato che esclusivamente per cantieri di modeste dimensioni la non contaminazione, ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, può essere autocertificata dal proprietario dell’area anche senza aver eseguito una verifica analitica. Per modeste dimensioni si intendono tutti gli interventi accessori rispetto ad edifici esistenti (recinzioni, marciapiedi, sottoservizi, ampliamenti, ecc.) o di costruzione di una abitazione unifamiliare che comportino interventi di scavo di volumetria non superiore a 100 mc, distanti da potenziali fonti di pressione (cisterne interrate, vasche, parcheggi, strade, fognature, ecc.) e che non presentano evidenze di rimaneggiamento del terreno o di riporto di terreno diverso da quello naturale nell’area.

Le analisi eseguite su terre e rocce da scavo per un piano di lottizzazione o PUA possono essere utilizzate successivamente anche per gli scavi di fondazione nei singoli lotti?
Sì, a condizione che il/i campione/i eseguito/i sia/siano prelevato/i in modo da essere il più possibile rappresentativo/i della massa di terreno oggetto di indagine e che le indagini risalgano a non più di due anni.

Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo?
Secondo quanto prevede l’articolo 4 comma 3 del DPR 120/2017 “Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

DEPOSITO INTERMEDIO

Se ho del materiale di scavo in deposito temporaneo riferibile a specifici permessi di scavo e richiesta di deposito temporaneo sul quale sono state eseguite le analisi, posso avviarlo a riutilizzo ai sensi del DPR 120/2017?
Il materiale da scavo può essere riutilizzato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 20 del DPR 120/2017 solamente nel rispetto dei 4 requisiti indicati all’art. 4 del medesimo, il primo dei quali è “…il loro riutilizzo…si realizza…nel corso dell’esecuzione di opere…o in processi produttivi…“; pertanto se, come nel caso indicato, il materiale è già stato scavato e depositato senza che fosse preventivamente definita la destinazione, il requisito di cui sopra non è rispettato ed il materiale non può essere gestito come sottoprodotto ma solo come rifiuto.

Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?
No, non ha senso inviare la dichiarazione è incompleta e le terre non sono sottoprodotto se non viene indicato il sito di riutilizzo o l’impianto di conferimento. Infatti secondo l’art. 4 del DPR 120/2017 le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto se il loro RIutilizzo si realizza nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di altre opere di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava. L’art. 7 comma 4 dello stesso decreto ribadisce che “4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo”.

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Nel caso l’intervento di scavo sia previsto nell’ambito di un miglioramento fondiario è sufficiente presentare la dichiarazione per procedere con l’esecuzione dei lavori?
No, in questo caso è previsto un nulla osta da parte di ARPAV secondo le seguenti fasi:
1) Verifica da parte di ARPAV Unità Organizzativa Qualità del Suolo della completezza dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre anche nel caso di materiale proveniente da cantieri diversi. Nel caso venissero riscontrate delle carenze informative o documentali potranno essere richieste integrazioni, con la sospensione dei tempi del procedimento, al richiedente.
2) Comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, del nulla osta di ARPAV relativo alla completezza dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre”.
3) Invio da parte del proponente ad ARPAV Unità Organizzativa Qualità del Suolo (all’indirizzo terrerocce@pec.arpav.it) della modulistica prevista dalla normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, redatta utilizzando l’applicativo web regionale, almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori per il materiale scavato nel sito oggetto di miglioramento, unitamente a copia dell’analoga modulistica relativa ai materiali scavati in altri siti e destinati al riutilizzo nel sito oggetto di miglioramento fondiario. La dichiarazione dovrà contenere gli estremi dell’atto di autorizzazione regionale.

CONTROLLI ARPAV

ARPAV può richiedere chiarimenti o integrazioni?
Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, ARPA ne dà notizia al’’interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

ARPAV deve effettuare controlli?
Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e sulla base di una programmazione annuale secondo quanto previsto dal comma 6 articolo 21 del DPR 120/2017, ARPAV deve effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. I costi dei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 21 comma 6 del DPR 120/2017 sono a carico del dichiarante.